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AGENZIA IMMOBILIARE INTERMEDIAZIONE LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE

Cassazione Civile n. 22426 del 16/10/2020 (commento)

 

In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. Questo è quanto stabilito recentemente dagli Ermellini.

 

Il caso di specie vedeva una Agenzia Immobiliare adire il Tribunale al fine di veder accertato il proprio diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta nell’operazione negoziale di cessione di un contratto preliminare.

 

Nel ripercorrere la genesi del diritto alla provvigione invocato, parte attrice deduceva che L.B. aveva originariamente stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile in virtù del quale si impegnava ad acquistare il bene oggetto di negoziazione. Successivamente a detta stipula, la L.B. cedeva la propria posizione contrattuale a terzi e, a tal fine, contattava l’agenzia Immobiliare, che individuava la M.C. quale potenziale contraente interessato al perfezionamento dell’operazione negoziale promossa e, per l’effetto, accompagnava la suddetta, in tre diverse occasioni, a visionare l’appartamento.

In seguito, l’Agenzia non veniva in alcun modo interessata dagli sviluppi della trattativa immobiliare che, a sua insaputa, conducevano alla stipula, datata (OMISSIS), del negozio di cessione della posizione contrattuale, in forza del quale la M. succedeva alla L. nella qualità di promissaria acquirente dell’immobile, corrispondendo alla controparte l’importo di Euro 100.000,00.

 

Ebbene, il giudice di merito rilevava come l’attività espletata dall’agenzia immobiliare non fosse causalmente ricollegabile alla conclusione dell’affare di cessione del preliminare, cui le parti contraenti sarebbero addivenute per effetto di iniziative nuove, prive di alcun tipo di collegamento con la precedente attività, posta in essere dall’agente di messa in relazione degli intermediati. Nel motivare la suddetta decisione, il giudice di merito enucleava il principio secondo cui la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra attività del mediatore e conclusione dell’affare, necessario ai fini del riconoscimento della provvigione, non può limitarsi alla mera allegazione di una successione cronologica tra il contributo fornito dal mediatore ed il successivo perfezionamento dell’accordo cui l’attività di mediazione era preordinata, dovendo aversi riguardo piuttosto alla concreta efficacia e dipendenza dell’attività espletata dall’intermediario rispetto alla successiva conclusione dell’affare. Nel caso di specie, dunque, nulla era dovuto all’Agenzia a titolo di provvigione.

 

La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare, nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario.

 

ROMA-MILANO, 22.3.2021

Avv. Nicola di Stefano

 

 

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