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SENTENZA COSTITUTIVA ART. 2932 C.C. E GIUDICATO ESTERNO

 
Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano, ed in particolare l'Avv. Nicola di Stefano immobiliarista a Roma Eur, offre consulenza e assistenza legale riguardo al trasferimento degli immobili mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a seguito di inadempimento del venditore alla promessa di vendita, previa verifica della esistenza dei requisiti della legge urbanistica e la conformità dell'immobile dal punto di vista castale e planimetrico per tutelare l'acquisto ed evitare la declaratoria di nullità della citazione da parte del giudice.
 

Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 457, Pres. Frasca, Est. Tassone

 

La pronuncia in commento chiarisce una questione assai dibattuta in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c., ovvero gli effetti della sentenza passata in giudicato rispetto ad altre questioni pendenti fra le stesse parti.

 

Massima: "L’accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l’implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell’esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti  all’accertamento di una sua causa di invalidità" (massima ufficiale).

 

CASO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un soggetto chiedeva, nei confronti di parte convenuta, la condanna all’immediato rilascio di una porzione immobiliare facente parte di un fabbricato,
deducendo di essere divenuto proprietario del predetto immobile in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva accolto la sua domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.p.c., del preliminare di compravendita immobiliare da lui stipulato con il medesimo convenuto.

Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva – tra l’altro - la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 2744 c.c. Il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito, riteneva preclusa dal giudicato (esterno), costituito dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ogni valutazione in merito alla pretesa nullità del contratto preliminare; conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannava parte convenuta all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese processuali.
 
Avverso tale pronuncia il convenuto proponeva appello, rigettato dalla Corte d’Appello di Napoli con integrale conferma della sentenza impugnata.

 

Parte soccombente proponeva, allora, ricorso per cassazione denunciando, in particolare, violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c. e degli  artt. 34 e 324 c.p.c.

 

In particolare, censurava l’impugnata sentenza nella parte in cui ha  affermato che la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di accoglimento della  domanda contro di lui proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2932 c.c., passata in giudicato,  precludesse nell’ambito del giudizio pendente qualsivoglia esame in ordine alle censure da lui  avanzate, essendo stato ormai incontrovertibilmente accertato l’avvenuto trasferimento della  proprietà del bene in favore dell’attore.

Il motivo di ricorso argomenta, altresì, a partire da quanto previsto dall’art. 34 c.p.c.,  affermando che “il giudicato si forma non su tutto ciò che il giudice possa avere affermato od  esposto nella motivazione dell’iter decisorio, ma soltanto sull’accertamento di fatti, di  situazioni o di rapporti, che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronunzia,  con la conseguenza per cui - al di fuori dei presupposti cui l’art. 34 c.p.c. subordina il  configurarsi dell’accertamento incidentale con autorità di giudicato - la cognizione dei meri  fatti storici o dei singoli fatti giuridici in sé considerati, al pari di quella dei fatti-diritti non  dedotti ai sensi dell’art. 34 c.p.c., è sempre effettuata dal giudice incidenter tantum e non  integra alcuna statuizione idonea al giudicato (esplicito o implicito), che ne possa precludere  l’ulteriore deduzione o allegazione in un nuovo processo per cui la preclusione da giudicato  opera unicamente in presenza di una precisa identità soggettiva e oggettiva della seconda  causa, rispetto alla prima, da cui la predetta preclusione sorge”.

