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ROMA EUR - MILANO
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale riguardo al diritto condominiale. In particolare, gli avvocati presso le sedi Roma eur e Milano Repubblica assistono il cliente nelle cause civili di impugnazione di delibere assembleari condominiali e di risarcimento danni a seguito di infiltrazioni nel condominio, di vizi, errori ed omissioni nella gestione della cosa comune da parte del condominio e/o dei singoli condomini.
1. Il fondamento della responsabilità: art. 2051 c.c.
La giurisprudenza è consolidata nel qualificare la responsabilità per danni da infiltrazioni come responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., non come colpa presunta. Il
principio è stato ribadito dalla Cass. n. 9571/2026 e applicato uniformemente dalle corti di merito.
Il riparto probatorio è il seguente:
Sul danneggiato grava l'onere di provare: (i) l'esistenza del danno; (ii) il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo; (iii) la qualità di custode del convenuto.
Sul custode grava l'onere di provare il caso fortuito — fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.
La nozione di custodia prescinde dal titolo di proprietà: è custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa. Nel caso del condominio, esso
assume la qualità di custode dei beni comuni ex art. 1117 c.c..
2. La distinzione tra parti comuni e proprietà esclusiva
Un tema centrale è l'individuazione del custode. La giurisprudenza distingue nettamente:
Infiltrazioni da parti comuni (lastrici solari, pluviali, grondaie, cornicioni, cortili, coperture): risponde il condominio quale custode. Lo affermano Tribunale di Genova n. 1961/2026, Tribunale di Roma n. 5641/2026, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 860/2026, Tribunale di Napoli n. 6818/2025.
Infiltrazioni da proprietà esclusiva (appartamento sovrastante, impianti privati): risponde il singolo condomino proprietario, non il condominio. Il Tribunale di Bologna n. 332/2026 ha escluso la responsabilità del condominio per danni da cattivo funzionamento di tubature destinate al servizio esclusivo di proprietà individuali, precisando che la presunzione di condominialità ex art. 1117 n. 3 c.c. non si estende alle parti di impianto ricomprese nell'appartamento del singolo.
3. Concorso di cause e responsabilità solidale
Quando le infiltrazioni derivano da una pluralità di concause — è il caso frequente in cui concorrono deficit manutentivi delle parti comuni e carenze delle proprietà esclusive — opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., come statuito dal Tribunale di Venezia n. 589/2026 e dal Tribunale di Napoli n. 6818/2025.
Nei rapporti interni, la ripartizione segue il grado di contribuzione causale. Il Tribunale di Venezia ha adottato un criterio basato sulla "quota parte di superficie esposta agli effetti delle intemperie e non adeguatamente gestita e manutenuta", ripartendo 75% a carico del proprietario dell'appartamento sovrastante e 25% a carico del condominio.
4. Il caso fortuito: cosa lo esclude e cosa no
La giurisprudenza recente ha chiarito alcuni punti importanti:
Eventi meteorologici: l'assenza di carattere eccezionale delle precipitazioni esclude il caso fortuito (Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 860/2026).
Presenza di controsoffitti che impediscono l'accertamento tecnico: non integra caso fortuito, né esonera il custode dalla responsabilità (Cass. n. 9571/2026).
Deficit manutentivo pregresso: esclude l'operatività del caso fortuito e, nelle polizze assicurative, esclude la copertura del sinistro in quanto non qualificabile come evento accidentale (Tribunale
di Venezia n. 589/2026, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 860/2026).
5. Il danno non patrimoniale: non è in re ipsa
Il punto è stato oggetto di importanti precisazioni. Il Tribunale di Napoli n. 6818/2025, richiamando Cass. SS.UU. n. 2611/2017, ha affermato che la perdita di godimento dell'immobile richiede la prova di un preciso e quantificabile disagio; per il danno non patrimoniale occorre inoltre che l'illecito configuri gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente garantiti. Semplici macchie di umidità che non pregiudicano la salubrità e fruibilità non integrano danno non patrimoniale risarcibile.
Tuttavia, il Tribunale di Venezia n. 589/2026 ha ritenuto che la documentazione fotografica attestante l'effettiva compromissione del godimento dell'abitazione consenta la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per lesione del normale svolgimento della vita familiare.
6. Danno emergente e criteri di liquidazione
Il Tribunale di Roma n. 5641/2026 ha affermato un principio rilevante in tema di integralità del risarcimento: quando la sostituzione integrale del bene danneggiato costituisce conseguenza necessitata e tecnicamente inscindibile dall'evento dannoso — e non una scelta migliorativa — il costo va posto integralmente a carico del responsabile, senza riduzioni per vetustà.
Il risarcimento va liquidato come debito di valore, con rivalutazione monetaria dalla data del danno alla decisione e interessi compensativi calcolati anno per anno sul capitale rivalutato (Tribunale di Genova n. 1961/2026).
7. Profili assicurativi
Due aspetti degni di nota:
Le polizze che coprono solo danni da rotture accidentali non operano quando il danno è riconducibile a deficit manutentivo cronico (Tribunale di Venezia n. 589/2026).
Quando la polizza condominiale include la responsabilità civile personale dei singoli condomini e considera terzi anche i condomini tra loro, il condomino responsabile
può agire direttamente contro l'assicurazione senza coinvolgere il condominio come intermediario (Tribunale di Bologna n. 332/2026).
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