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Indebito arricchimento art. 2033 e 2036 cod. civ.

 

Quando si configura l’indebito arricchimento

 

L'arricchimento senza causa si verifica quando un soggetto, senza l'esistenza di una giusta causa, si è arricchito ai danni di un altro soggetto.

Lo studio legale tributario LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale nelle cause civili per indebito arricchimento. L’Avvocato Nicola di Stefano dello studio legale LTD di Roma Eur assiste il cliente nell’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a soggetti terzi.

 

Quali sono i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa

Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.

L'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 29916 del 29 dicembre 2011)

 

Quale normativa disciplina il pagamento dell’indebito: art. 2033 e 2036 c.c.

L’art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l’accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede.

Viceversa, l'indebito soggettivo ex latere accipendi viene regolato dall'art. 2036 c.c. il quale sancisce che colui che ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in ragione di un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo ovvero delle garanzie.

Il codice vigente, tuttavia, non regola il caso di indebito soggettivo ex latere accipiendi che, secondo la giurisprudenza e dottrina ad oggi dominate, viene ricondotto alla disciplina generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. poiché, comunque, colui che riceve la prestazione non ha la veste di creditore e, quindi, non è legittimato a trattenere quanto ricevuto.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge con chiarezza che mentre l’indebito oggettivo riguarda uno spostamento patrimoniale fondato su un rapporto nullo, inesistente o parimenti viziato, viceversa, l’art. 2036 c.c. sancisce le regole per il pagamento di un debito esistente verso un reale creditore ma da parte di un soggetto che si reputa, putativamente, debitore.

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Cos'è il diritto di ripetizione

È l'azione esperita da chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (il codice civile consente in alcuni casi la ripetizione esatta di quanto prestato indebitamente, mentre a volte prevede la corresponsione dell'equivalente, v.

 

Come si classifica la ripetizione di indebito

La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale. L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta; è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva carico ad altri.

Nel dettaglio, l’azione di ripetizione viene definita quale strumento per ripetere tutto ciò che è stato pagato senza una giustificazione causale; ciò si evince dal dettato degli artt. 2033, 2037, 2038 c.c.

Essa assurge, allora, ad azione di carattere generale, personale e dalla natura squisitamente recuperatoria esperibile, generalmente, verso l’accipiens ed in casi particolari anche verso i terzi. Tale azione, inoltre, soggiace al termine di prescrizione generale di dieci anni decorrenti dalla data del pagamento ex art. 2946 c.c.

Come è stato accennato, l’oggetto dell’azione di ripetizione riguarda tutto ciò che è stato pagato maggiorato dagli interessi; tuttavia, l’attuale giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante il codice utilizzi il termine “pagamento”, questo siano atecnico. Sicché, mediante la ripetizione sarà possibile farsi restituire sia un bene determinato ex art. 2037 c.c., sia il valore economico di una prestazione di facere.

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La ripetizione nei rapporti trilaterali impropri e propri

Così descritti in termini generali la disciplina dell’indebito e dell’azione di ripetizione, adesso è possibile soffermarsi sulla dibattuta questione dell’esperibilità dell’azione di ripetizione nei rapporti trilaterali.

In primo luogo, è necessario precisare che il rapporto trilaterale conosce una variante, per così dire, impropria ed una propria.

La variante trilaterale impropria si riferisce sia al fenomeno della scissione tra l’autore materiale ed il destinatario effettivo del pagamento, sia al caso di alienazione della cosa in buona fede a titolo gratuito al terzo ex art. 2038 c.c.

Riguardo al caso di scissione tra autore materiale e destinatario effettivo del pagamento, la giurisprudenza e dottrina dominanti sostengono che la legittimazione attiva dell’azione di ripetizione compete al soggetto a cui sia imputabile direttamente ed immediatamente l’effetto patrimoniale e non anche all’ausiliario\rappresentante di questi.

Di conseguenza, il medesimo discorso vale anche rispetto alla legittimazione passiva riferibile a colui sul quale si sono prodotte le conseguenze del pagamento indebito a nulla rilevando che la prestazione sia stata ricevuta dall’adiectus solutionis causa.

