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          Responsabilità Professionale = Risarcimento danno

 

 

 

La responsabilità professionale è una vera e propria branca del diritto che opera in numerosi ambiti della società civile, non a caso oggetto di numerosi contenziosi che vedono coinvolte pressoché tutte le categorie professionali per la richiesta di risarcimento danno a seguito della negligenza professionale.

 

In una società quella di oggi sempre più stratificata e complessa, sollecitata da continue mutamenti e trasformazioni, sono sempre più frequenti le cause per risarcimento danno nelle quali sono a chiamati a rispondere del proprio operato medici, notai,  commercialisti, ingegneri, tecnici in generale, oltre agli avvocati.

 

La responsabilità assume spesso, per tali figure, un duplice profilo: penale, nel caso in cui siano ravvisabili elementi di reato e civile.

 

Di qui la necessità per legge di tali figure professionali di dotarsi di coperture assicurative obbligatorie in caso di richiesta di risarcimento danno.

 

La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012 del 14/08/2012 che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

 

Art. 5 D.P.R. 137/2012  – Obbligo di Assicurazione

 

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

 

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

 

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Il nostro studio legale sito a Roma Eur e Milano dunque si occupa principalmente di questioni riguardanti le responsabilità attinenti le attività di professionisti, su tutte quella del notaio, medico, commercialista, progettista, ingegnere, architetto, ditta costruttrice, anche per gli obblighi assunti in applicazione delle norme di settore loro specifiche.

 

Lo studio opera in tutti i Tribunali Italiani ed in particolar modo presso i Tribunali di Roma e Milano.

 

 

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