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INPS gestione separata commercianti

 

Contributi INPS gestione separata commercianti

Per chi risulta iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (oppure degli artigiani) presso l’INPS capita purtroppo spesso di ricevere  un avviso di pagamento con il quale si richiede il pagamento di somme per contributi previdenziali a percentuale o eccedenti il minimale, oltre alle sanzioni.

Con tale avviso l'INPS invita ad un controllo ed al pagamento entro 30 giorni ed in mancanza procederà all'iscrizione a ruolo ai sensi del Dlgs 46/1999.

Molto spesso tali pretese non sono dovute in quanto il soggetto passivo ha prodotto redditi da lavoro dipendente e comunque non ha svolto alcuna attività lavorativa di natura commerciale

E’ importante dunque comprendere appieno le caratteristiche e funzioni dell’istituto per tentare di evitare situazioni patologiche. A tal fine è importante affidarsi alla consulenza di un avvocato esperto in materia previdenziale e tributaria per prevenire l’insorgere di criticità che spesso danno luogo a controversie e liti dinanzi alla giustizia civile e/o tributaria.

Qui di seguito vengono affrontati gli aspetti più rilevanti della gestione separata INPS.

 

Gestione Separata INPS: soggetti obbligati e contributi

Gestione Separata INPS per professionisti non iscritti a casse professionali e collaboratori continuativi. Obblighi di iscrizione, aliquote e massimali contributivi.

 

La Gestione Separata INPS è un organo che si occupa di gestire gli aspetti previdenziali di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS? Quali sono le aliquote 2023? La circolare INPS N.12 2023 ha reso note le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS. Se anche tu stai cercando risposta a queste domande, ecco tutto ciò che devi sapere.

 

La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati. Questa gestione previdenziale nasce con l’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/95, meglio nota anche come “riforma Dini“. Sostanzialmente, questa gestione nasce per offrire una tutela previdenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi. In particolare, si tratta dei lavoratori autonomi non iscrivibili a Casse di previdenza legate ad ordini professionali. Ancora oggi questo fondo accoglie i contributi previdenziali di tutti i professionisti non iscritti ad Albi o elenchi professionali. Si tratta, quindi, di una gestione previdenziale piuttosto varia. Ivi vengono confluiti contributi derivanti da redditi di professionisti operanti in diversi settori. Sostanzialmente questo fondo previdenziale accoglie contributi di medio/piccolo importo e, pertanto, fa fatica ad erogare prestazioni pensionistiche ai propri iscritti. Prima di andare ad analizzare aliquote ed obblighi contributivi previsti, ci tengo ad invitarti ad effettuare una attenta riflessione prima di avviare un’attività di lavoro autonomo iscrivibile a questo fondo previdenziale. In questo contributo, intendo andare ad analizzare tutte le informazioni utili per l’iscrizione ed il versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS. Cominciamo!

 

Cos’è la Gestione Separata INPS?

Si tratta di un particolare regime previdenziale che si caratterizza per il fatto di essere separato, da tutti gli altri regimi previdenziali. Infatti, difficilmente i contributi versati a questa gestione possono essere cumulati con quelli di altre gestioni previdenziali. Come ad esempio i contributi dei lavoratori dipendenti o quelli degli artigiani o commercianti. Attualmente, quindi, la questa gestione è un regime previdenziale che non è ancora pienamente in grado di offrire prestazioni contributive di tipo pensionistico.

 

Versano in questa gestione attualmente tantissimi piccoli professionisti e lavoratori parasubordinati. Tuttavia, gli importi esigui versati, non permettono all’INPS di poter garantire un trattamento pensionistico efficace a chi raggiunge i requisiti pensionistici. Per questo motivo, è opportuno verificare con attenzione se e quando si è obbligati all’iscrizione a questo particolare regime previdenziale.

 

Contribuzione dovuta alla Gestione separata

La contribuzione dovuta presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre gestioni previdenziali obbligatorie (la gestione dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e le gestioni dei commercianti, artigiani, e lavoratori agricoli autonomi).