L’art. 2038 c.c., invece, legittima in via eccezionale al solvens di agire in ripetizione verso il terzo che abbia ricevuto la cosa in buona fede dall’accipiens, tuttavia, nei soli limiti dell’arricchimento. Tale azione, inoltre, ha carattere residuale in quanto colui che ha pagato deve preventivamente chiedere all’accipiens in buona fede il corrispettivo ovvero, se questo è ancora dovuto, il solvens subentrerà nei diritti dell’alienante ex artt. 1203, 2038 c.c.

Il rapporto trilaterale in senso proprio si riferisce, principalmente, all’istituto del contratto autonomo di garanzia e della delegazione di debito.

In via preliminare occorre rilevare che il c.d. contratto autonomo di garanzia costituisce un negozio bilaterale a scopo indennitario che si inserisce nel solco di un’operazione complessa delineata dalla coesistenza di tre differenti rapporti: creditore-garante; creditore-debitore (rapporto di valuta); debitore-garante (rapporto di provvista).

La ratio del testé enunciato collegamento negoziale si ravvisa nell’esigenza della celerità dei traffici giuridici e nella certezza delle operazioni economiche in ragione del fatto che il garante non possa eccepire le eccezioni che siano fondate sui rapporti sottostanti. Difatti, il contratto autonomo di garanzia ha trovato una vasta applicazione soprattutto in materia di appalti ove viene denominato bid bond, performance bond con ciò assicurando la stazione appaltante da eventuali effetti negativi in caso di ritiro dell’offerta o di errori nell’esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne i tratti disciplinari si rileva come il contratto autonomo di garanzia, essendo atipico, non possiede una impalcatura legislativa e, pertanto, il suo contenuto è sancito dai contraenti sulla falsa riga della fideiussione indennitaria con clausola solve et repete quale istituto affine.

L’aspetto più problematico del c.d. Garantiwertag riguarda il regime dell’azione dell’indebito in quanto, a parere della giurisprudenza dominante, si tratta di un negozio atipico connotato da una autonomia temperata. Pertanto, il garante si obbliga a effettuare la propria prestazione indennitaria a favore del creditore senza la possibilità di opporre eccezioni fondate sui rapporti sottostanti salvo in determinati casi di palese abuso del diritto.

Ebbene, nella circostanza in cui il creditore si rivolga al garante per ottenere la prestazione indennitaria, sulla basa di un titolo annullabile, risolubile o rescindibile, quest’ultimo è obbligato ad adempiere. Solo in un secondo momento il garante, dato che ha “pagato bene”, potrà rivolgersi al debitore che, a sua volta, agirà nei confronti del creditore nelle apposite sedi processuali chiedendo al giudice un’azione costitutiva di risoluzione o annullamento e il risarcimento del danno. In ogni caso, viene rammentato che, in tale circostanza, non è altresì possibile l’azione di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. poiché il garante non adempie un debito altrui dato che la sua prestazione ha uno scopo precipuamente indennitario. Tuttavia, non sono mancate opinioni nel senso contrario rilevando l’esperibilità del rimedio previsto dall’art. 2036 c.c. nel caso in cui la prestazione del debitore garantito sia uguale a quella contemplata nel contratto autonomo di garanzia.

Viceversa, quando il creditore chieda l’adempimento al garante sulla base di un titolo manifestatamente inesistente o nullo ex art. 1418 c.c. poiché in frode alla legge o carente degli elementi essenziali, il garante ben potrà rifiutarsi di pagare esperendo l’exceptio doli generalis. Tale rimedio paralizzerà la domanda attorea, rendendola inesigibile, poiché avanzata in spregio al generale canone di buona fede e correttezza ex artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2 Cost. Tuttavia, la giurisprudenza ben conscia del fatto che in tal modo potrebbe esser svilita la funzione del contratto autonomo di garanzia, sottolinea come il garante debba allegare la prova certa, pronta della manifesta abusività della domanda del creditore.

Nel caso in cui il garante paghi, nonostante la manifesta abusività del comportamento del creditore, questi “pagherà male” e, pertanto, dovrà agire con l’azione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del creditore stesso.

Infine, occorre rilevare che nel caso in cui si aderisse alla tesi minoritaria dell’autonomia “assoluta” fra contratto autonomo di garanzia e rapporti sottostanti, il garante non potrebbe mai agire con l’azione di indebito ex art. 2033 c.c. poiché pagherebbe sempre bene.

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