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Voluntary Disclosure 2.0


La Voluntary Disclosure versione 2.0 è uno strumento che consente al contribuente che ha trasferito irregolarmente capitali all’estero, oppure detiene capitali all’estero senza averli dichiarati al fisco, di sanare la propria posizione entro e non oltre il 31 luglio 2017.

 

SOGGETTI INTERESSATI:

Innanzitutto, la presente procedura è destinata solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed associazioni equiparate, che in passato abbiano localizzato fittiziamente all’estero la propria residenza fiscale, violando gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Può avvalersi della presente procedura altresì il  contribuente che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.

Nel novero dei soggetti che si possono avvalere della procedura vi sono anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

BENEFICI:

Quali sono i benefici in caso di collaborazione volontaria ?

Riduzione delle sanzioni amministrative  relative all’omessa

compilazione del quadro RW (art. 5- quinquies, comma 2 del D.L. n. 167/90 – aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 4/2014);

Benefici penali in caso di commissione di reati tributari (art. 5-quinquies, comma 1):

a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa  dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/00);

b) pena ridotta per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00).

Quali sono le sanzioni per omessa compilazione quadro RW?

Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato degli importi di investimenti esteri o attività estere;

Se collocati in Paesi Black list la sanzione aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%;

In caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza: sanzione fissa di euro 258.

 

Quali sono i benefici penali?

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la  punibilità per i delitti di cui agli artt.  4 e 5  del D.Lgs. n. 74/00;

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria le  pene previste per  i delitti di cui agli  artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/00 sono diminuite fino alla metà.

 

REQUISITI:

Requisiti necessari per aderire alla procedura sono:

1. Non aver aderito alla precedente edizione del 2015
2. Illeciti commessi sino al 30 settembre 2016
3. Termine ultimo per aderire è il 31 luglio 2017


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