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Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale riguardo alla attività notarile e osservanza degli obblighi e doveri del notaio incaricato della stipula di un rogito notarile. In particolare, gli avvocati presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono il cliente nelle cause civili di risarcimento danni a seguito di errori ed omissioni del notaio nell'esercizio della pubblica funzione.
Institutio ex re certa e legato in sostituzione di legittima:
inquadramento dogmatico e differenze alla luce della giurisprudenza recente
1. Premessa
Il presente lavoro esamina i confini tra l'istituzione di erede ex re certa e il legato in sostituzione di legittima, due figure che, pur condividendo il tratto comune dell'attribuzione testamentaria di beni determinati, si collocano su piani dogmatici distinti e producono effetti radicalmente diversi sulla posizione giuridica del beneficiario e sulla sorte dei beni non contemplati nel testamento.
2. L'institutio ex re certa: inquadramento normativo e dogmatico
2.1 La norma di riferimento: l'art. 588 c.c.
L'art. 588 c.c. stabilisce, al primo comma, che le disposizioni testamentarie sono a titolo universale e
attribuiscono la qualità di erede se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore; le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
Il secondo comma introduce una deroga fondamentale: l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il
testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. È questa la cosiddetta institutio ex re certa.
2.2 L'elaborazione giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri per distinguere l'istituzione ex re certa dal legato. Secondo
l'orientamento consolidato, ribadito da ultimo dalla Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15387 del 3 giugno 2024: L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale per
istituzione ex certa re, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve
interpretarsi come legato se abbia voluto attribuire singoli, individuati beni.
L'indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato ai giudici del merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato.
2.3 Il criterio essenziale: l'attitudine alla partecipazione all'acquisto di altri beni
La Cass. civ., Sez. II, sent. n. 42121 del 31 dicembre 2021 ha chiarito il connotato essenziale
dell'istituzione ex re certa: essa non consiste nella volontà implicita del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui avrebbe potuto disporre, ma nell'assegnazione del bene
determinato o del complesso di beni come quota del patrimonio. Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione
dell'erede istituito ex re anche all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale
tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse.
La stessa sentenza ha precisato che l'istituzione ex re certa non attribuisce necessariamente la qualità di unico erede: è ammesso il concorso tra l'erede istituito ex re certa e gli eredi legittimi.
Nella quota differenziale, formata dai beni dell'asse non attribuiti con il testamento, succede l'erede legittimo, salvo che risulti una manifestazione di volontà contraria.
Sul punto, la Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28259 del 28 settembre 2022 ha ulteriormente
precisato che:
Ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è essenziale la possibilità di una partecipazione dell'istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a
raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse ereditario. Solo
se non vi è tale attitudine e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario.
2.4 La vis espansiva dell'istituzione ex re certa
La Cass. n. 15387/2024 ha precisato un aspetto di notevole rilevanza pratica: nell'istituzione di erede ex re certa, a differenza
dell'istituzione espressa quale erede, l'attribuzione riguarda solo i beni specificamente individuati nel testamento, potendo la vis expansiva della quota ex certa re esplicarsi unicamente
relativamente ai beni sopravvenuti rispetto alla data di redazione del testamento ovvero ignoti al testatore. Ne consegue che il riferimento alle pertinenze del bene immobile attribuito non è
superfluo: in assenza di esplicita menzione, le stesse non sarebbero acquisite dall'istituito ex re certa, non potendosi invocare il regime di trasferimento automatico proprio delle pertinenze ex
art. 818 c.c.
3. Il legato in sostituzione di legittima
3.1 La disciplina dell'art. 551 c.c.
L'art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima. La norma prevede che:
• Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
• Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento (nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima) e non acquista la qualità di erede.
Tale disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
• Il legato in sostituzione grava sulla porzione indisponibile; se il valore del legato eccede quello della legittima, per l'eccedenza grava sulla disponibile.
