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Superbonus 110 per cento

 

COSA E’ IL SUPERBONUS

Il c.d. Superbonus è un’agevolazione prevista dal c.d. Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, più volte prorogato, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

E’  prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi ovvero attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Lo Studio legale e tributario LTD con sede in Roma zona Eur  e a Milano zona Repubblica offre assistenza specialistica ai privati ed alle imprese sue clienti assistenza specialistica, dalla predisposizione della complessa contrattualistica, alla verifica documentale, ai servizi di attestazione di conformità propedeutici alla cessione, così come all’assistenza nelle operazioni di trasferimento al cessionario finale.

 

IN QUALI AMBITI OPERA IL SUPERBONUS

Il Superbonus è riconosciuto per i seguenti interventi:

– interventi di isolamento termico sugli involucri ossia interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (vengono inclusi i tetti inclinati) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni ossia interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Anche se nel testo si parla di sostituzione dell’impianto, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.

– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti ossia interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

– interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio.

– installazione di impianti solari fotovoltaici: le spese ammissibili alla detrazione 110% riguardano l’acquisto della stazione di ricarica, l’installazione della stazione di ricarica, l’aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

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COME OPERA LA DETRAZIONE DEL SUPERBONUS

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

L’art. 121 ha previsto la possibilità di optare, in luogo alla fruizione in 5 anni della detrazione fiscale, per due alternative:

– lo sconto in fattura, effettuato direttamente dal fornitore fino all’ammontare complessivo della spesa;

– la cessione del credito, effettuata dal contribuente che ha effettuato l’intervento, ha maturato la detrazione fiscale del 110% e intende “venderla” ad un istituto di credito per ricevere immediatamente la liquidità necessaria per effettuare gli interventi.

Tali opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento)

Oltre alla normale documentazione prevista per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali, il Decreto Rilancio ha previsto due nuove dichiarazioni necessarie per poter optare per le due alternative previste dall’art. 121:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

– Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) ancora da emanare. Nelle more la norma prevede che si possa fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

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CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE – CASI PARTICOLARI

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate relativi a casi particolari e consultabili sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1.

1) In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue del superbonus 110% non utilizzato interamente dall’avente diritto si trasmettono, per intero, all’erede qualora conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Il passaggio del superbonus è previsto in misura analoga per i lavori di efficientamento energetico, trainanti o trainati, e per i lavori di adeguamento antisismico.

2) In caso di vendita o donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori ammessi alla maxi-detrazione del 110%? Una delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate specifica che: “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119.”

3) Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

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Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. “Superbonus”). La misura, che prevede una detrazione o un riconoscimento di un credito di imposta pari al 110% dell’importo di spesa, assume un forte impatto ambientale ed economico e rappresenta una opportunità unica per gli operatori del settore edilizio, nonché per le imprese attive nel settore della riqualificazione energetica.

 

SUPERBONUS 110%: COSA CONTROLLA L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il superbonus 110% è uno dei principali sostegni fiscali introdotti per l’edilizia: molti hanno richiesto questo bonus, tuttavia i controlli e le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate sono stati introdotti con il decreto Antifrodi, per prevenire gli illeciti.

Grazie al decreto Antifrodi, l’Agenzia delle Entrate può mettere in atto una serie di controlli con cui verificare il rispetto delle regole in tema di accesso e sfruttamento dei vantaggi del Superbonus 110%. La finalità è ovviamente quella di reprimere i tentativi di aggiramento delle norme in materia di incentivi, tali da poter integrare veri e propri illeciti.

Il superbonus 110% è un sostegno fiscale particolarmente vantaggioso, perché offre la possibilità a tutti di svolgere lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione, con finalità di miglioramenti energetici, accedendo ad una agevolazione fiscale notevole. Questo sostegno è stato al centro di diversi dibattiti, soprattutto per ciò che riguarda la modalità di fruizione dello stesso. Il bonus infatti può essere ricevuto sotto forma di credito di imposta, come accade per altri bonus dell’edilizia, oppure attraverso lo strumento dello sconto in fattura, oppure con la cessione del credito.

