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Atti dispositivi di immobili pignorati

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale riguardo alle procedure esecutive e in particolare ai pignoramenti immobiliari. In particolare, gli avvocati presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono legalmente il cliente creditore e/o debitore nelle procedure esecutive di vendita in asta e in pre-asta di beni immobili.

 

Quando vengono compiuti atti di alienazione di immobili sui quali risulta trascritto un verbale di pignoramento immobiliare si applica l'art. 2913 Codice Civile ovvero “Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [498 c.p.c.] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [815, 2693]”.

 

Il legislatore, dunque, ha stabilito nell’articolo in esame il principio dell’inefficacia delle alienazioni del bene sottoposto al vincolo del pignoramento.

 

Non è escluso che anche nei confronti del nuovo testo di legge non debbano sorgere incertezze dottrinali e pratiche circa la natura e la portata dell’anzidetta inefficacia, è certo, però, che oggi la legge chiaramente rigetta la tesi della nullità assoluta degli atti di alienazione compiuti rispetto ad un bene, di cui il debitore non poteva più disporre nei confronti dei creditori.

 

Inefficacia, dunque, e non già nullità dell’atto.

 

Si v. al riguardo Cass. civ. n. 8936/2013 “Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.”.

 

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Resta però da vedere come vada intesa l’inefficacia: se cioè come una conseguenza del fatto che la proprietà passa solo nei confronti di determinati soggetti, mentre non passa rispetto ai creditori procedenti, oppure se la proprietà passa rispetto a tutti i soggetti ugualmente, ma transit cum onere suo rispetto ai creditori, nei cui confronti l’alienazione sarebbe inefficace.

 

Comunque sia, l’alienazione è idonea a produrre i suoi effetti normali, in quanto venga meno il vincolo del pignoramento. Per spiegare ciò si è richiamato il concetto di condicio iuris, intendendosi l’atto di alienazione come subordinato alla condizione del venir meno del pignoramento.

 

Qualunque sia l’opinione che si accolga di condizione, è certo che il mero richiamo ad essa non sia affatto sufficiente a dare una spiegazione del fenomeno che non si riduca ad una tautologia o spiegazione semplicemente formale. Nell’ipotesi considerata trattasi, invero, di una fattispecie complessa, ove la produzione dell’effetto deflattivo dell’atto si produce ex tunc quando venga meno l’ostacolo esteriore, che rende inefficace l’atto di alienazione, di per sé già completo.

 

L'alienazione, dunque, è inefficace rispetto al processo esecutivo in corso, essa pertanto non ne ostacola lo svolgimento mentre è idonea a produrre effetti sul terreno del diritto sostanziale, in quanto venga meno il peso del processo medesimo.

 

L’efficacia tipica dell'atto è pertanto subordinata al verificarsi di un ulteriore effetto, che può anche definirsi quale condizione legale, quando tenga però presente che in concreto si tratta di un ostacolo estrinseco, cui venir meno per­mette all'alienazione di esplicare i suoi tipici effetti negoziali. Si è dinanzi ad una fattispecie complessa, formata dalla manifestazione di volontà, più un elemento estrinseco, quale il venir meno del vincolo del pignoramento, a causa dell'estinzione del processo, per riduzione o li­mitazione del pignoramento, in ogni caso prima che questo abbia dato luogo alla fase propriamente espropriativa.

 

Così schematizzata la fattispecie produttiva di effetti giuridici, si comprende come l'alienazione del bene pignorato produca bensì il trasfe­rimento della proprietà del bene medesimo, ma tale trasferimento pro­duca i suoi effetti solo in quanto non sia per causare pregiudizio al credi­tore procedente ed ai creditori intervenienti nell'esecuzione.

 

Il trasferi­mento di proprietà, quindi, non è nullo od annullabile e neppure ineffi­cace, nel senso che non sia idoneo a trasferire la proprietà, fino a che sia venuto meno il pignoramento.

 

Il vero è che quest'ultimo non importa, come s'è detto, se non un vincolo di natura processuale, in tanto giusti­ficato, in quanto strumentalmente collegato al soddisfacimento dei creditori, la proprietà in seguito all'alienazione passa rispetto a tutti, ma il relativo negozio è inefficace rispetto al processo esecutivo, di cui non può frustrare gli scopi.

 

In altri termini è inefficace rispetto al creditore procedente ed ai creditori intervenuti. Oltre che nei confronti dell'aggiudicatario.

 

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