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Legge 231/01

 

Lo Studio fornisce inoltre assistenza alle aziende per la redazione, verifica e aggiornamento dei modelli di organizzazione e controllo al fine della prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal D. Lgs. N. 231/2001.

 

L’attività della maggior parte delle aziende e, conseguentemente, la loro organizzazione deve necessariamente tener conto della legislazione ed, in particolare, delle norme previste dalla legge in oggetto.

 

 

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Legge 231/01

 

Legge 231: Responsabilità di Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche ex D.Lgs 231/01. - Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo.

 

Il D.Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società.


In aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza l’eventuale fatto illecito la normativa ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

 

Trai i reati identificati dal legislatore possiamo elencare:

  • Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
  • Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
  • Illegale ripartizione degli utili;
  • Falsità nelle comunicazioni sociali;
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori;
  • Formazione fittizia del capitale;
  • Indebita influenza nell'assemblea;
  • Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
  • Aggiotaggio;
  • Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
  • Corruzione;
  • Concussione;
  • Reati in tema di erogazioni pubbliche;
  • Reati contro la personalità individuale

 

Adempiere agli obblighi legislativi che ne derivano richiede, tra l’altro, di:

  • adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativie gestionali idonei a prevenire reati;
  • costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
  • definire i modelli di organizzazione e gestione;
  • essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati

 

Tali adempimenti devono poter essere svolti senza danneggiare l’attività aziendale per cui è necessario l’utilizzo di strumenti che permettano di raggiungere il risultato senza gravare in modo eccessivo sui processi aziendali riducendo al contempo il costo correlato agli adempimenti stessi.

 

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 Nuovi reati presupposto nel d. lgs. 231/2001

 

 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che modifica il d. lgs. 231/2001 introducendo due ulteriori reati presupposto.

 

All’art. 25 viene inserito il richiamo alla nuova fattispecie di reato dall’art. 319-quater c.p. rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, in forza della quale:

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

 

La legge in commento introduce, fra i reati presupposto, anche la fattispecie di “corruzione tra privati” prevista e punita dall’art. 2635 c.c. che, nella sua nuova versione, recita:

 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità', per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

 

Le continue modifiche apportate dal legislatore al testo del d. lgs. 231/2001 confermano la necessità che i modelli organizzativi siano sottoposti a costante revisione ed aggiornamento.

 

Le aziende che vogliono veder riconosciuta l’esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del decreto non potranno, pertanto, “accontentarsi” di adottare i modelli organizzativi, ma dovranno necessariamente preoccuparsi di aggiornarli costantemente.

 

In difetto di aggiornamento, il modello organizzativo finisce per perdere la sua efficacia divenendo così un ulteriore ed inutile “manuale” di gestione aziendale.



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