 

In particolare:

 

L’iscrizione non è subordinata al requisito della prevalenza dell’attività svolta. Essendo obbligatoria ogni qualvolta si sia titolari di determinati redditi. Es. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazioni coordinate e continuative o redditi da lavoro autonomo professionale. Indipendentemente dal loro ammontare e dalla contestuale iscrizione in altre gestioni previdenziali;

Quanto sopra trova conferma nella previsione di aliquote contributive differenti a seconda che si tratti di:

Soggetti iscritti che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Né pensionati;

Soggetti iscritti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione;

Ai fini del computo della base imponibile contributiva, si applica il principio di cassa e non di competenza.

Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS?

La normativa di riferimento è la Legge n. 335/95. Questa stabilisce quali siano le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi a questa gestione previdenziale. Sostanzialmente, si tratta dei Lavoratori Autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale, i lavoratori parasubordinati, ed in alcuni casi chi effettua attività di lavoro autonomo occasionale. In dettaglio si tratta delle seguenti categorie di lavoratori:

 

Lavoratori autonomi (con partita IVA) senza cassa professionale;

Collaborazioni coordinate e continuative;

Venditori a domicilio;

Lavoratori autonomi occasionali;

Assegnisti di ricerca e percettori di borse di studio;

Medici con contratto di formazione specialistica;

Volontari del servizio civile nazionale.

Lavoratori autonomi senza cassa professionale

Devono iscriversi a questa gestione previdenziale tutti i liberi professionisti, per i quali non è stata prevista alcuna specifica cassa previdenziale. Devono iscriversi i lavoratori autonomi che esercitano un’attività abituale di tipo intellettuale (prevalenza dell’intelletto sull’organizzazione ed i mezzi), che non sono iscritti ad albi o elenchi professionali. Questi professionisti, sono tenuti a versare i contributi dovuti all’INPS. Ad esempio, è il caso degli amministratori di condominio, dei fisioterapisti, consulenti informatici, consulenti di marketing, i consulenti SEO, i fotografi professionisti, etc.

 

Attenzione però! Nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale. Tuttavia, nel caso in cui, ai sensi del proprio regolamento, l’attività esercitata non sia iscrivibile. Provo a farti un esempio. Pensa al caso di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente. Stessa cosa per il farmacista che opera come dipendente in una farmacia.

 

Collaborazioni coordinate e continuative

Devono iscriversi a questa gestione previdenziale anche i soggetti che operano con forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co-co-co“). Tutte forme che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica. Né giuridica, né previdenziale. In questo caso l’iscrizione deve essere effettuata a cura del datore di lavoro. E’ opportuno ricordare che rientrano in questa casistica anche gli amministratori di società di capitali che percepiscono il c.d. “compenso amministratore” con cedolino paga.

 

I venditori a domicilio

La categoria dei venditori a domicilio, ex articolo 36, Legge n. 426/71, che deve iscriversi riguarda i lavoratori con contratto di lavoro autonomo. I venditori a domicilio, infatti, sono considerati professionisti e devono iscriversi a questa gestione previdenziale per il versamento dei contributi previdenziali.

 

I lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi occasionali, qualora abbiano conseguito redditi superiori alla soglia annua di 5.000 euro lorde devono iscriversi a questo fondo previdenziale INPS. La soglia è riferita alla totalità di committenti annui. In questo caso, il lavoratore è tenuto a comunicare il superamento della soglia ai suoi committenti che devono provvedere all’iscrizione del lavoratore.

 

Assegnisti di ricerca e di borse di studio

Tutti gli assegnisti di ricerca che operano nelle Università italiane devono iscriversi a questa gestione previdenziale. Stessa cosa per i beneficiari di borse di studio per dottorati di ricerca. Come nei casi precedenti, anche in questa fattispecie, è il datore di lavoro che deve provvedere ad effettuare l’iscrizione dell’assegnista di ricerca o del borsista.

 

Medici con contratto di formazione specialistica

I medici che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica sono obbligati all’iscrizione a questa gestione previdenziale residuale prevista dall’Inps.