Il Consigliere delegato formulava, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di decisione  accelerata del seguente tenore: “Il […] motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1),  c.p.c. avendo la Corte di merito deciso in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di  questa Corte e l’esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare  l’orientamento della stessa; costituisce invero jus receptum  il principio secondo il quale il  giudicato copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce,  perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non  soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi,  estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a  quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito  dell’identità delle persone (v. ex pluribus Cass., 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., 9 novembre  2022, n. 33021; Cass., 4 marzo 2020, n. 6091); nella specie non può dubitarsi che, come del  tutto correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, l’accoglimento dell’azione ex art.  2932 c.c. con riferimento alla scrittura privata […], previamente qualificata quale preliminare di  compravendita immobiliare, presuppone l’implicita validità ed efficacia del contratto  preliminare medesimo con conseguente preclusione da giudicato (esterno) dell’esame di ogni  ulteriore deduzione, eccezione e/o domanda proposte dall’odierno appellante tendenti sia a  una diversa qualificazione dell’accordo predetto in termini non di preliminare, ma di contratto  di compravendita immediatamente traslativo del diritto, sia all’accertamento di un'eventuale  simulazione e della violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., sia della nullità del contratto anche per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c.”. 

 

SOLUZIONE

La Suprema Corte condivide integralmente le argomentazioni contenute nella richiamata  proposta di decisione accelerata. 

Il motivo di ricorso proposto viene, dunque, ritenuto privo di fondamento e in quanto tale  inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c.  

Dalla lettura della sentenza d’appello risulta, infatti, che la corte di merito ha rilevato il  passaggio in giudicato della sentenza con cui - in accoglimento della domanda al tempo  proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2932 c.c. - la scrittura privata stipulata inter partes è stata  qualificata come contratto preliminare, valido ed efficace, e ha affermato che tali statuizioni,  passate in giudicato, precludono l’esame di qualsivoglia domanda o eccezione, proposta dal  ricorrente, volta o a prospettare una diversa qualificazione dell’accordo predetto in termini  non di preliminare, ma di contratto di compravendita immediatamente traslativo del diritto,  ovvero ad accertare un’eventuale simulazione e la violazione del divieto del patto  commissorio ex art 2744 c.c., ovvero ancora ad accertare la nullità del contratto anche per  indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c.  La sentenza di seconde cure ha dunque deciso le questioni di diritto in modo conforme alla  giurisprudenza di legittimità, e quanto affermato dal ricorrente nel motivo - secondo cui “nel  caso concreto, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non preclude la esperibilità dell’azione  di nullità o annullamento della scrittura privata posta a fondamento della richiesta di  esecuzione specifica contemplata nella norma” - non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
 
Priva di pregio viene ritenuta, altresì, l’argomentazione fondata sull’art. 34 c.p.c.  

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte la corte territoriale si sarebbe pronunciata  conformemente ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dai quali  deriva che l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.p.c. da parte della sentenza, passata in  giudicato, che produca gli effetti del contratto non concluso, non solo implica la qualificazione  dell’accordo tra le parti in termini di contratto preliminare, ma anche presuppone l’implicita  validità ed efficacia del contratto stesso, con conseguente preclusione da giudicato (esterno)  dell’esame di ogni ulteriore deduzione, domanda o eccezione, sia finalizzata a ottenere una  diversa qualificazione del contratto sia finalizzata a ottenerne la declaratoria di inefficacia o  invalidità.
 
QUESTIONI

La Suprema Corte si pronuncia sull’efficacia di giudicato c.d. esterno riconoscibile alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c.
 
Tale norma, dettata in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto,  prevede che «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione,  l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
 
Per quanto attiene all’efficacia che la sentenza resa ex art. 2932 c.c. e trascorsa in cosa  giudicata può esplicare all’interno di un differente giudizio, consolidata giurisprudenza della  Cassazione ha affermato che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al  medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in  giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,  sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti  costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e  necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non  potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (tra le  tante, Cass., 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., 12 settembre 2022, n. 26807; Cass., 4 marzo  2020, n. 6091; Cass., 30 giugno 2009, n. 15343).

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano, ed in particolare l'Avv. Nicola di Stefano immobiliarista a Roma Eur, offre consulenza e assistenza legale riguardo al trasferimento degli immobili mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a seguito di inadempimento del venditore alla promessa di vendita, previa verifica della esistenza dei requisiti della legge urbanistica e la conformità dell'immobile dal punto di vista castale e planimetrico per tutelare l'acquisto ed evitare la declaratoria di nullità della citazione da parte del giudice. 



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