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               RESPONSABILITA' DEL MEDICO

 

Ti sei rivolto ad un medico per un intervento chirurgico non riuscito?

 

Ti sei rivolto ad un medico e pensi che abbia commesso errori, omissioni o ritardi nella diagnosi?

 

La struttura sanitaria a cui ti sei rivolto ti ha provocato un danno ?

 

Più in generale sei stato vittima di un caso di malasanità e vuoi richiedere un risarcimento danni ?

 

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La responsabilità professionale del medico deriva da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sul diritto alla salute del paziente.

 

Nello svolgimento della prestazione nei confronti del paziente, il medico non garantisce il risultato finale, la guarigione, il cui avverarsi può dipendere da elementi alla sua opera estranei, ma ha il dovere di svolgere l’attività professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto, ed ha il dovere di svolgerla con la dovuta diligenza.

 

Vi è quindi responsabilità ogniqualvolta il medico non abbia osservato, sia per mancanza di adeguata preparazione professionale che per negligenza, le comuni regole  necessarie allo svolgimento della propria professione.

 

Qualora si tratti di un caso ordinario, che non presenti problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico risponde delle conseguenze del suo operato (ai sensi dell’articolo 1176 secondo comma c.c.), se ha agito con imperizia e negligenza (colpa lieve).

 

Se occorre risolvere una situazione che implichi problemi di rilevante difficoltà, ai sensi dell’articolo 2236 c.c. il medico risponde solo in caso di dolo o colpa grave e spetta al medico dimostrare che l’attività da lui svolta sia stata di particolare complessità; in caso contrario, risponderà sempre e comunque anche solo per colpa lieve, quando per negligenza o per imprudenza abbia provocato un danno nell’esecuzione di un intervento o nella prescrizione di una terapia medica.

 

Questa articolata costruzione sulla responsabilità medica è dovuta all’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e con quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista (Corte Costituzionale, sent. n° 166/1973)

 

L’orientamento giurisprudenziale più recente considera l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di chirurgia estetica, come un’obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento concreto dell’interesse del paziente viene considerato come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione.

 

In questi casi, cioè, l’adempimento coincide con la piena realizzazione del risultato previsto, indipendentemente dall’attività e dalla diligenza messe in opera dal medico.  Poiché in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato, è onere del medico dimostrare che il mancato conseguimento del risultato non è dovuto a sua colpa; qualora invece non riesca a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dovrà rispondere di ogni danno cagionato al paziente.

 

Risulta quasi sempre decisiva la valutazione emergente dalla consulenza  medico-legale, che si consiglia di effettuare in ogni caso al fine di poter valutare ogni possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

 

La consulenza medico-legale consente di valutare:

 

a)      la complessità dell’attività svolta dal medico;

b)      la sussistenza di un errore professionale del medico;

c)       il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso;

d)      l’entità del danno subito e, quindi, del risarcimento richiedibile.

 

Con malasanità si intende in generale un episodio in cui si verifica una carenza della prestazione dei servizi professionali rispetto alle loro capacità che causa un danno al soggetto beneficiario della prestazione.

 

Ogni anno, nel mondo, migliaia di persone perdono la vita o restano gravemente menomate a causa di esiti infausti o dannosi delle terapie mediche. Si tratta di vittime, spesso inconsapevoli, che per mancanza di conoscenza dei propri diritti restano prive di qualsiasi risarcimento.

 

Secondo la giurisprudenza più recente, chi ritiene di essere stato vittima di un caso di malasanità deve solo provare si essersi sottoposto al trattamento sanitario e la sussistenza del danno lamentato; spetta invece al medico l’onere di provare la correttezza del proprio operato.

 

Il nostro studio legale a Roma Eur è composto di avvocati esperti nel settore della responsabilità medica che vi tutelano nei confronti del professionista ed assistono in tutte le fasi giudiziarie per l’ accertamento della responsabilità professionale ed il riconoscimento dei relativi danni patrimoniali.

 

Cass. Civ., Sez. III, n. 13 del 4 gennaio 2010. Risarcibilità del danno esistenziale per omessa diagnosi di malformazione del feto
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Cass. Civ., Sez. III, n. 2847 del 9 febbraio 2010. Violazione del consenso informato: autonomo ambito risarcitorio per danni diversi e ulteriori.
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Cass. Civ., Sez. III, n. 2334 del 1 febbraio 2011. Natura contrattuale della responsabilità medica, misura delle diligenza nell'adempimento dell'obbligazione
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Cass. Civ., sez. III, n.20320/2005. Responsabilità del medico e risarcimento dei danni
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Cass. Civ., sez. III, n. 9085/2006. Natura della responsabilità del medico dell'Asl.
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