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ROMA EUR - MILANO

 

Energie rinnovabili normativa 

 

Energie Rinnovabili: la normativa UE

 

Lo studio legale tributario LTD Roma Eur e Milano offre consulenza legale e assistenza tecnica nelle procedure amministrative in materia di energia rinnovabile. L’Avv. Nicola di Stefano dello studio di Roma Eur segue il cliente nello sviluppo e attuazione di progetti legati alle fonti energetiche rinnovabili.

 

Le fonti di energia rinnovabili (energia eolica, energia solare, energia idroelettrica, energia oceanica, energia geotermica, biomassa e biocarburanti) costituiscono alternative ai combustibili fossili e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza dai mercati volatili e inaffidabili dei combustibili fossili, in particolare del petrolio e del gas.

 

La legislazione dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili si è evoluta in maniera significativa negli ultimi 15 anni.

 

Nel 2018 i leader dell'Unione hanno fissato un obiettivo del 32 % di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE entro il 2030.

 

Nel marzo 2023, in linea con l'ambizione dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, i colegislatori hanno deciso di portare al 42,5 % la quota di energie rinnovabili per il 2030, con l'obiettivo di raggiungere il 45 %.

 

Il quadro politico aggiornato in materia di energie rinnovabili per il 2030 e il periodo successivo al 2030 è in fase di discussione.

 

La situazione normativa ad oggi è la seguente.

 

A. Direttiva sulle energie rinnovabili

 

1. Direttiva sulle energie rinnovabili (RED I):

La direttiva originaria sulle energie rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23 aprile 2009 (direttiva 2009/28/CE, che abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), ha stabilito che entro il 2020 una quota obbligatoria del 20 % del consumo energetico dell'UE sarebbe dovuta provenire da fonti rinnovabili. La direttiva ha imposto agli Stati membri di garantire che il 10 % dei carburanti utilizzati nei trasporti provenga da energie rinnovabili, ha definito i diversi meccanismi che gli Stati membri possono applicare per raggiungere i propri obiettivi (come regimi di sostegno, garanzie di origine, progetti comuni e cooperazione tra Stati membri e paesi terzi) e ha fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Fino al 2020 la direttiva ha confermato gli obiettivi nazionali vigenti in materia di energia rinnovabile per ciascun paese, tenendo conto della situazione di partenza e del potenziale complessivo in termini di energia rinnovabile (da una quota di energie rinnovabili del 10 % a Malta a una quota del 49 % in Svezia). Ciascun paese dell'UE ha definito le modalità secondo cui prevedeva di raggiungere il proprio obiettivo individuale e la tabella di marcia generale per la sua politica in materia di energie rinnovabili in un piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili. I progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali sono stati misurati ogni due anni, contestualmente alla pubblicazione, da parte degli Stati membri dell'UE, delle relazioni nazionali sullo stato di avanzamento delle energie rinnovabili.

 

Nel dicembre 2018, nel quadro del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è entrata in vigore la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) con l'obiettivo di salvaguardare il ruolo di leader globale dell'UE nel settore delle energie rinnovabili e di aiutare l'Unione a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Questa direttiva, che doveva essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE entro giugno 2021, ha stabilito un nuovo obiettivo vincolante per l'UE in termini di energie rinnovabili pari ad almeno il 32 % dei consumi energetici finali entro il 2030, con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023 e un obiettivo più ambizioso, pari al 14 %, per quanto riguarda la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti entro il 2030. A norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dell'Unione propongono obiettivi energetici nazionali e definiscono piani nazionali decennali per l'energia e il clima (PNEC) per il periodo 2021-2030. Tali piani sono monitorati ogni due anni attraverso relazioni sullo stato di avanzamento e sono valutati dalla Commissione, che può adottare misure a livello dell'UE per garantire la loro coerenza con gli obiettivi generali dell'Unione.

