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Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 457, Pres. Frasca, Est. Tassone
La pronuncia in commento chiarisce una questione assai dibattuta in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c., ovvero gli effetti della sentenza passata in giudicato rispetto ad altre questioni pendenti fra le stesse parti.
Massima: "L’accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l’implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell’esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all’accertamento di una sua causa di invalidità" (massima ufficiale).
CASO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un soggetto chiedeva, nei confronti di parte convenuta, la condanna all’immediato rilascio di una porzione immobiliare facente
parte di un fabbricato,
deducendo di essere divenuto proprietario del predetto immobile in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva accolto la sua domanda di esecuzione in forma
specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.p.c., del preliminare di compravendita immobiliare da lui stipulato con il medesimo convenuto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva – tra l’altro - la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 2744 c.c. Il
Tribunale adito, disposto il mutamento del rito, riteneva preclusa dal giudicato (esterno), costituito dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ogni valutazione in merito alla pretesa
nullità del contratto preliminare; conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannava parte convenuta all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese
processuali.
Avverso tale pronuncia il convenuto proponeva appello, rigettato dalla Corte d’Appello di Napoli con integrale conferma della sentenza impugnata.
Parte soccombente proponeva, allora, ricorso per cassazione denunciando, in particolare, violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c. e degli artt. 34 e 324 c.p.c.
In particolare, censurava l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di accoglimento della domanda contro di lui proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2932 c.c., passata in giudicato, precludesse nell’ambito del giudizio pendente qualsivoglia esame in ordine alle censure da lui avanzate, essendo stato ormai incontrovertibilmente accertato l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene in favore dell’attore.
Il motivo di ricorso argomenta, altresì, a partire da quanto previsto dall’art. 34 c.p.c., affermando che “il giudicato si forma non su tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nella motivazione dell’iter decisorio, ma soltanto sull’accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronunzia, con la conseguenza per cui - al di fuori dei presupposti cui l’art. 34 c.p.c. subordina il configurarsi dell’accertamento incidentale con autorità di giudicato - la cognizione dei meri fatti storici o dei singoli fatti giuridici in sé considerati, al pari di quella dei fatti-diritti non dedotti ai sensi dell’art. 34 c.p.c., è sempre effettuata dal giudice incidenter tantum e non integra alcuna statuizione idonea al giudicato (esplicito o implicito), che ne possa precludere l’ulteriore deduzione o allegazione in un nuovo processo per cui la preclusione da giudicato opera unicamente in presenza di una precisa identità soggettiva e oggettiva della seconda causa, rispetto alla prima, da cui la predetta preclusione sorge”.
Il Consigliere delegato formulava, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di decisione accelerata del seguente tenore: “Il […] motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), c.p.c. avendo la Corte di merito deciso in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; costituisce invero jus receptum il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell’identità delle persone (v. ex pluribus Cass., 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., 9 novembre 2022, n. 33021; Cass., 4 marzo 2020, n. 6091); nella specie non può dubitarsi che, come del tutto correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.c. con riferimento alla scrittura privata […], previamente qualificata quale preliminare di compravendita immobiliare, presuppone l’implicita validità ed efficacia del contratto preliminare medesimo con conseguente preclusione da giudicato (esterno) dell’esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o domanda proposte dall’odierno appellante tendenti sia a una diversa qualificazione dell’accordo predetto in termini non di preliminare, ma di contratto di compravendita immediatamente traslativo del diritto, sia all’accertamento di un'eventuale simulazione e della violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., sia della nullità del contratto anche per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c.”.
SOLUZIONE
La Suprema Corte condivide integralmente le argomentazioni contenute nella richiamata proposta di decisione accelerata.
Il motivo di ricorso proposto viene, dunque, ritenuto privo di fondamento e in quanto tale inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c.
Dalla lettura della sentenza d’appello risulta, infatti, che la corte di merito ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza con cui - in accoglimento
della domanda al tempo proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2932 c.c. - la scrittura privata stipulata inter partes è stata qualificata come contratto preliminare, valido ed efficace,
e ha affermato che tali statuizioni, passate in giudicato, precludono l’esame di qualsivoglia domanda o eccezione, proposta dal ricorrente, volta o a prospettare una diversa
qualificazione dell’accordo predetto in termini non di preliminare, ma di contratto di compravendita immediatamente traslativo del diritto, ovvero ad accertare un’eventuale simulazione e
la violazione del divieto del patto commissorio ex art 2744 c.c., ovvero ancora ad accertare la nullità del contratto anche per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex art.
1346 c.c. La sentenza di seconde cure ha dunque deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e quanto affermato dal ricorrente nel motivo - secondo
cui “nel caso concreto, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non preclude la esperibilità dell’azione di nullità o annullamento della scrittura privata posta a fondamento della
richiesta di esecuzione specifica contemplata nella norma” - non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Priva di pregio viene ritenuta, altresì, l’argomentazione fondata sull’art. 34 c.p.c.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte la corte territoriale si sarebbe pronunciata conformemente ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di
legittimità, dai quali deriva che l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.p.c. da parte della sentenza, passata in giudicato, che produca gli effetti del contratto non concluso, non
solo implica la qualificazione dell’accordo tra le parti in termini di contratto preliminare, ma anche presuppone l’implicita validità ed efficacia del contratto stesso, con conseguente
preclusione da giudicato (esterno) dell’esame di ogni ulteriore deduzione, domanda o eccezione, sia finalizzata a ottenere una diversa qualificazione del contratto sia finalizzata a
ottenerne la declaratoria di inefficacia o invalidità.
QUESTIONI
La Suprema Corte si pronuncia sull’efficacia di giudicato c.d. esterno riconoscibile alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Tale norma, dettata in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, prevede che «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
Per quanto attiene all’efficacia che la sentenza resa ex art. 2932 c.c. e trascorsa in cosa giudicata può esplicare all’interno di un differente giudizio, consolidata giurisprudenza della
Cassazione ha affermato che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in
giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti
costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non
potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (tra le tante, Cass., 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., 12 settembre 2022, n. 26807; Cass., 4 marzo
2020, n. 6091; Cass., 30 giugno 2009, n. 15343).
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano, ed in particolare l'Avv. Nicola di Stefano immobiliarista a Roma Eur, offre consulenza e assistenza legale riguardo al trasferimento degli immobili mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a seguito di inadempimento del venditore alla promessa di vendita, previa verifica della esistenza dei requisiti della legge urbanistica e la conformità dell'immobile dal punto di vista castale e planimetrico per tutelare l'acquisto ed evitare la declaratoria di nullità della citazione da parte del giudice.
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