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Azione revocatoria e pignoramento immobiliare

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale riguardo alle procedure esecutive e in particolare ai pignoramenti immobiliari. In particolare, gli avvocati presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono legalmente il cliente creditore e/o debitore nelle procedure esecutive di vendita in asta e in pre-asta di beni immobili.

 

Attraverso il pignoramento immobiliare il creditore pignora l’immobile di proprietà del suo debitore per chiederne la vendita e soddisfarsi sul suo ricavato.

 

Solitamente, il debitore, per evitare la procedura esecutiva ed il rischio di vedere venduto all’asta il suo immobile, pone in essere alcuni atti dispersivi del patrimonio quali potrebbero essere, ad esempio, la vendita o la donazione dell’immobile.

 

Tali atti pregiudicano il creditore il quale potrebbe non avere più nessun bene del debitore sul quale soddisfarsi.

 

Allo scopo di privare di efficacia gli atti dispositivi del patrimonio del debitore vengono previste alcune specifiche azioni. Il legislatore, a tal riguardo, si è preoccupato di evitare quei fenomeni di “dispersione del patrimonio” che rendono talvolta difficile il recupero del credito.

 

Per meglio comprendere la materia trattata, partiamo dal presupposto fissato dall’art. 2740 c.c. il quale introduce la garanzia patrimoniale generica del debitore disponendo che :“il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

 

La responsabilità patrimoniale del debitore, anche futura, si traduce nel fatto che il medesimo risponderà dei suoi debiti non solo con i beni che già possiede, ma anche con quelli che possederà in futuro.

 

Ciò significa che il creditore, qualsiasi esso sia, potrà procedere ad esecuzione forzata sia sui beni attualmente in possesso del debitore che su quelli che, nel tempo, perverranno nel suo patrimonio.

 

Il rischio di subire un’ esecuzione forzata di qualsiasi tipo (pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare) talora, come si diceva, spinge il debitore ad alienare, segregare e distrarre i beni di sua proprietà.

 

Tramite la vendita, invero fittizia, il debitore si spoglia della proprietà del bene e, pertanto, riduce drasticamente le chance del creditore di ottenere una fruttuosa esecuzione forzata (si immagini, per esempio, la donazione dell’immobile ad un amico/parente o la vendita ad un prezzo vile).

 

In questo modo, però, al creditore è sottratta la garanzia sul patrimonio del debitore.

 

Ciò detto, il nostro ordinamento predispone un’azione ad hoc  per reintegrare la suddetta garanzia e, in parole povere, per rendere inefficaci dinnanzi al solo creditore gli atti compiuti in suo pregiudizio.

 

Quest’azione prende il nome di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (per un primo approccio agli strumenti a disposizione del debitore per evitare l’azione revocatoria e proteggere il proprio patrimonio si legga anche “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva”).

 

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L’art. 2901 c.c. e l’azione revocatoria

 

Con l’azione revocatoria il creditore chiede al Giudice di rendere inefficace nei suoi confronti quell’atto compiuto in suo pregiudizio.

 

Ad esempio, poniamo che Tizio, non curante del debito imponente accumulato con Banca Alfa per un finanziamento mai pagato, venda il suo appartamento (unico) a Caio. Banca Alfa, accortasi che Tizio ha alienato a Caio il suo unico appartamento e che v’è il rischio di non poter più recuperare, per tramite dell’esecuzione forzata, il suo credito, chiede al Giudice, con l’introduzione dell’azione revocatoria, di privare quell’atto di efficacia nei suoi confronti.

 

A seguito della sentenza revocatoria, la Banca potrà procedere al pignoramento dell’immobile come se lo stesso non fosse stato mai venduto.

 

La vendita, però, resterà inefficace solo nei confronti del creditore (in tal caso la Banca che ha introdotto l’azione revocatoria) mentre sarà opponibile a tutti gli altri.

 

Abbiamo parlato di vendita, e non di donazione,  in quanto per la donazione e, in genere per gli altri atti a titolo gratuito, si registra una importante novità consistente nel cosiddetto “pignoramento revocatorio” di cui si avrà modo di parlare nell’articolo “Pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c.”

 

La normativa afferente all’azione revocatoria la ritroviamo agli artt. 2901 e ss. del codice civile qui, per chiarezza, integralmente riportati:

 

-Art.2901 c.c.: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.

 

-Art. 2902 c.c. (Effetti): “ Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo’ promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non puo’ concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e’ stato soddisfatto”.

