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Dal 20 settembre 2013 pertanto le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per una serie di materie (artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013):
La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per
la controversia.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.
E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione, nessun compenso
è dovuto all’organismo di mediazione.
Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l’assistenza di un
avvocato.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio, condannando la parte costituita che non ha partecipato al procedimento al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio.
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