 

2. Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II/III/IV): verso il 2030

Nel luglio 2021, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha proposto una modifica (RED II) alla direttiva sulle energie rinnovabili per allineare gli obiettivi in materia di energie rinnovabili alla sua nuova ambizione climatica. La Commissione ha proposto di aumentare la quota vincolante di energie da fonti rinnovabili nel mix energetico dell'UE al 40 % entro il 2030 e ha promosso la diffusione dei combustibili rinnovabili, quale l'idrogeno nell'industria e nei trasporti, con obiettivi aggiuntivi.

 

Nel maggio 2022, nell'ambito del piano REPowerEU a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la Commissione ha proposto una prima modifica (RED III) per accelerare la transizione verso l'energia pulita in linea con la graduale eliminazione della dipendenza dai combustibili fossili russi. La Commissione ha proposto di installare pompe di calore, aumentare la capacità solare fotovoltaica e importare idrogeno rinnovabile e biometano per innalzare al 45 % l'obiettivo di fonti energetiche rinnovabili per il 2030.

 

Il 9 novembre 2022 la Commissione ha proposto una seconda modifica (RED IV) del regolamento del Consiglio inteso ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. In base alla proposta, gli impianti di produzione di energia rinnovabile saranno considerati d'interesse pubblico prevalente, il che consentirà autorizzazioni più rapide per i progetti in materia di energie rinnovabili e deroghe specifiche alla legislazione ambientale dell'UE.

 

Nel marzo 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno deciso informalmente di innalzare l'obiettivo per il 2030 in materia di fonti energetiche rinnovabili portandolo al 42,5 %, mentre gli Stati membri puntano a raggiungere il 45 %, e per la prima volta hanno incluso l'industria fissando obiettivi vincolanti (42 % di idrogeno rinnovabile sul consumo totale di idrogeno entro il 2030) e obiettivi indicativi (aumento annuo dell'1,6 % dell'utilizzo di energie rinnovabili).

 

Il quadro politico in materia di energia per il 2030 e il periodo successivo al 2030 è attualmente in fase di discussione.

 

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B. Green Deal europeo

 

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la sua comunicazione sul Green Deal europeo. Questo patto verde definisce una visione dettagliata per rendere l'Europa un continente climaticamente neutro entro il 2050 mediante la fornitura di energia pulita, economicamente accessibile e sicura.

 

1. Il piano REPowerEU

 

Il 18 maggio 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, il pacchetto legislativo in materia di energia, inclusa la direttiva sull'efficienza energetica riveduta, è stato modificato dal piano REPowerEU per eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili russi. La nuova modifica ha proposto di innalzare al 45 % l'obiettivo vincolante per la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE entro il 2030 e di allineare tutti gli obiettivi secondari alle nuove ambizioni di REPowerEU, tra cui:

- un obbligo graduale di installare pannelli solari sui nuovi edifici;

- un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030;

- il raddoppio dell'attuale tasso di diffusione delle pompe di calore negli edifici individuali;

- un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (75 % per l'industria e 5 % per i trasporti);

- un incremento della produzione di biometano fino a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030.

 

2. Realizzazione del Green Deal europeo

 

Il 14 luglio 2021 la Commissione ha pubblicato un pacchetto legislativo sull'energia intitolato "Pronti per il 55 %: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica". Nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili ha proposto di innalzare la quota vincolante di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE al 40 % entro il 2030 e di fissare obiettivi a livello nazionale, tra cui:

- un nuovo parametro di riferimento pari al 49 % di utilizzo delle energie rinnovabili nell'edilizia entro il 2030;

- un nuovo parametro di riferimento corrispondente a un incremento annuale di 1,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili nell'industria;

- un incremento annuo vincolante di 1,1 punti percentuali a livello nazionale nell'utilizzo delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

- un incremento annuo indicativo di 2,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili e del calore e del freddo di scarto per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

Al fine di decarbonizzare e diversificare il settore dei trasporti, viene fissato quanto segue:

- un obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra dei carburanti per i trasporti del 13 % per tutte le modalità di trasporto;

-  quota del 2,2 % di biocarburanti avanzati e biogas entro il 2030, con un obiettivo intermedio dell'0,5 % entro il 2025 (conteggio singolo);

- un obiettivo del 2,6 % per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e una quota del 50 % di energie rinnovabili nel consumo di idrogeno nell'industria, compresi gli usi non energetici, entro il 2030.

