Tel/Fax  06.9435.6421

Mob. 328.6889.285 - 375.5711.724

info@legaletributariodistefano.it

 ROMA EUR - MILANO

 

TRUST DOPO DI NOI: IN GENERALE

 

La Legge 112/2016 è stata emanata in attuazione dei principi stabiliti:

 

„ dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

„ dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi  della Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed è volta, secondo quanto previsto nella norma stessa, a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

 

Il dettato normativo disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, che non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. 

 

Inoltre, la Legge 112/2016 è volta ad agevolare:
„ le erogazioni da parte di soggetti privati;
„ la stipula di polizze di assicurazione;
„ la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della norma medesima.

 

In sintesi, dunque, l'intervento della legge sul “dopo di noi” si è focalizzata:
– sul disciplinare misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, da attuarsi mediante l’istituzione di un Fondo, previsto dall’art. 3 della Legge 112/2016, la cui analisi non sarà oggetto del presente scritto;
– sul disciplinare alcuni istituti (trust, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario) che i privati possono utilizzare per far fronte alle esigenze delle persone con disabilità grave cui la Legge 112/2016 si rivolge;
– sull’introdurre specifici benefici fiscali per agevolare le erogazioni da parte di privati, la stipula di assicurazioni e la costituzione degli istituti (trust, vincoli di destinazione e fondi speciali) in favore di persone con disabilità grave. 

 

Da ultimo, a conclusione di tale premessa, e come sopra anticipato, si ritiene utile precisare come, dal punto di vista soggettivo, l’art. 1 comma 2 della Legge112/2016, individua, quali soggetti esclusivi alla cui protezione e tutela la legge è rivolta, le persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 5.2.92 n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della Legge 104/92 e purché la disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

 

Il trust è un istituto originario dei paesi di Common law riconosciuto nel nostro Paese grazie alla Convenzione dell’Aja dell’1.7.85, nella quale tale istituto viene definito come un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Ai sensi dell’art. 2, Convenzione dell’Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a. i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b. i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

 

In linea generale, il trust deve necessariamente prevedere:
– la presenza di un settlor (o disponente) che si spoglia di propri beni per trasferirli ad un altro soggetto detto trustee;
– la presenza di un trustee che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l’atto istitutivo di trust per degli ulteriori soggetti detti beneficiari (beneficiaries) del trust o per uno scopo specifico stabilito dal settlor. Si precisa che il trustee è tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell’atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l’ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla legge regolatrice del trust) e che deve rendere conto della propria attività; al termine del trust, deve inoltre trasferire i beni ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo.

 

Può essere inoltre prevista, seppur non necessariamente, la figura di un “guardiano” con il compito di supervisione e controllo sull’operato del trustee (figura che, come si vedrà nel prosieguo, deve essere invece obbligatoriamente prevista nel caso di trust per il “dopo di noi”).

 

I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee, derivandone che i beni del trust.
„ risultano “segregati” in capo al trustee,
„ non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee e
„ non rientrano nell’asse familiare e successorio del trustee.


Entrando nel merito della specifica disciplina prevista dalla legge sul “dopo di noi”, nella sostanza si fa riferimento ad un trust “familiare” che presenta essenzialmente lo scopo esclusivo di tutelare una o più persone con disabilità grave.

 

 

Tel/Fax  06.9435.6421

Mob. 328.6889.285 - 375.5711.724

info@legaletributariodistefano.it

 ROMA EUR - MILANO

 

Stampa | Mappa del sito
Studio Legale Tributario Di Stefano Roma - Milano

Chiama

E-mail

Come arrivare