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Criptovalute: Profili civili e fiscali

 

1. Inquadramento civilistico: natura giuridica e qualificazione

 

La prima questione che il giurista italiano si trova ad affrontare in tema di criptovalute attiene alla loro qualificazione civilistica. Il punto di partenza è costituito dall'art. 810 c.c., secondo cui «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti». La giurisprudenza di merito ha pacificamente ricondotto le criptovalute a tale nozione, qualificandole come beni fungibili: rappresentazioni digitali di valore appartenenti al medesimo protocollo informatico, della stessa natura e qualità, consumabili per il loro uso e suscettibili di formare oggetto di diritti.

 

In questa cornice si colloca la nota pronuncia del Tribunale di Firenze del 21 gennaio 2019, n. 18, che ha qualificato il rapporto tra piattaforma exchange e utenti che depositano criptovalute come deposito irregolare ex art. 1782 c.c., allorché il gestore abbia la facoltà di disporre delle criptovalute, gli utenti non dispongano delle chiavi private e possano operare solo tramite l'intermediazione della piattaforma. In tale ipotesi, il gestore acquista la proprietà delle criptovalute e sorge l'obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis.

 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8006 del 2026, ha ulteriormente precisato che il bitcoin costituisce bene fungibile, con la conseguenza che la condanna all'adempimento in forma specifica dell'obbligazione di consegna non è subordinata alla circostanza che il debitore ne abbia già la disponibilità, potendo egli procurarsi sul mercato il corrispondente quantitativo.

 

1.1. Criptovalute e strumenti finanziari: il dibattito giurisprudenziale


Sul versante della disciplina dell'intermediazione finanziaria, il panorama è più articolato. La Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44378 del 2022, ha affermato che la valuta virtuale costituisce prodotto finanziario soggetto alla disciplina del TUF (artt. 94 ss. d.lgs. 58/1998), quando ricorrano congiuntamente: (a) un impiego di capitali; (b) un'aspettativa di rendimento; (c) un rischio direttamente correlato all'impiego.

 

Tuttavia, la giurisprudenza civile di merito più recente ha ridimensionato tale approccio. Il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 501 del 2026, e il Tribunale di Cremona, sentenza n. 177 del 2026, hanno escluso che i prestatori di servizi di custodia e gestione di portafogli digitali siano qualificabili come intermediari finanziari. La criptovaluta – hanno osservato – non rientra nel catalogo tassativo degli strumenti finanziari della Direttiva MIFID II, non conferendo diritti equivalenti a quelli derivanti da azioni o obbligazioni. Non è l'elemento soggettivo dell'investitore a determinare la qualifica di prodotto finanziario, ma l'accertamento che l'operazione abbia in sé una causa finanziaria intrinseca.

 

La Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 61 del 2026, ha confermato che i servizi di portafoglio digitale non integrano attività di intermediazione finanziaria, chiarendo che l'attività consistente nel mettere i clienti in condizione di scambiare o conservare autonomamente valute virtuali, senza intermediazione, non implica la prestazione di servizi di investimento.

 

Il quadro è oggi integrato dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), che definisce le «cripto-attività» come «una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga» (art. 3, par. 1, n. 5), distinguendole dagli strumenti finanziari già regolati dalla MIFID II (art. 2, par. 4).

 

1.2. Criptovalute e moneta legale


Un punto fermo, ribadito dalla Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1760 del 2025, è che le criptovalute non costituiscono moneta avente corso legale: non svolgono le funzioni tipiche della moneta, sono prive di potere liberatorio nei pagamenti, non sono utilizzabili per l'estinzione del debito tributario e sono soggette a continue fluttuazioni di mercato.

 

2. Profili fiscali: la disciplina delle plusvalenze da cripto-attività

 

2.1. Il regime previgente e la riforma del 2023


Prima della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), il trattamento fiscale delle criptovalute era oggetto di notevole incertezza. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 2016, aveva equiparato le operazioni in valute virtuali a operazioni in valuta estera, ritenendo applicabile l'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR (plusvalenze da cessione di valute estere), ma solo al superamento di una giacenza di controvalore superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.

 

La legge n. 197/2022 (art. 1, commi 126-147) ha introdotto una disciplina organica, inserendo nel TUIR la nuova lettera c-sexies) al comma 1 dell'art. 67, che assoggetta a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, definite come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

 

2.2. La determinazione della plusvalenza


L'art. 68, comma 9-bis, TUIR disciplina le modalità di calcolo. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; l'eccedenza negativa è riportabile in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi.

 

Alcuni punti qualificanti della disciplina:

 

il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero;
i proventi derivanti dalla mera detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione;
per gli acquisti per successione si assume il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione; per donazione, il costo del donante.


2.3. La soglia di esenzione e l'aliquota


La plusvalenza non concorre a formare il reddito se l'ammontare complessivo delle cripto-attività possedute dal contribuente, per ciascun periodo d'imposta, non supera, per almeno sette giorni lavorativi continui, il controvalore di euro 2.000. Si tratta di una franchigia, non di una soglia: al superamento, l'intera plusvalenza è imponibile (e non solo l'eccedenza).

 

L'aliquota applicabile è quella dell'imposta sostitutiva del 26% (art. 5, comma 2, d.lgs. 461/1997, richiamato dall'art. 68, comma 6, TUIR), salvo l'opzione per il regime della dichiarazione dei redditi con aliquota progressiva IRPEF, se più favorevole.

