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Mediazione Tributaria

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.

 

Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

 

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Le controversie oggetto di mediazione 

 

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.


La mediazione può riguardare le controversie relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

 

A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a ventimila euro
  • di valore indeterminabile
  • riguardanti attività dell’Agente della riscossione
  • riguardanti atti non impugnabili
  • di atti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia delle entrate
  • di atti notificati prima del 1° aprile 2012
  • di rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso
  • riguardanti recupero di aiuti di Stato
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997
  • del diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti prevista dall’articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.

 

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

 

Alla mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

 

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Come e quando



L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione (di seguito, anche semplicemente istanza) va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.

 

L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa: Non è soggetta all’imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

 

La mancata presentazione dell’istanza è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L’istanza di mediazione va presentata anche qualora sia stata precedentemente presentata istanza di accertamento con adesione.

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

L’Ufficio legale, all’esito dell’istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l’istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione. E’ possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all’incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

 

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

 

L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento ratealein un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

 

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

 

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Ricorso alla Commissione tributaria 

 

Trascorsi novanta giorni, a cui non si applica la sospensione feriale dei termini, dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini.

 

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

 

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

 

Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.



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