 

I volontari del servizio civile nazionale

I volontari del Servizio Civile Nazionale sono obbligati all’iscrizione per i compensi percepiti.

 

Come ci si iscrive alla gestione separata INPS?

I soggetti sopra individuati sono obbligati all’iscrizione a questo fondo previdenziale INPS. L’iscrizione può essere automatica, all’avvio dell’attività, oppure successiva. Mi riferisco, per esempio, al caso del lavoro autonomo occasionale, dove l’iscrizione è obbligatoria  al superamento della soglia dei 5.000 euro di compensi (lordi) percepiti nell’anno.

 

Competente sulla domanda di iscrizione è la stessa sede INPS che ha la competenza sulla costituzione delle posizioni assicurative dei lavoratori e sulle eventuali azioni di recupero dei contributi. La sede INPS di competenza deve essere così determinata:

 

Per il professionista è quella competente nel territorio di residenza;

Per le collaborazioni, associazioni e simili è quella competente nel territorio in cui è ubicata la sede amministrativa del committente o la filiale. Sede che, a scelta dell’azienda, amministra i pagamenti a favore del singolo soggetto.

Ciascun lavoratore può presentare la domanda di iscrizione telematicamente, al sito del INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it/Servizi per il cittadino, attraverso l’utilizzo del canale di accesso SPID. Si tratta di un sistema di accesso con il quale, una volta avuto accesso alla propria pagina personale, è possibile compilare un apposito modulo di iscrizione, oppure, in alternativa, è possibile iscriversi telefonando al numero verde del Contact Center INPS al numero 803 164.

 

Il modulo di iscrizione

Nel modulo di iscrizione , oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni come:

 

La data di inizio dell’attività (ovvero la data di inizio dell’attività indicata nel modulo di apertura della partita Iva);

La tipologia dell’attività che si intende svolgere, ovvero in qualità di professionista (in tal caso sono richieste alcune informazioni aggiuntive:

Numero di partita Iva; 

Codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato.

Con queste informazioni si può ottenere l’immediata iscrizione. Al termine della procedura viene rilasciata apposita ricevuta che attesta l’avvenuta iscrizione. Deve essere evidenziato che l’iscrizione è unica. Una volta iscritto il lavoratore, anche se cessa l’attività, e poi viene ripresa dopo qualche anno, l’iscrizione effettuata a suo tempo rimane valida. In pratica una volta effettuata l’iscrizione non ci sono cancellazioni, si rimane iscritti a vita a questa gestione, anche se in futuro potrebbero verificarsi periodi ove non vi sono obblighi di versamento.

 

Qual è il termine per iscriversi?

Il termine per l’iscrizione è di 30 giorni dal momento di apertura della partita Iva, o dal momento in cui inizia l’attività lavorativa per cui è obbligatoria l’iscrizione. Per i lavoratori autonomi, considerando che i primi contributi verranno versati soltanto al momento della prima dichiarazione dei redditi utile (dichiarazione ove il professionista dichiara un reddito imponibile positivo) è plausibile che l’iscrizione possa avvenire anche entro questa data senza alcuna sanzione.

 

Il versamento dei contributi dovuti

I soggetti obbligati all’iscrizione a questo fondo INPS sono obbligati a versare i relativi contributi previdenziali obbligatori. Tali contributi vengono calcolati e versati con modalità diverse a seconda della tipologia di lavoro svolta. Ogni tipologia di soggetto obbligato, infatti, ha diverse modalità di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dovuti. Di seguito passo in rassegna le varie casistiche che si possono presentare la per la determinazione ed il versamento dei contributi.

 

Contributi previdenziali dei lavoratori parasubordinati

I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. “co-co-co“) sono anche detti lavoratori parasubordinati. I lavoratori parasubordinati rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Si tratta di lavoratori che sono funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.

 

Quali sono i requisiti del lavoratore parasubordinato?