 

Il futuro quadro politico per il 2030 e il periodo successivo al 2030 è tuttora in fase di discussione.

 

3. Energia pulita per tutti gli europei

 

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" nell'ambito della più ampia strategia relativa all'Unione dell'energia. Nel dicembre 2018 è entrata in vigore la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001), che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili attraverso:

- una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili nel settore dell'energia elettrica;

- l'integrazione delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento (in tale settore è stato introdotto un aumento annuale indicativo dell'1,3 % per le energie rinnovabili);

- la decarbonizzazione e la diversificazione del settore dei trasporti attraverso l'introduzione di:

- una quota di energie rinnovabili pari al 14 % del consumo totale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030;

- una quota del 3,5 % di biocarburanti avanzati e biogas entro il 2030, con un obiettivo intermedio dell'1 % entro il 2025 (conteggio doppio);

- un limite massimo del 7 % per la quota di biocarburanti di prima generazione nel trasporto su strada e su rotaia e piani per l'eliminazione graduale dell'uso dell'olio di palma e di altri biocarburanti prodotti da colture alimentari che aumentano le emissioni di CO2 entro il 2030, attraverso un sistema di certificazione;

- il rafforzamento dei criteri di sostenibilità dell'UE per la bioenergia;

- la garanzia che l'obiettivo vincolante a livello dell'UE sia conseguito in tempo e in modo efficace in termini di costi.

 

4. Meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile

 

Nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il regolamento (UE) 2020/1294 ha istituito un meccanismo di finanziamento dell'UE basato sull'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance, in vigore dal settembre 2020. L'obiettivo principale di tale meccanismo è aiutare i paesi a conseguire i rispettivi obiettivi individuali e collettivi in materia di energie rinnovabili. Il meccanismo di finanziamento mette in collegamento i paesi che contribuiscono al finanziamento dei progetti (paesi contributori) con i paesi che acconsentono alla costruzione di nuovi progetti sul loro territorio (paesi ospitanti). La Commissione definisce il quadro di attuazione e gli strumenti di finanziamento per il meccanismo e stabilisce che, nell'ambito del meccanismo, possono essere finanziate azioni dagli Stati membri o attraverso fondi dell'UE e contributi del settore privato. L'energia generata attraverso tale meccanismo di finanziamento contribuirà agli obiettivi in materia di energie rinnovabili di tutti i paesi partecipanti e al conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. I nuovi obiettivi di REPowerEU richiedono un investimento supplementare di 210 miliardi di EUR tra il 2022 e il 2027.

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C. Azioni future

 

1. Reti transeuropee dell'energia

 

Le reti transeuropee dell'energia (TEN-E) sono il prodotto di una politica intesa a connettere le infrastrutture energetiche degli Stati membri dell'UE.

 

Il 23 giugno 2022 è entrato in vigore il regolamento TEN-E riveduto che stabilisce nuove norme dell'UE per le infrastrutture energetiche transfrontaliere. Il nuovo regolamento, in linea con gli obiettivi aggiornati per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, identifica undici corridoi prioritari e tre aree tematiche prioritarie, definisce i nuovi progetti di interesse comune (PIC) tra gli Stati membri dell'UE, introduce progetti di interesse reciproco tra l'UE e i paesi terzi, mette in evidenza il ruolo dei progetti eolici offshore ed esclude i finanziamenti dell'UE per i futuri progetti relativi al gas naturale. Esso promuove l'integrazione delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie energetiche pulite nel sistema energetico, prosegue la connessione delle regioni attualmente isolate dai mercati europei dell'energia, rafforza le interconnessioni transfrontaliere esistenti, promuove la cooperazione con i paesi partner e propone modalità per semplificare e accelerare le procedure per il rilascio di permessi e autorizzazioni.

 

2. Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

 

Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta relativa alla revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE), in cui ha proposto di allineare la tassazione dei prodotti energetici alle politiche dell'UE in materia di ambiente e clima, ha promosso le tecnologie pulite e ha eliminato esenzioni obsolete e aliquote ridotte che attualmente incoraggiano l'uso dei combustibili fossili.