 

2.4. La norma transitoria e il dibattito sulla retroattività


Il comma 127 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 ha previsto una norma transitoria che consente di rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023, assumendo il valore normale alla medesima data, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 14% (elevata al 18% dalla legge di bilancio 2025). È un meccanismo analogo alla rivalutazione delle partecipazioni, volto a sterilizzare le plusvalenze maturate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

 

La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20740 del 2026, ha esaminato la questione della legittimità costituzionale di tale norma transitoria, ritenendo che l'obbligo impositivo per le plusvalenze da bitcoin fosse già ricavabile dal TUIR previgente e che la disposizione non violi il principio di irretroattività.

 

3. La dichiarazione dei redditi: adempimenti operativi

 

3.1. Il quadro RT: plusvalenze da cripto-attività


Le plusvalenze da cripto-attività di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR devono essere dichiarate nel quadro RT del Modello Redditi PF, con le stesse modalità previste per le altre plusvalenze di natura finanziaria.

 

Nel quadro RT, il contribuente:

indica le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, compensate con eventuali minusvalenze;
riporta l'eccedenza negativa da utilizzare nei periodi successivi (fino al quarto);
liquida l'imposta sostitutiva del 26%, salvo opzione per la tassazione ordinaria.


3.2. Il quadro RW: monitoraggio fiscale


Le cripto-attività detenute all'estero (o presso exchange esteri) sono soggette all'obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW del Modello Redditi PF, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 167/1990. L'obbligo sussiste indipendentemente dall'effettiva produzione di reddito, poiché la ratio è consentire il controllo su attività anche solo potenzialmente idonee a produrre redditi imponibili.

 

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

l'obbligo riguarda chiunque abbia la disponibilità giuridico-formale delle attività, anche in caso di sequestro penale (Cass. civ., Sez. Trib., n. 6258 del 2023);
l'obbligo si estende a chi abbia la mera disponibilità di fatto con potere di movimentazione, indipendentemente dalla titolarità formale (Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15406 del 2025);
l'obbligo sussiste anche per attività infruttifere, in virtù della presunzione iuris tantum di fruttuosità (Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18071 del 2024).


3.3. Il quadro W: cripto-attività detenute in Italia


Per le cripto-attività detenute presso exchange italiani o su wallet personali, non opera l'obbligo di monitoraggio RW. È tuttavia previsto l'obbligo di compilazione del quadro W del Modello Redditi PF, introdotto proprio dalla legge di bilancio 2023 per le cripto-attività detenute in Italia, con finalità dichiarativa e di monitoraggio delle consistenze.

 

3.4. L'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA)


La legge di bilancio 2023 ha introdotto anche un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti, modellata sull'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). L'aliquota è pari allo 0,2% del valore delle cripto-attività al 31 dicembre di ciascun anno, determinato secondo i criteri di cui all'art. 9 TUIR (valore normale). L'imposta è liquidata nel quadro W per le attività detenute in Italia e nel quadro RW per quelle detenute all'estero.

 

4. Redditi da lavoro e criptovalute: il caso degli NFT

 

Un profilo di particolare interesse riguarda i proventi conseguiti attraverso la commercializzazione di opere digitali mediante NFT (Non-Fungible Tokens). La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8269 del 2025, ha affermato che tali proventi costituiscono redditi imponibili da lavoro autonomo ai sensi degli artt. 53 e 54 TUIR, dovendosi guardare non all'NFT in sé ma all'opera dell'ingegno in esso incorporata. Il valore delle criptovalute ricevute quale corrispettivo deve essere convertito in valuta corrente al momento del conseguimento.

 

La stessa pronuncia ha tuttavia ritenuto che, ai fini del reato di omessa dichiarazione (art. 4 d.lgs. 74/2000), il dolo specifico di evasione non possa desumersi dalla mera omissione dichiarativa in assenza di elementi concreti che dimostrino la volontà di evadere, specie in un contesto di obiettiva incertezza normativa.

 

5. Profili sanzionatori penali

 

Sul versante penale-tributario, la Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1760 del 2025, ha affermato il principio per cui il sequestro probatorio del profitto del reato tributario, quando questo è costituito dall'ammontare dell'imposta evasa in moneta legale, non può avere ad oggetto criptovalute per un controvalore equivalente, poiché ciò configurerebbe un sequestro per equivalente non ammissibile nella forma del sequestro probatorio.

6. Conclusioni operative

 

Allo stato attuale dell'ordinamento, il professionista che assiste un contribuente titolare di cripto-attività deve presidiare i seguenti adempimenti dichiarativi:

 
Adempimento Quadro Presupposto
Plusvalenze da cripto-attività RT Realizzo di plusvalenze eccedenti la franchigia di € 2.000
Monitoraggio fiscale RW Detenzione di cripto-attività presso exchange o wallet esteri
Dichiarazione consistenze Italia W Detenzione di cripto-attività in Italia
Imposta sul valore (IVCA) W/ RW Detenzione di cripto-attività al 31/12 (0,2%)

Sotto il profilo civilistico, la qualificazione come  beni fungibili ex art. 810 c.c. è ormai consolidata, mentre resta controversa la riconducibilità alla disciplina del TUF: la giurisprudenza civile di merito più recente propende per una valutazione caso per caso, ancorata alla verifica della  causa finanziaria dell'operazione concreta, in linea con la distinzione operata dal Regolamento MiCA tra cripto-attività e strumenti finanziari. La scelta della strategia difensiva o della qualificazione da sostenere in giudizio – anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali – compete in ogni caso all'avvocato incaricato, che valuterà la fattispecie concreta e il foro competente.

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale e fiscale riguardo al complesso mondo digitale delle criptovalute in continua evoluzione. In particolare, gli avvocati e commercialisti presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono il cliente nella corretta compilazione della dichiarazione dei redditi comprensiva di questi assets.

 

 

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