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

 

L’autonomia. Il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa. Tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;

Il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Potere esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore. Esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione;

La prevalente personalità della prestazione;

La continuità. Deve essere ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa. Quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;

Oggetto della collaborazione devono essere attività con contenuto artistico-professionale o anche attività manuali e operative. Purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;

La non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;

La retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co-co sono stati considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale qualificazione fiscale dei compensi da collaborazione comporta l’applicazione degli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente. Quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (articolo 51 del DPR n. 917/86).

 

Lavoratori parasubordinati e versamento dei contributi

Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate il contributo previdenziale dovuto deve essere suddiviso in due parti. Infatti, il contributo previdenziale è in parte a carico del committente ed in parte a carico del collaboratore. In particolare, le quote di ripartizione del contributo dovuto sono le seguenti:

 

2/3 del contributo dovuto è a carico del committente e per

1/3 il contributo rimane a carico del collaboratore sotto forma di ritenuta dal suo compenso.

L’obbligo di versamento compete del contributo, tuttavia, al committente anche per la quota a carico del lavoratore (spetta al committente anche l’iscrizione del collaboratore nel portale INPS). La quota di contributo a carico del collaboratore viene direttamente trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.

 

Il versamento del contributo previdenziale deve essere effettuato con modello F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Questo è quanto stabilito dalle disposizioni previste dai D.Lgs. n. 241/97 e n. 422/98 in materia di riscossione unificata.

 

Lavoro autonomo occasionale e versamento dei contributi INPS

Per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale , ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, presentano regole proprie. Infatti, al superamento della soglia dei 5.000 euro di compensi lordi annui, si applicano le stesse regole viste per i Collaboratori Coordinati e Continuativi viste sopra. Questo significa che il lavoratore autonomo occasionale è chiamato a comunicare in anticipo al proprio committente il superamento della soglia. Ricevuta tale comunicazione il committente effettua l’iscrizione del lavoratore a questa gestione previdenziale INPS. Una volta effettuata l’iscrizione, nella ricevuta del lavoratore deve essere applicata la ritenuta previdenziale sul compenso spettante al lavoratore. Anche in questo caso 2/3 del contributo dovuto sono a carico del committente, mentre il restante terzo deve essere trattenuto dal compenso del lavoratore occasionale.

 

La ritenuta previdenziale è una ulteriore trattenuta oltre a quella fiscale che deve essere trattenuta dal compenso spettante al lavoratore occasionale. Ti consiglio di fare molta attenzione, perché su questo aspetto vengono commessi sempre tantissimi errori. Se hai bisogno di aiuto su come compilare correttamente la ricevuta leggi questo articolo: “Ricevuta Lavoro Autonomo Occasionale: compilazione“.

 

Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi

Come hai visto sono obbligati all’iscrizione tutti i professionisti che esercitano attività non compresa in Albo o Elenco professionale. Si tratta di attività di tipo professionale o artistico che non hanno una autonoma gestione previdenziale. Per questi lavoratori il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi e costi deducibili derivanti dall’attività esercitata. Questa rappresenta la base imponibile sulla quale dovranno essere applicate le aliquote, stabilite ogni anno dall’INPS. Quindi, la base per effettuare il calcolo dei contributi previdenziali è data dal reddito professionale generato ogni anno.

 

Importante:

Il reddito professionale è dato dalla differenza tra ricavi tassabili e costi deducibili dal reddito. Su questo importo viene calcolato il contributo previdenziale dovuto annualmente.

 

Lavoratori autonomi e versamenti dei contributi previdenziali INPS

Il contributo previdenziale totale annuo così determinato dovrà essere versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi. In pratica il 30 giugno di ogni anno deve essere versato il saldo del contributo dell’anno precedente. Contestualmente deve essere versato anche il contributo in acconto per l’anno in corso. Contributo previdenziale calcolato come il 50% del contributo dovuto nell’anno precedente. Inoltre, entro il 30 di  novembre deve essere versato il secondo acconto per il periodo di imposta in corso. In questo caso il versamento è dato dal restante 50% del contributo calcolato sull’anno d’imposta precedente. Come detto, tutti i versamenti devono essere effettuati con modello F24.