 

D. Problemi specifici relativi alle risorse

 

1. Energia solare

 

Il piano REPowerEU ha introdotto una strategia per raddoppiare la capacità solare fotovoltaica fino a 320 GW entro il 2025 e installare 600 GW entro il 2030. Il piano prevede inoltre l'obbligo giuridico graduale di installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali e una strategia volta a raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore nei sistemi di teleriscaldamento e riscaldamento collettivo. Nell'ambito del piano, gli Stati membri sono inoltre tenuti a individuare e adottare piani per "zone di riferimento" specifiche per le energie rinnovabili, con procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate.

 

2. Biomassa e biocarburanti

 

La direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) attualmente in vigore comprende un obiettivo del 3,5 % entro il 2030 e un obiettivo intermedio dell'1 % entro il 2025 per i biocarburanti avanzati e il biogas nel settore dei trasporti. Sebbene l'attuale massimale del 7 % sui biocarburanti di prima generazione sia mantenuto nel settore del trasporto su strada e su rotaia, sono introdotti un obbligo a livello dell'UE per i fornitori di combustibili di fornire una certa quota (6,8 %) di combustibili a basse emissioni e rinnovabili, nonché un'estensione del campo di applicazione dei criteri di sostenibilità dell'UE per la bioenergia (includendo la biomassa e il biogas utilizzati per il riscaldamento e il raffreddamento e per la produzione di energia elettrica). Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva sulle energie rinnovabili con un obiettivo del 2,2 % di biocarburanti avanzati e biogas entro il 2030 e un obiettivo intermedio dello 0,5 % entro il 2025, che devono essere coerenti con i nuovi obiettivi di REPowerEU. Nel marzo 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno deciso informalmente di rafforzare il quadro normativo per l'uso delle energie rinnovabili nei trasporti (ridurre del 14,5 % l'intensità dei gas a effetto serra o portare al 29 % la quota delle energie rinnovabili nel consumo finale di energia), compreso un sotto-obiettivo combinato del 5,5 % per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso un livello minimo dell'1 % per i combustibili rinnovabili di origine non biologica.

 

3. Idrogeno

 

Nel luglio 2020 la Commissione ha adottato la strategia europea per l'integrazione dei sistemi energetici e una nuova strategia sull'idrogeno in Europa al fine di esaminare il potenziale contributo della produzione e dell'utilizzo dell'idrogeno rinnovabile alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. La strategia per l'idrogeno ha introdotto tre obiettivi: l'installazione di almeno 6 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile nell'Unione e la produzione di fino a 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2024; l'installazione di almeno 40 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile e la produzione di fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030; nonché la diffusione dell'idrogeno rinnovabile su larga scala a partire dal 2030. Nel maggio 2022, nel piano REPowerEU la Commissione ha fissato l'obiettivo 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030. Nel marzo 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno deciso informalmente di fissare un obiettivo vincolante del 42 % di idrogeno rinnovabile nel consumo totale di idrogeno nell'industria entro il 2030.

 

4. Energia eolica offshore

 

Il 19 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una strategia dell'UE sulle energie rinnovabili offshore dal titolo Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro, che valuta il potenziale contributo delle energie rinnovabili offshore e che va oltre una definizione ristretta dei fattori legati alla produzione di energia. Tale strategia intende aumentare la produzione dell'UE di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili offshore, portandola da 12 GW nel 2020 a oltre 60 GW entro il 2030, e passando poi a 300 GW entro il 2050. Il regolamento TEN-E, entrato in vigore nel giugno 2022, stabilisce misure concrete per realizzare le ambizioni previste dalla strategia per le energie offshore. Le ultime modifiche apportate alla direttiva sulle energie rinnovabili nel quadro del piano REPowerEU abbreviano e semplificano le procedure di autorizzazione.

 

5. Energia oceanica

 

Nel gennaio 2014 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo Energia blu – Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre. La comunicazione definisce un piano d'azione a sostegno dello sviluppo dell'energia oceanica, compresa l'energia generata dal moto ondoso, dalle maree, dalla conversione dell'energia talassotermica e l'energia a gradiente salino. La strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro ha inoltre sottolineato che è necessario accrescere il settore delle energie rinnovabili marine di 5 volte entro il 2030 e di 25 volte entro il 2050.