3.2 La ratio dell'istituto
Il legato in sostituzione di legittima costituisce uno strumento attraverso il quale il testatore intende tacitare il legittimario mediante
l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni, escludendone ogni ulteriore pretesa sul residuo patrimonio. A differenza dell'istituzione ex re certa, il beneficiario non acquista la qualità
di erede, ma resta legatario: non risponde dei debiti ereditari, non partecipa all'acquisto di altri beni e, soprattutto, perde il diritto di agire in riduzione per lesione di legittima se non previa
rinuncia al legato.
4. I criteri distintivi tra institutio ex re certa e legato in sostituzione di legittima
4.1 L'indagine a due livelli: oggettivo e soggettivo
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la qualificazione della disposizione testamentaria richieda una duplice indagine. Come
ribadito dalla Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 7875 del 31 marzo 2026:
L'indagine diretta ad accertare se l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale (istituzione di erede, anche ex re certa) ovvero un legato richiede una duplice
valutazione, oggettiva, riferita al contenuto dell'atto, e soggettiva, riferita all'intenzione del testatore.
Analogamente, il Tribunale di Sulmona, sent. n. 135 del 27 maggio 2025 ha affermato che tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia di carattere
soggettivo, riferita all'intenzione del testatore.
4.2 Il criterio di preferenza per il legato in caso di dubbio
Il Tribunale di Massa, sent. n. 156 del 24 marzo 2025 ha affermato un principio ermeneutico di particolare importanza:
In caso di dubbio interpretativo, deve propendersi per la qualificazione della disposizione come legato, trattandosi della regola generale, anziché come istituzione di erede ex re certa, che
costituisce l'eccezione da interpretarsi restrittivamente.
Il Tribunale ha inoltre precisato che l'interpretazione del testamento deve fondarsi primariamente su elementi intrinseci alla scheda testamentaria mediante esame globale del documento, potendo il
giudice fare ricorso a elementi estrinseci solo quando dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius.
4.3 La rilevanza delle espressioni utilizzate dal testatore
Un tema particolarmente delicato riguarda il valore delle espressioni adoperate dal testatore. La Cass. n. 7875/2026 ha ritenuto che la
motivazione del giudice di merito soddisfi il minimo costituzionale quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito, risultando sufficiente l'evidenziazione del tenore letterale delle
espressioni adoperate dal testatore e della struttura complessiva del testamento.
Sul punto, tuttavia, si registrano orientamenti giurisprudenziali che valorizzano in modo diverso le
espressioni utilizzate:
• L'uso del verbo "lego" non è di per sé decisivo per qualificare la disposizione come legato, dovendosi sempre verificare se il testatore abbia inteso attribuire i beni come quota del patrimonio
(Cass. n. 7875/2026).
• L'espressione "a titolo di legittima" può orientare in entrambe le direzioni. Secondo il Tribunale di Rieti, sent. n. 187 del 26 aprile 2023, configura institutio ex re certa la disposizione con
cui il testatore assegna beni determinati facendo espresso riferimento alla quota di legittima, poiché tale ancoraggio manifesta inequivocabilmente la volontà di attribuire i beni come quota del
patrimonio.
• Per converso, secondo il Tribunale di Sulmona n. 135/2025, l'attribuzione testamentaria di beni determinati preceduta dall'espressione "a titolo di legittima" configura un legato in
sostituzione di legittima quando dalla complessiva interpretazione della scheda testamentaria emerga la volontà del testatore di tacitare i diritti del legittimario mediante
l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni, escludendone ulteriori pretese sul residuo patrimonio.
Appare dunque decisiva, al di là delle espressioni letterali, la complessiva struttura del testamento e la contestuale presenza di altri elementi (quali l'istituzione di altro erede universale con
attribuzione espressa sia della legittima che della disponibile) che rivelino l'intento del testatore di limitare il beneficiario ai soli beni specificamente indicati.
4.4 Il criterio del rapporto proporzionale
La Cass. n. 28259/2022 ha valorizzato l'indicazione nel testamento di una percentuale del patrimonio quale limite dell'attribuzione,
ritenendo che tale elemento, unitamente alla previsione di eventualità che modificherebbero i beni specifici assegnati ma manterrebbero la proporzione rispetto all'asse ereditario, deponga per la
qualificazione della disposizione come istituzione a titolo universale.
