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Lo Studio Legale Tributario LTD offre assistenza legale per la impugnazione di sentenze di primo e secondo grado nonché nei ricorsi in cassazione. Prima di avviare una azione legale, esaminiamo la pratica, valutiamo insieme al cliente l'opportunità di agire, ed infine predisponiamo un preventivo completo e chiaro per singole fasi della procedura da intraprendere.
L'impugnazione parziale della sentenza è un'azione legale con cui una parte contesta solo specifiche parti (capi) di una decisione giudiziaria, accettando implicitamente le restanti parti. Questo meccanismo è disciplinato principalmente dall'articolo 329, comma 2, del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) italiano, a meno che i capi non siano strettamente collegati.
Questo avviene quando il giudice decide su più domande autonome, e l'impugnazione specifica delimita l'oggetto del riesame.
1. Effetti Principali
(i) Acquiescenza alle parti non impugnate: L'impugnazione parziale comporta l'acquiescenza (accettazione) alle parti della sentenza che non sono state espressamente contestate. Su queste parti si forma il giudicato interno, il che significa che diventano definitive e non possono più essere modificate o contestate in seguito, neanche d'ufficio dal giudice.
(ii) Autonomia dei capi di sentenza: L'impugnazione parziale è ammissibile solo se i capi della sentenza impugnati sono giuridicamente ed oggettivamente autonomi rispetto a quelli non impugnati. In presenza di domande connesse o dipendenti, l'impugnazione di una parte può avere effetti sull'intera decisione, a seconda delle circostanze e della giurisprudenza.
Esempio classico: Si contesa solo l'importo (quantum) oggetto di condanna e non anche l'obbligo di pagare (an), che implica pertanto acquiescenza sull'esistenza dell'obbligo.
Ed ancora: "L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la parte avesse prestato acquiescenza ad una sentenza di divisione, alla quale, sebbene priva di efficacia immediatamente esecutiva, aveva dato spontanea attuazione, ricevendo le somme dovute a titolo di conguaglio e provvedendo alla riconsegna dell'immobile all'altro condividente)" (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3934 del 29 febbraio 2016).
2. Modalità e Termini
Atto di impugnazione: La parte che intende impugnare parzialmente deve specificare chiaramente nell'atto di appello (o ricorso in Cassazione) quali capi della sentenza intende contestare e i motivi specifici per ciascuno.
(i) Termini: I termini per l'impugnazione rimangono quelli ordinari previsti dalla legge: 30 giorni dalla notifica della sentenza per l'appello (e 60 per il ricorso in Cassazione), o, in assenza di notifica, il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
(ii) Impugnazione incidentale: La parte vittoriosa su un capo ma soccombente su un altro, che intende contestare la parte per essa sfavorevole, deve proporre un'impugnazione incidentale, altrimenti si formerà il giudicato interno anche su quel punto.
In sintesi, l'impugnazione parziale è uno strumento che permette di limitare l'oggetto del giudizio di secondo grado, ma richiede un'attenta valutazione delle conseguenze giuridiche e dell'autonomia delle diverse statuizioni della sentenza. Si consiglia di consultare un legale per una corretta applicazione delle norme procedurali.
3. Tipi di impugnazione parziale (es. in appello)
(i) Immediata: Si impugna subito la parte di sentenza che interessa.
(ii) Con riserva: Se si tratta di una sentenza non definitiva (che non chiude il processo), si può fare "riserva di appello" per impugnarla insieme alla sentenza definitiva.
L'impugnazione parziale è uno strumento fondamentale del diritto processuale (art. 329 c.p.c.) per delimitare l'oggetto del giudizio di gravame.
4. Conseguenze del giudicato interno
Il giudicato interno (o giudicato parziale) è una conseguenza fondamentale dell'impugnazione parziale e si verifica quando una parte della sentenza diventa definitiva e non più modificabile, mentre altre parti sono ancora sub judice.
Le conseguenze principali sono:
(i) Definitività della Statuizione: La statuizione (decisione) non impugnata acquisisce l'autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell'articolo 324 c.p.c. Diventa un accertamento irrevocabile tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
(ii) Irreversibilità dell'Accertamento: Il punto di diritto o di fatto coperto dal giudicato interno non può più essere rimesso in discussione, né dalle parti stesse, né dal giudice di appello, né dal giudice di cassazione (che deve rilevare d'ufficio la formazione del giudicato).
(iii) Vincolo per il Giudice Superiore: Il giudice di secondo grado, quando esamina la parte impugnata, deve considerarsi vincolato e non può contraddire la parte della sentenza passata in giudicato. Ad esempio, se l'accertamento di un fatto (es. l'esistenza del contratto) è passato in giudicato, il giudice d'appello non potrà più negare l'esistenza di quel contratto mentre esamina la richiesta di risarcimento danni correlata.
(iv) Effetto Preclusivo: La formazione del giudicato interno preclude qualsiasi ulteriore iniziativa legale o contestazione futura che si basi sugli stessi presupposti della parte già decisa irrevocabilmente.
(v) Eseguibilità Immediata (A volte): Se la parte non impugnata è autonomamente esecutiva (come spesso accade per i capi di condanna al pagamento di somme specifiche), quella parte della sentenza può essere immediatamente messa in esecuzione, anche se il resto della causa prosegue in appello.
In sintesi, il giudicato interno "cristallizza" una parte della decisione, permettendo al sistema legale di procedere con l'esame solo delle questioni che sono state effettivamente contestate nei termini e modi previsti dalla legge.
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