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MEDIAZIONE & CONCILIAZIONE

Il Decreto 28 del 4 Marzo 2010

 

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si è conclusa  la riforma del processo civile in materia di mediazione, istituto fondamentale per la deflazione dei processi, attuata con l’intento di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali civili.

L’ultima relazione sull’amministrazione della giustizia in Italia, presentata al Parlamento il 20 gennaio 2010,  ha infatti evidenziato un progressivo aumento del numero di procedimenti civili pendenti, saliti nel 2009 a 5.625.057, il 3% in più rispetto al 2008.

Il decreto è stato emanato in attuazione della legge 18 giugno 2009 n. 69, con la quale il Governo era stato delegato a intervenire in materia di mediazione in ambito civile e commerciale.

 

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è diventata operativa a tutti gli effetti.

 

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto cd. “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, in tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale ed è stata dunque reintrodotta la mediazione obbligatoria per determinate materie per lo riguardanti i diritti reali.

 

Dal 20 settembre 2013 è ritornata la mediazione obbligatoria per determinate materie.

 

Il procedimento di mediazione

 

La mediazione è una procedura in cui un soggetto terzo e imparziale assiste le parti nella ricerca di una soluzione al loro conflitto.  Il mediatore non è un arbitro, non decide, ma aiuta le parti a comunicare e, grazie alla competenza in materia e all’uso di determinate tecniche, può ampliare la gamma delle soluzioni che le parti, negoziando da sole, non potrebbero prendere in considerazione senza la visione esterna, oggettiva e creativa del mediatore.

Con questa procedura le parti sono coinvolte attivamente nella soluzione della loro controversia. È una procedura che permette infatti di prendere piena coscienza delle eccezioni “dell’altro”, dei suoi interessi e dei suoi bisogni, perché, per arrivare a raggiungere soluzioni creative, è necessario conoscere tutte le motivazioni delle parti e non fermarsi alle prese di posizione iniziali.

 

I vantaggi della mediazione

 

La mediazione è vantaggiosa perché è:

  • rapida, perché passano in media 52 giorni dalla presentazione della domanda alla conclusione del procedimento;        
  • economica, perché i costi sono contenuti e predeterminati;
  • semplice ed informale, perché non è un processo, ma un semplice incontro tra le parti;
  • riservata, perché tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato;
  • efficace, perché quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore, raggiungono molto spesso un accordo.

 

Tipi e modelli di mediazione

 

Esistono due tipi di mediazione: facilitativa (in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti) e aggiudicativa (in cui il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno).

Esistono infine quattro modelli di mediazione:

  1. Obbligatoria. Quando è condizione necessaria per avviare un processo.
  2. Facoltativa. Quando è scelta liberamente dalle parti.
  3. Demandata dal giudice. Quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti a organismi di conciliazione.
  4. Volontaria. Quando viene pattuita e prevista nel contratto la clausola di mediazione

 

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