Lo sconto in fattura permette all’interessato di ricevere subito l’importo dovuto sotto forma di sostegno fiscale, nel momento in cui si sostengono le spese per i lavori, mentre la cessione del credito permette di trasferire il credito fiscale cumulato ad altri soggetti, che possono essere banche o imprese. Nonostante la convenienza del bonus, le normative sul suo funzionamento sono cambiate nel corso dei mesi, lasciando anche qualche dubbio.

Infine, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, come per gli altri bonus, anche sul superbonus 110% applica specifici controlli fiscali, per individuare eventuali scorrettezze, o situazioni illecite. Ecco a cosa fare attenzione.

Questo sostegno è stato al centro di numerosi cambiamenti, come la nuova proroga per le villette al 30/09/2022 che ha coinvolto il superbonus. Con tutti questi cambiamenti, non è raro fare qualche errore nell’accesso all’agevolazione. Tuttavia, a livello pratico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli ordinari, al pari di quelli applicati per altri sostegni fiscali simili.

Il primo controllo effettuato dal fisco riguarda l’accesso alla detrazione fiscale tramite dichiarazione dei redditi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate va a verificare che siano rispettati tutti i requisiti per avere l’accesso a tale sostegno, ovvero la prima verifica è documentale per accertare che siano rispettati i presupposti per accedere al bonus, ovvero in primis viene accertato che il soggetto applichi i lavori inclusi nell’agevolazione.

In particolare, i controlli vengono anche effettuati per verificare la sussistenza dell’asseverazione inviata all’ENEA, ente che si occupa proprio dei bonus per l’edilizia. Infine, viene accertato anche che la cessione del credito avvenga secondo le più recenti disposizioni: si parla attualmente anche della quarta cessione, che può essere effettuata non solo verso le banche, ma anche verso le imprese.

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COME TUTELARSI DAI RISCHI FISCALI DEL LAVORI DEL SUPERBONUS 110%

Indubbiamente il primo passo è quello di svolgere i lavori inclusi nel superbonus 110%, ovvero richiedere l’agevolazione solamente per quegli interventi edilizi che prevedono il sostegno.

Risulta però anche importante avere con sé determinati documenti, da presentare quando si richiede il credito, ma anche per dimostrare la correttezza di tutti i passaggi in caso di verifiche fiscali. Ricordiamo qui i documenti più importanti da conservare:

Le fatture relative ai lavori e alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, con i relativi pagamenti;

Ricevuta del bonifico postale o bancario per l’avvenuto pagamento dei lavori. Non è possibile provvedere al pagamento in contanti e richiedere il bonus;

Dichiarazione del consenso del proprietario dell’immobile se i lavori sono stati svolti e le spese sostenute da un altro soggetto che ha un diritto reale sull’abitazione;

Una copia del documento di delibera dell’assemblea condominiale in caso di lavori su parti comuni di edifici;

Una copia dell’asseverazione che è stata inviata correttamente all’ENEA per il miglioramento energetico o antisismico all’interno dell’immobile

Il visto di conformità;

L’asseverazione ‘di efficienza energetica’;

La Cila, ossia la Comunicazione di inizio lavori asseverata;

La polizza assicurativa sottoscritta dai tecnici asseveratori.

Una volta conservati e presentati questi documenti, l’Agenzia delle Entrate può effettivamente verificare che tutti i passaggi sono stati svolti correttamente.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate hanno luogo in applicazione delle disposizioni di cui al decreto Antifrodi, mentre i possibili esiti dell’iter sono in sintesi due:

dopo aver avviato il controllo e passati 30 giorni, la cessione si sblocca in automatico;

al contrario se dovessero emergere problemi che rendono definitivo il blocco, l’iter si chiude.

Altre verifiche non sempre vengono effettuate nell’immediato, ma possono anche arrivare dopo diversi anni.

Secondo le regole infatti, il fisco può intervenire a controllare la fruizione di diversi sostegni, come il bonus facciate 2022, con i nuovi lavori ammessi fino a dicembre. Per questi controlli, per quelli su tutti i bonus, incluso il superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi con cui è stata richiesta la detrazione.

Per questo motivo è consigliato, per tutelarsi il più possibile, conservare negli anni tutta la documentazione relativa ai lavori, secondo l’elenco visto sopra, e avere copia di fatture e autorizzazioni. In caso di controllo infatti, potrebbe essere necessario presentare al fisco uno o più documenti nuovamente, per dimostrare di essere in regola con tutti gli adempimenti e le normative.