 

-Art. 2903 c.c. (Prescrizione dell’azione): “L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto”.

 

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Requisito principale per l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria è la presenza di un atto di disposizione, posto in essere dal debitore, pregiudizievole per il creditore. La presenza di un atto dispositivo pregiudizievole costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie dedotta e può consistere in un qualsiasi atto che diminuisca la garanzia patrimoniale del debitore.

 

L’elemento soggettivo richiesto dall’articolo in commento si atteggia, invece,  diversamente in base alla gratuità/onerosità dell’atto di disposizione compiuto.

 

A tal fine, è necessario, per gli atti dispositivi (pregiudizievoli) a titolo gratuito, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto recava alle ragioni del creditore o che, qualora l’atto abbia preceduto la nascita del credito, questi fosse stato dolosamente architettato dallo stesso (cfr. 2901 c.c. p.1).

 

La norma, inoltre, prende in considerazione al punto n. 2, l’ipotesi dell’atto pregiudizievole a titolo oneroso. Qui, infatti, non basta che il solo debitore abbia conoscenza del pregiudizio recato,  ma occorre che lo stesso terzo ne sia stato consapevole.

 

Allo stesso modo, qualora l’atto dispositivo pregiudizievole a titolo oneroso, abbia preceduto la nascita del credito sarà necessario dimostrare che il terzo sia stato partecipe della dolosa progettazione.

Quindi riassumendo per gli atti a titolo gratuito si guarda la sola conoscenza/volontà del debitore con la differenza che se l’atto pregiudizievole è successivo alla nascita del credito è sufficiente la mera scientia damni e se è precedente il debitore deve avere un vero e proprio intento fraudolento.

 

Per gli atti a titolo oneroso si guarda invece alla conoscenza/volontà del terzo acquirente che proprio come per il debitore negli atti a titolo gratuito è sufficiente abbia la mera scientia damni  se l’atto pregiudizievole è successivo alla nascita del credito, mentre deve avere una vera e propria partecipazione alla frode se l’atto di disposizione patrimoniale è anteriore alla nascita stessa del credito.

 

L’azione di cui si discorre, ex art. 2903 c.c., per ottenere la revocatoria dell’atto di disposizione si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data dell’atto.

 

Particolare interesse, riveste invece l’art. 2902 c.c. che disciplina gli effetti dell’azione revocatoria.

 

Ottenuta la dichiarazione di inefficacia con sentenza revocatoria, il creditore può proporre l’esecuzione forzata (o altre azioni conservative) sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato e revocato (dichiarato inefficace nei suoi confronti).

 

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Il comma secondo del richiamato art. 2902 c.c. detta, inoltre, una regola di prevalenza tale per cui Caio, terzo contraente, il quale voglia recuperare da Tizio quanto versato per l’acquisto dell’immobile oggetto di esecuzione, dovrà attendere la soddisfazione di Banca Alfa e, solo dopo quest’ultima, potrà concorrere sul ricavato. Inoltre, il terzo acquirente, potrà sempre agire nei confronti del suo dante causa (Tizio), per la restituzione di quanto versato per l’acquisto dell’immobile poi pignorato, oltre al risarcimento danni.

 

Il terzo proprietario, in tal caso Caio, sarà esecutato, in quanto sottoposto ad esecuzione forzata, ma non debitore.

 

Nei suoi confronti procederà l’esecuzione forzata, dando vita, nei fatti, ad un’esecuzione particolare. In tal senso l’art. 602 c.p.c. dispone che “Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno, ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono”.

 

A tal riguardo “seguono” l’art. 603 c.p.c. il quale dispone che il titolo e il precetto debbano essere notificati anche al terzo e l’art. 604 c.p.c. in guisa del quale al terzo si applicano tutte le norme riferite al debitore tranne il divieto di fare offerte all’incanto di cui all’art. 579 c.p.c. Il terzo, inoltre, ai sensi dell’art. 604, co. 2° c.p.c., dovrà essere sentito ogni qualvolta verrà chiesta l’audizione del debitore nel corso della procedura (es.: udienza ex art. 569 c.p.c.).

 

Tanto precisato, il terzo acquirente diventa parte del processo esecutivo e acquista, per tale via, il diritto di proporre le opposizioni esecutive sia in proprio, sia in surroga dei diritti del debitore esecutato (cfr. Cass. Civ. 4612/1985; 4856/2000).

 

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