 

Applicazione della rivalsa INPS in fattura da parte del professionista

I professionisti che aderiscono a questo fondo hanno la possibilità (e non l’obbligo) di addebitare ai propri committenti il contributo del 4% a titolo di rivalsa. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente. Si tratta della possibilità concessa dal legislatore per far concorrere al versamento dei contributo previdenziale anche del prestatore anche il committente.

 

Importante:

Attenzione però, perché il contributo previdenziale a titolo di rivalsa costituisce reddito professionale soggetto a tassazione IRPEF. In pratica, il professionista ha facoltà di addebitare al cliente il 4% della prestazione professionale. Tuttavia, questo contributo del 4% costituisce reddito tassabile per il professionista.

 

La scadenza del versamento contributivo

La scadenza per il versamento del contributo a saldo è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai contributi dell’anno precedente (ad esempio, il 30 giugno dell’anno “n“, è in scadenza il versamento del contributo a saldo relativo all’anno di imposta “n-1“). Su tale importo devono poi essere detratti gli acconti versati relativi a tale periodo di imposta. In questo modo si determina il contributo netto a saldo da versare.

 

Versamento degli acconti

Oltre al versamento del saldo, i professionisti iscritti sono tenuti a versare due acconti riferiti all’anno di imposta in corso. Gli acconti si determinano prendendo a riferimento l’80% del contributo dovuto calcolato sul reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi Persone Fisiche relativo all’anno di imposta precedente.

 

Ad esempio, nell’anno di imposta “n” gli acconti sono dovuti sull’80% del contributo a saldo dovuto per l’anno “n-1“, prendendo a riferimento il reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi per l’anno di imposta “n-1“. Gli importi relativi al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, su cui calcolare l’acconto, sono ricavabili:

 

Nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), nel rigo RE25 relativo al reddito imponibile Irpef;

Nel quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011 avendo barrato la casella “autonomo”) nel rigo LM6-LM9.

Nel quadro LM (reddito dei soggetti che applicano il Regime Forfettario) nel rigo LM36.

L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Quindi per l’anno di imposta “n”, il primo acconto per i contributi dovuti deve essere versato entro il 30 giugno “n” o il 30 luglio “n”, con la maggiorazione dello 0,4%. Mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre, sempre dell’anno “n”.

 

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale. Questo, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nell’anno in corso inferiore a quanto dichiarato nell’anno di imposta precedente e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. Bisogna prestare la dovuta attenzione nell’eventuale calcolo degli acconti con il metodo previsionale. Infatti, qualora tali acconti non dovessero risultare essere sufficienti a coprire il saldo del contributo dovuto nell’anno, si rendono applicabili sanzioni amministrative.

 

Compensazioni INPS e tassazione separata

L’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata, salva l’opzione per la tassazione ordinaria, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito di una detrazione. Nella casistica vi rientra anche l’ipotesi di contributi versati che, rivelatisi poi eccedenti rispetto a quelli effettivi calcolati in sede di saldo. Tipicamente, la situazione si presenta quando il reddito di un anno, utilizzato come base di computo per gli acconti, cala drasticamente nel periodo successivo. In questi casi nella dichiarazione dei redditi successiva, i contributi versati in acconto durante l’anno risultano eccedenti l’effettivo debito, con la conseguenza che l’esubero può essere oggetto di compensazione nel modello F24. In questo caso, nel quadro RM del modello Redditi P.F. il contribuente deve segnalare la restituzione dell’importo dei contributi INPS a credito utilizzati in F24 (pari all’importo utilizzato in compensazione), assoggettando tale importo:

 

A tassazione separata, come regola di default, oppure

E’ possibile optare per la tassazione ordinaria.

 

Quali sono le aliquote della Gestione Separata INPS 2023?

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l’anno 2023.

 

Soggetti iscritti anche ad altra gestione previdenziale o pensionati

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

… (omississ)

 

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