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TRUST AUTODICHIARATO

Con il trust un soggetto, detto “Disponente”, affida e trasferisce in proprietà ad un altro soggetto di sua fiducia, detto “Trustee”, uno o più beni, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più “Beneficiari”.

  • Un ruolo importantissimo riveste la finalità del trust che normalmente viene espressa nella cd. “letter of whishes” ovvero lettera di intenti.

  • La finalità del trust è quella di generare una segregazione patrimoniale.

  • Questo termine significa che i beni in trust sono separati dal restante patrimonio del Trustee. Essi sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché la proprietà del Trustee è finalizzata all'attuazione del programma stabilito dal Disponente.

  • Il Trustee dunque non può avvantaggiarsi personalmente dall'essere proprietario dei beni in trust, non può fare suoi i frutti, né godere dei beni stessi.

  • Il Trustee è tenuto solamente ad utilizzare i beni (gestirli, venderli, permutarli, ecc.) nell'interesse dei Beneficiari.

  • La segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria, ma continuano ad essere regolati dalle norme dell'atto istitutivo, passando in proprietà del Trustee successivo o, in mancanza, del Beneficiario stesso.

  • In caso poi di fallimento del Trustee o instaurazione di procedure esecutive o di azioni revocatorie nei suoi confronti, i beni in trust non potranno essere attaccati dai creditori personali del trustee in quanto segregati nel suo patrimonio cioè sottoposti a un "vincolo di destinazione" poiché finalizzati al raggiungimento dello scopo prefissato dal Disponente e a un "vincolo di separazione" poichè separati sia dal patrimonio del Disponente, da cui quei beni si staccano, sia dal patrimonio personale del Trustee, con il quale quei beni non si confondono, il tutto nell'interesse dei beneficiari.

TRUST PER DISABILI

Fino a metà giugno 2016 il trust in Italia ha sempre fatto riferimento al diritto internazionale: ma con l’approvazione della legge sul “dopo di noi”, per la prima volta una legge italiana sul trust ha una normativa interna.

 

La legge n.112/2016 "Dopo di noi", entrata in vigore il 25 giugno è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto significativi sgravi fiscali alla costituzione del trust in favore dei disabili.

 

Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. La disabilità dei figli, infatti, da un lato impedisce loro la gestione diretta del patrimonio dopo la scomparsa dei genitori, e dall’altra rende necessarie nei loro confronti forme di assistenza articolate, continuative e spesso specialistiche.

 

In questo contesto il trust per disabile ha proprio nella duttilità una delle sue caratteristiche principali, che lo rende perfetto per rispondere in maniera dinamica ed efficace a qualsiasi problematica legata alla esigenze materiali, economiche e patrimoniali del disabile

 

Nel trust, semplificando, i genitori possono designare come amministratore del patrimonio (o parte di esso) una associazione specializzata nella cura e tutela di persone che soffrono la patologia del figlio: in questo caso, assicurerebbero le proprie risorse a un soggetto competente e consapevole del loro utilizzo orientato esplicitamente al benessere della persona.

 

Oppure ancora (e forse questo potrebbe essere il modello più corretto e funzionale), possono nominare amministratore una persona di loro fiducia.  Rispetto alle altre forme di tutela, nel trust per disabile cè una gestione patrimoniale a favore del disabile più snella ed efficace, essendo residuale l'interferenza dell'autorità giudiziaria.

 

Come dicevamo, questo è solo il punto di partenza: lo strumento del trust permetterà poi, in corsa, di modulare la gestione del patrimonio a seconda delle esigenze che sopraggiungeranno e che potrebbero mutare anche sensibilmente, soprattutto nel caso in cui le aspettative di vita dei figli dopo la scomparsa dei genitori sono molto lunghe.

 

Dal punto di vista dei costi, il trust non è uno strumento economico attesa la sua flessibilità e attitudine ad essere costituito su misura secondo le esigenze specifiche del disabile.

 

Di contro il trust per disabile gode di numerosi benifici fiscali, e precisamente:
- la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l’imposta municipale sugli immobili;

- l’innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte;
- agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave.

 

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona disabile in cui favore è istituito.

 

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