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IMU prima casa: i coniugi pagano su entrambi gli immobili

 

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La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2194/2021 ha ristretto i casi di esenzione IMU rendendo di fatto applicabile l’imposta in questione anche sulle prime case ancorché in compresenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.

 

Nello specifico, la Cassazione conferma che coniugi con residenza in due comuni pagano entrambi l'imposta a meno che non dimostrino una separazione.

 

E' bene ricordare che prima di questo nuovo orientamento era possibile usufruire dell’esenzione Imu su una delle due case di proprietà del nucleo familiare, anche se le residenze sono in due Comuni diversi.

 

Inoltre, il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella circolare n. 3/2012, aveva assunto una posizione molto più estensiva, ammettendo la possibilità di riconoscere il beneficio di legge a entrambi gli immobili ove sussistessero valide motivazioni per la separazione delle residenze dei coniugi come ad esempio spostamenti motivati dal lavoro.

 

Con l’Ordinanza n. 2194/2021, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che laddove due coniugi non risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, l'immobile non è abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria e pertanto entrambi pagano l'imposta.

 

La Corte di cassazione, nello specifico, ha ritenuto invece che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 2, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

 

Per l'Imu l'abitazione principale è solo quella in cui si realizza la contemporanea destinazione della stessa a residenza anagrafica del possessore e a sua dimora abituale.

 

Ragionando in questi termini, se manca anche uno solo di questi requisiti, l'unità immobiliare non può definirsi abitazione principale (si v. Cass. sent. n. 4166/2020 e n. 20130/2020).

 

In altri termini, se i coniugi sono proprietari ciascuno di un immobile situati in Comuni diversi non solo non beneficiano dell'esenzione imu ma si vedono costretti a versare una "doppia" imu in spregio al principio del "divieto della doppia imposizione".

 

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Giova al riguardo distinguere il fenomeno di doppia imposizione in senso economico laddove si verifichi una duplice imposizione di una stessa ricchezza sulla base di fattispecie impositive distinte e relative a diversi tributi; dalla doppia imposizione in senso giuridico laddove invece si richiede, in base alla sua stessa definizione positiva, secondo quanto amplius infra, una doppia (o plurima) applicazione della stessa imposta, in relazione allo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi, nel caso di specie i coniugi ancorché costituenti un unico nucleo familiare.

 

L’ordinamento tributario, inoltre, pone un espresso divieto di doppia imposizione positivizzandolo sia nell'articolo 67 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia nell'articolo 163 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi.

 

Si tratta dunque di un cambio di orientamento quantomeno discutibile e che non mancherà di dar luogo a numerosi contenziosi poiché di fatto rende inapplicabile il regime dell’esenzione IMU nei confronti di quei nuclei familiari proprietari 2 immobili ingenerando peraltro una evidente disparità di trattamento nei confronti delle coppie di fatto che a parità di requisiti e condizioni continuerebbero a beneficiare dell’esenzione IMU non solo su uno ma su entrambi gli immobili di proprietà.

 

Non solo; tale orientamento è altresì costituzionalmente illegittimo in quanto produce un evidente attacco frontale all’unione legittima fondata sul matrimonio. Siffatta disparità di trattamento, infatti, determinerà il proliferare di fittizie separazioni consensuali al solo fine di aggirare i paletti posti in essere si badi non dalla normativa fiscale ma da questo nuovo orientamento giurisprudenziale (al momento ancora minoritario) di fatto teso a premiare solo una determinata e ristretta cerchia di contribuenti a discapito invece della stragrande maggioranza delle famiglie fondate sul matrimonio le quali di fatto si vedrebbero costrette a farsi carico delle esenzioni imu di cui per altro verso continuerebbero a beneficiare le famiglie di fatto.

 

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Ma vè di più; siffatto orientamento genera una ulteriore disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei coniugi e dell'unico nucleo familiare poiché coloro che hanno 2 immobili nello stesso Comune (si pensi ad es. al caso del Comune di Roma dove è possibile che i coniugi siano proprietari di 2 immobili a distanza di decine di chilometri l'uno dall'altro) sono esentati dal pagamento dell'imu su uno dei 2 immobili; viceversa a parità di presupposti i coniugi che hanno 2 immobili in Comuni diversi sebbene a poche centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro in quanto ricadenti nella stessa località (si pensi ad es. alla località di Campoleone in parte frazione del Comune di Lanuvio, in parte del Comune di Aprilia ed in parte del Comune di Ardea), ragionando secondo l'orientamento recente della Cassazione sarebbero entrambi assoggettati  al pagamento dell'imu su entrambi gli immobili. Una situazione alquanto paradossale !!

 

Ma non è tutto; si registra un cambio di orientamento della Cassazione a distanza di 9 anni dalla normativa che ha introdotto l'IMU e ancora prima nel 2008 quella dell'ICI che per prima ha previsto il regime di esenzione dal pagamento della relativa imposta. E' bene ricordare che a questo netto cambio di orientamento della Cassazione, diamteralmente opposto a quello consolidato in precedenza, non è stato preceduto e tantomeno accompagnato da alcun intervento normativo che invece si rende assolutamente necessario per legittimarne la portata "innovativa".  

 

E' possibile, sarebbe tuttavia alquanto beffardo, che i Comuni sulla scorta del predetto orientamento non si limitino a richiedere l'imu per l'anno 2021 ma addirittura inviino accertamenti anche per le annualità pregresse dal 2017 ad oggi.       

 

Invero la ratio di fondo sottesa a questo nuovo orientamento della Cassazione sembra a tutti gli effetti una "patrimoniale camuffata" posta esclusivamente a carico di una ristretta cerchia di contribuenti che secondo il sommario convincimento dei giudici sarebbero portatori di maggior ricchezza rispetto ad altri e quindi per ciò solo idonei a rimpiguare le casse degli enti territoriali in sofferenza in conseguenza del regime normativo sulle esenzioni. 

 

Ebbene, a parere dello scrivente, siffatto orientamento della Corte di Cassazione è palesemente illegittimo oltre che profondamente anticostituzionale, nonché in contrasto con i principi generali del diritto tributario.

 

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Roma/Milano, lì 1.10.2021

Avv. Nicola di Stefano



 

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