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TESTAMENTO APOCRIFO E/O CON FIRMA FALSA: CASSAZIONE
Il testamento apocrifo (falso) è nullo e la Cassazione stabilisce che il suo uso consapevole comporta l'indegnità a succedere, a meno che non si provi la coincidenza con la volontà del de cuius.
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano è specializzato nel diritto successorio ed ereditario, presta attività di consulenza e assistenza legale per la impugnazione di testamenti olografi redatti contra legem, tutela l'erede pretermesso o leso della propria quota di legittima, quindi assiste e tutela l'erede nella divisione del patrimonio ereditario sia nel procedimento di mediazione (obbligatorio per legge) sia nel successivo giudizio ove le parti non aderiscono ad un accordo.
È necessaria un'azione legale autonoma (perizia grafologica, denuncia) per impugnare il testamento falso e quindi nullo, e far valere la successione legittima.
1. Principali indicazioni della Cassazione sul testamento apocrifo
Nullità/Inesistenza: Un testamento apocrifo con firma falsa è radicalmente nullo (inesistente) e non sanabile, come confermato dalla Cassazione (Art. 606 c.c.), non si può "confermare" ex art. 590 c.c., e chi lo usa consapevolmente può essere dichiarato indegno a succedere.
La mancanza di autografia (scrittura e firma di pugno del testatore) è dunque un difetto gravissimo che rende il testamento nullo ai sensi dell'articolo 606 del Codice Civile. Chiunque ne abbia interesse può promuovere un'azione legale per farne dichiarare la nullità.
Indegnità: Formare o usare consapevolmente un testamento falso rende indegni, a meno di dimostrare che rifletteva la volontà del defunto (Cass. n. 19045/2020).
Azione giudiziaria: La falsità va accertata con un'azione autonoma, non può essere un'eccezione in un altro giudizio (Cass. n. 12753/2025).
Prova della falsità: L'onere della prova ricade su chi impugna il testamento, ma non può essere contestato come una normale scrittura privata.
Perizia: L'accertamento richiede una perizia grafologica sull'originale (non copia).
Alterazioni: Anche piccole alterazioni (es. data da terzi) possono rendere nullo l'intero testamento olografo (Cass. 2023).
2. Conseguenze Penali
Reato di falso: Chi forma o fa uso consapevolmente di un testamento olografo falso risponde del reato di falsità in testamento olografo (art. 491 c.p.), punibile con la reclusione.
Esclusione della truffa: La giurisprudenza della Cassazione ha specificato in alcune sentenze (es. Cass. n. 15666/2019) che la condotta non integra necessariamente il reato di truffa, poiché il testamento non è considerato un atto pubblico o equiparato in quel contesto, ma è comunque sanzionata penalmente la falsificazione stessa.
3. Chi intende dimostrare la falsità deve:
(I) Avviare un'azione civile di "disconoscimento della scrittura privata" o "querela di falso".
(II) Chiedere al Giudice di ordinare il deposito in cancelleria del testamento originale e di nominare un CTU per la perizia grafologica.
(III) Supportare la tesi con la propria perizia di parte (CTP) e la documentazione di comparazione.
In sintesi, la dimostrazione della falsità si basa su un'analisi tecnica rigorosa che confronta la grafia contestata con campioni certi della scrittura del defunto.
Per lungo tempo, la giurisprudenza è stata divisa su quale fosse lo strumento processuale idoneo a contestare l’autenticità di un testamento olografo. Si fronteggiavano principalmente due orientamenti:
(I) Il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c.
(II) La querela di falso, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.
(III) Questo contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno individuato una “terza via” (Cass. Civ., Sez. 2, N. 6918 del 11-03-2019; Cass. Civ., Sez. 6, N. 32827 del 09-11-2021).
L’orientamento oggi consolidato dunque stabilisce che la parte che contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre una specifica domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
4. Chi intende impugnare il testamento (falso) deve:
(I) Richiedere una perizia grafologica ufficiale.
(II) Presentare denuncia penale (se c'è dolo).
(III) Avviare un'azione civile di impugnazione per nullità/inesistenza.
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano è specializzato nel diritto successorio ed ereditario, presta attività di consulenza e assistenza legale per la impugnazione di testamenti olografi redatti contra legem, tutela l'erede pretermesso o leso della propria quota di legittima, quindi assiste e tutela l'erede nella divisione del patrimonio ereditario sia nel procedimento di mediazione (obbligatorio per legge) sia nel successivo giudizio ove le parti non aderiscono ad un accordo.
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