5. Conseguenze pratiche della qualificazione
5.1 Se la disposizione è qualificata come institutio ex re certa
• Il beneficiario acquista la qualità di erede.
• Risponde dei debiti ereditari in proporzione alla quota.
• Partecipa all'acquisto dei beni sopravvenuti o ignorati dal testatore (vis espansiva limitata).
• Può agire in riduzione per lesione di legittima senza dover rinunciare ai beni attribuiti (che costituiscono la sua quota ereditaria).
• In caso di pluralità di istituiti ex re certa, si determina la quota di ciascuno in base al rapporto tra il valore dei beni attribuiti e il valore dell'intero asse.
5.2 Se la disposizione è qualificata come legato in sostituzione di legittima
• Il beneficiario non acquista la qualità di erede.
• Non risponde dei debiti ereditari (salva diversa disposizione).
• Non partecipa all'acquisto di altri beni ereditari.
• Non può agire in riduzione per lesione di legittima senza aver prima rinunciato al legato con atto scritto ad substantiam (art. 551, comma 1, c.c.).
• Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento, anche se il valore del legato è inferiore alla legittima (art. 551, comma 2, c.c.), salvo che il testatore abbia
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
• Il legato grava sulla porzione indisponibile (art. 551, comma 3, c.c.).
6. La rinuncia al legato in sostituzione di legittima
Di particolare rilievo pratico è il principio affermato dal Tribunale di Sulmona n. 135/2025: l'azione di
riduzione proposta dal legittimario che abbia accettato il legato in sostituzione di legittima è improcedibile in assenza di preventiva rinuncia al legato stesso, dovendo tale rinuncia rivestire la
forma scritta ad substantiam. Non integra rinuncia implicita la mera proposizione dell'azione di riduzione accompagnata dalla richiesta di conferma dell'attribuzione dei beni oggetto del
legato.
Il legittimario si trova dunque di fronte a un'alternativa netta: accettare il legato e perdere il diritto di chiedere il supplemento, oppure rinunciarvi formalmente e agire per la
legittima.
7. Sintesi e raccomandazioni operative
• L'istituzione ex re certa (art. 588, comma 2, c.c.) e il legato in sostituzione di legittima (art. 551
c.c.) condividono il tratto dell'attribuzione di beni determinati ma producono effetti radicalmente diversi: la prima attribuisce la qualità di erede, il secondo quella di legatario.
• La qualificazione dipende dall'accertamento — riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato — della volontà del testatore di attribuire i beni come quota del
patrimonio (institutio ex re certa) ovvero come cespiti singoli a tacitazione dei diritti del legittimario (legato in sostituzione di legittima).
• Elementi indiziari rilevanti ai fini della qualificazione:
• La struttura complessiva del testamento e la presenza di altre disposizioni;
• L'uso di espressioni come "a titolo di legittima" (che può deporre in entrambe le direzioni a seconda del contesto);
• L'indicazione di una percentuale del patrimonio quale limite o parametro dell'attribuzione;
• L'istituzione di altro soggetto come erede universale comprensivo della disponibile;
• Il rapporto proporzionale tra il valore dei beni attribuiti e l'intero asse ereditario.
• In caso di dubbio interpretativo, la giurisprudenza di merito tende a privilegiare la qualificazione come legato, in quanto regola generale, rispetto all'istituzione ex re certa, che costituisce
eccezione.
• La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, necessaria per poter agire in riduzione, richiede la forma scritta ad substantiam.
8. Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa- Art. 588 c.c.- Art. 551 c.c.
Giurisprudenza di legittimità- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 42121/2021- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28259/2022- Cass. civ., Sez. II, ord.
n. 15387/2024- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 7875/2026
Giurisprudenza di merito- Tribunale di Rieti, sent. n. 187/2023- Tribunale di Massa, sent. n. 156/2025- Tribunale di Sulmona, sent. n. 135/2025.
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale riguardo alla attività notarile e osservanza degli obblighi e doveri del notaio incaricato della stipula di un rogito notarile. In particolare, gli avvocati presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono il cliente nelle cause civili di risarcimento danni a seguito di errori ed omissioni del notaio nell'esercizio della pubblica funzione.
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