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La rinuncia abdicativa di un immobile tra eredi è l'atto formale con cui un erede rinuncia alla sua quota di proprietà immobiliare, facendo decadere il diritto senza
trasferirlo ad altri, con effetto che la quota si accresce agli altri coeredi (se esiste comproprietà) o l'immobile diventa "vacante" e passa allo Stato, se non ci sono altri proprietari, tramite un
atto notarile/scrittura privata autenticata e successiva trascrizione, ma deve rispettare i principi di buona fede e interesse pubblico, evitando operazioni che contrastino con l'interesse
generale.
1. Cos'è e come funziona
Natura: È un atto unilaterale, personale e non traslativo (non trasferisce il bene a un terzo, ma lo "abbandona").
2. Differenza con la rinuncia all'eredità
Rinuncia all'eredità: Rinuncia all'intera eredità (tutti i beni) e va fatta entro i termini, con effetti su tutto il patrimonio.
Rinuncia abdicativa (alla proprietà): Rinuncia a un singolo bene (o quota) dopo averlo acquisito, con effetti limitati a quel bene.
3. Differenze con la cd. “rinuncia liberatoria” ex art 1104 cc
Quest'ultima Produce l’effetto, per il rinunciante, di sottrarsi dalla responsabilità per gli obblighi futuri derivanti dalla titolarità del diritto – viene qualificata come recettizia, comportando questa rinuncia un accollo da parte degli altri comunisti, che salvo il loro rifiuto, acquistando la proprietà della quota rinunciata per accrescimento e subentrando nelle spese del soggetto rinunziante.
Al soggetto terzo rispetto al negozio giuridico è riconosciuto il potere di rifiutare gli effetti derivanti in suo favore dal negozio stesso, anche se meramente favorevoli, a tutela dell’autonomina della sua sfera giuridica.
La “rinuncia liberatoria” ha come effetto principale l’estinzione dell’obbligo di contribuire alle spese del mantenimento della cosa comune non solo pro futuro (come conseguenza ovvia non essendo più proprietario del bene), ma anche per il passato ai sensi dell’art. 1104 cc.
Nella “rinuncia abdicativa” della comproprietà, invece, il comproprietario ha come unico interesse la dismissione del proprio diritto.
4. Imposte da pagare
La rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, che indirettamente comporta un’acquisizione del diritto del rinunciato da parte degli altri comunisti in proporzione alla loro quota, stante la mancanza di onerosità, rientra nell’alveo applicativo dell’imposta di donazione ai sensi dell’art 1 comma 2 TUS e alle imposte ipotecarie del 2% ai sensi dell’art 1 Tariffa TUIC e catastali dell’1% art 10 comma 1 TUIC .
In senso contrario, si sostiene che la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dovrebbe essere tassata con imposta di registro fissa in quanto atto non avente contenuto patrimoniale art 11 Tariffa parte I TUR e ad imposta ipotecaria e catastale fissa.
Lo Studio legale e tributario LTD dell'Avv. Nicola di Stefano con sede in Roma Eur Palasport e Milano Repubblica offre consulenza assistenza legale specialistica nel diritto immobiliare ed ereditario, al fine di tutelare i diritti dell'erede, anche quando si tratta di dover gestire un patrimonio ereditario gravato da passività che superano le attività.
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