Un dubbio ricorrente riguarda chi paga qualora i lavori non fossero a norma, dato che l’Agenzia delle Entrate può revocare l’agevolazione e avviare un recupero fiscale.

Per legge il controllo finale sulle detrazioni spetta sempre al committente dell’opera, quindi al proprietario di casa. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate può prelevare le somme evase direttamente dal contribuente.

Questo non deve spaventare: il proprietario può rivalersi sull’impresa che ha eseguito i lavori in modo sbagliato facendo perdere l’agevolazione.  Per farlo bisogna aprire un processo civile e chiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che morali.

Il recupero integrale della somma sborsata è assicurato dal fatto che i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori.

Questa deve avere un importo non inferiore a 500 mila euro e serve proprio come garanzia per il committente.

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ERRORI FORMALI E SOSTANZIALI:

Gli adempimenti previsti dal Superbonus 110% richiedono conoscenze tecniche che aumentano le possibilità di errore. Si devono rispettare le direttive su materiali e gestione del cantiere, gli obblighi documentali e le asseverazioni. A ciò si aggiunge la corretta comunicazione con l’Agenzia delle Entrate; il committente, infatti, deve indicare la sua scelta tra cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Quali sono le sviste più frequenti.

Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori più comuni:

quelli formali che si possono correggere e non fanno decadere agevolazioni e detrazioni;

quelli sostanziali, invece, sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione della spesa complessiva, la descrizione dell’intervento, il codice fiscale e così via.

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SUPERBONUS E ECOBONUS 110%: COSA RISCHIA IL PROPRIETARIO

Tra le preoccupazioni più grandi ci sono i rischi che corre il proprietario per gli errori strutturali o formali nell’esecuzione dei lavori. Egli è responsabile e deve pagare di tasca sua?

 Il decreto legislativo n. 81/2008 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente all’articolo 89, comma c:

“il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.”

Significa che la nomina di un Responsabile non è obbligatoria tuttavia in sua assenza a rispondere degli errori sarà il committente. Per questo motivo è sempre consigliato rivolgere la nomina ad un esperto del settore.

Una volta accettato l’incarico, egli diventa l’unico responsabile del cantiere sollevando il proprietario dell’immobile, come si evince dall’articolo 93, comma 1, del decreto n. 81/2008:

“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.”

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CHI E’ IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Considerando il delicatissimo ruolo che svolge, è importante che il committente nomini un Responsabile dei lavori competente e di fiducia.

Il Responsabile dei lavori, dopo aver accettato la nomina, risponde degli errori sotto due punti di vista:

per “culpa in eligendo” ovvero per aver scelto male collaborati e dipendenti che hanno eseguito l’opera senza rispettare le indicazioni per richiedere Superbonus ed Ecobonus;

per “culpa in vigilando” ovvero per mancato controllo e verifica del lavoro svolto.

 

I RISCHI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Se Superbonus ed Ecobonus interessano un intero condominio, l’amministratore riveste un ruolo fondamentale. Egli deve proporre i lavori di adeguamento e ristrutturazione, organizzare assemblee e fare da mediatore tra la ditta e i condomini.

L’amministratore di condominio può proporsi o essere nominato  responsabile dei lavori e autorizzato alle varie stipule dei contratti. In tal caso i suoi poteri – ed anche le sue responsabilità – si moltiplicano.

Infatti in caso di errori i rischi possono essere sia civili (quindi di tipo economico) che penali, fino alla reclusione per omissioni gravi e false dichiarazioni.

Per questo motivo condomini e amministratore devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Invece per quanto riguarda il penale la responsabilità è sempre dell’amministratore.

La stessa polizza deve coprire anche dagli errori dei professionisti incaricati e stabilire l’importo massimo del risarcimento danni nel caso in cui lo Stato revochi le agevolazioni fiscali.

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In questa sezione trovate una panoramica dei contenziosi per i quali gli avvocati di Studio Legale Tributario LTD Viale Europa 62 00144 ROMA forniscono un'assistenza qualificata rispondendo alle singole esigenze.

 

 

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