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Per l’Agenzia delle Entrate l’accordo conciliativo che accerta l’usucapione di immobili

si tassa come un atto traslativo ma con le agevolazioni fiscali previste per la mediazione:

sono esenti dunque le imposte ipotecaria e catastale

 

(Nota a risposta ad interpello n. 235/20E)

 

* * * * * 

Gli accordi conciliativi aventi ad oggetto l’accertamento dell’usucapione di beni immobili sono soggetti all’imposta di registro proporzionale prevista per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, secondo le disposizioni di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

 

Questa la conclusione alla quale giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 235 del 2020, relativa alla tassazione di un accordo di mediazione che accerta l’usucapione di beni immobili.

 

Più precisamente l’Agenzia delle entrate ritiene che la Nota II-bis all’art. 8 della tariffa, parte prima, cit. (secondo la quale “i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa”), «seppur letteralmente riferita ad una tipologia di atti diversa dagli accordi conciliativi, alla luce del quadro normativo vigente dev'essere ritenuta diretta ad individuare, in linea generale, le regole di tassazione di atti aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione, in ragione di una finalità antielusiva legata non tanto alla forma (di provvedimento giudiziale) dell'atto, quanto alla sua sostanza (l'accertamento dell'usucapione). 

 

In base a queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che ai fini dell'individuazione del regime applicabile agli accordi di conciliazione accertativi dell'usucapione derivanti da procedure di mediazione - rispetto ad una tassazione che deve avvenire secondo i principi di cui all'art. 20 del TUR, sulla base dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto - sia da considerarsi prevalente la finalità antielusiva già espressa dal legislatore, che giustifica l'assoggettamento degli accordi conciliativi in commento all'imposta proporzionale di registro, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR». Ed in tal senso sono riportate espressamente le considerazioni svolte nello studio della Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato n. 156-2014/T (Lomonaco, La tassazione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione di beni immobili) [1]. Inoltre l’Agenzia richiama lo studio della Commissione studi civilistici n. 718-2013/C (Krogh, La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione), sotto un profilo prettamente civilistico.

 

Un altro aspetto della risposta ad interpello in esame che merita particolare rilievo riguarda l’ambito delle agevolazioni fiscali applicabili agli accordi di mediazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 28/2010, e quindi anche all’accordo conciliativo che accerta l’usucapione di beni immobili.

 

In particolare, l’Agenzia delle entrate, oltre a ritenere il verbale di accordo in esame soggetto all’imposta proporzionale di registro per la parte eccedente la franchigia di 50.000 euro (art. 17 comma 3 cit.), ritiene lo stesso esente dalle imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dell’accordo.

 

E ciò in quanto «stante il generico riferimento operato dal legislatore al comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale prevede un regime di esenzione ad “ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, si ritiene che si possano ricomprendere anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma» (sul tema delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 17 cit., con particolare riguardo anche all’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale cfr., da ultimo, Lomonaco, La Cassazione si pronuncia sulle agevolazioni fiscali in materia di mediazione civile e commerciale, nota a Cass. 16 giugno 2020, n. 11617, in CNN Notizie del 26 giugno 2020, ed ivi ulteriori riferimenti).

 

Roma-Milano, 4.4.2021

Avv. Nicola di Stefano

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