 

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Energie Rinnovabili: la legge in Italia

 

Politiche rinnovabili

 

Il Decreto Rinnovabili (D.Lgs n.28/2011) è entrato in vigore il 29 marzo 2011. Accoglie la Direttiva 2009/28/CE della Comunità Europa e stabilisce il quadro istituzionale, gli strumenti e gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energie rinnovabili.

 

La normativa definisce rinnovabili tutti i tipi di energia che provengono da fonti non fossili.

 

Questo decreto prevede che, dal 1° gennaio 2017, gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante debbano prevedere impianti di produzione di energia capaci di attingere da fonti rinnovabili per almeno il 50% dell’energia consumata.

 

Il D.L 244/2016, meglio noto come “decreto Milleproroghe” ha posticipato al 1°gennaio 2018 l’inizio dei vincoli citati.

 

Per nuova costruzione si intende anche la demolizione e la ricostruzione degli edifici, nonché l’ampliamento di edifici per una percentuale di volume che sia superiore al 15% di come si presentava lo stabile preesistente. Per quanto riguarda, invece, i titoli abitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017, i nuovi edifici sono obbligati a raggiungere una capacità di soddisfare almeno il 35% dei consumi degli impianti termici proveniente da fonti rinnovabili. La legge prevede precisamente che gli edifici soggetti a tale norma devono essere progettati in modo da garantire la capacità di procurare da fonti rinnovabili almeno il 50% del consumo di acqua calda ed il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e raffreddamento.

 

Nella categoria di edifici soggetti a ristrutturazioni rilevante, rientrano gli edifici con superficie superiore a 1000 metri quadrati sottoposti a opere di rinnovamento integrale degli elementi costituenti l’involucro.

 

Rinnovabili: la differenza tra edifici pubblici e privati e l’eccezione dei centri storici

 

Le quote obbligatorie variano a seconda che si tratta di edifici pubblici o privati.

 

Gli edifici pubblici devono garantire una quota minima obbligatoria del 55% di energie rinnovabili, gli edifici privati del 45%.

 

Eccezioni sono previste per gli edifici costruiti o ristrutturati che si trovano nei centri storici (zone A del D.M n 1444/1968), la cui quota è ridotta del 50%, quindi 25% per i privati, e 27,5% per i pubblici.

 

Infine, qualora il progettista riesca a dimostrare eventuali incompatibilità tra l’utilizzo delle rinnovabili e la conservazione del valore storico ed artistico dell’edificio, il legislatore prevede l’esclusione completa dei suddetti obblighi.

 

Agevolazioni per la transizione energetica: il FER 1

 

La normativa ha come obiettivo di ridurre la quota di consumo, nettamente maggioritaria, di energie fossili, come metano e GPL, per limitarne gli effetti sull’ambiente.

 

Il piano prevede:

Un premio di 12€/MWh su tutta l’energia prodotta per gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit.

Un premio di 10€/MWh sulla quota netta consumata in sito per gli impianti di potenza fino a 100 Kw installati sugli edifici.

Inoltre, porta a 15 mesi (anziché 12 in precedenza), il tempo tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.

 

Altre novità introdotte dal FER 1: i contratti d’acquisto o PPA

 

Si prevede, infatti, la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia proveniente da fonti rinnovabili.

 

Il decreto FER è già stato visionato ed approvato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), e dalla conferenza Stato-Regioni Unificata. Manca ormai solo il parere favorevole della Commissione Europea, che potrà apporre le proprie accezioni, una volta valutato il decreto.

 

Obiettivo 2030

 

Sono ambiziosi, dal punto di vista ambientale e della sostenibilità, gli obiettivi posti sia dall’Unione Europea (con la Direttiva RED II per il 2030), sia dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima del Governo Italiano. In questo contesto, il Decreto Rinnovabili rappresenta un’importante tappa verso il raggiungimento dei target fissati e la decarbonizzazione dell’economia nazionale.

 

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