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La mediazione civile è lo strumento obbligatorio (condizione di procedibilità) per gestire le liti
condominiali.
La negoziazione assistita, condotta tramite avvocati senza un terzo neutrale, trova invece
applicazione solo marginale in ambito condominiale, ad esempio per richieste di risarcimento danni sotto i € 50.000.
Mediazione Condominiale
(Art. 71-quater disp. att. c.c.)
- Casi Obbligatori:
Rientrano in questa casistica l'impugnazione delle delibere assembleari, la violazione delle regole sulle parti comuni, i millesimi e i regolamenti.
- Casi Esclusi: Le azioni
di risarcimento danni (es. infiltrazioni) non fondate direttamente su norme condominiali o la revoca dell'amministratore non richiedono la mediazione obbligatoria.
- Ruolo
dell'Amministratore: L'amministratore può avviare o aderire alla mediazione, ma deve convocare l'assemblea per ottenere l'autorizzazione a partecipare e definire i limiti dell'accordo.
L'accordo in sede di conciliazione deve poi essere approvato dall'assemblea con le maggioranze ordinarie (art. 1136 c.c.).
- Funzionamento: Le parti
cooperano tramite i rispettivi legali per raggiungere un accordo amichevole, senza la presenza del mediatore.
- Applicazione: Risulta
residuale nel diritto condominiale stretto, ma può essere impiegata in via facoltativa in fase pre-contenziosa.
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