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Revoca delibera aumento oneroso capitale sociale

 

Lo Studio legale tributario LTD dell'Avv. Nicola di Stefano, esperto in diritto commerciale delle imprese e società, opera nelle prestigiose sedi di Roma Eur e Milano Porta Nuova ed offre consulenza ed assistenza legale principalmente nell'ambito del diritto societario e di impresa, fornendo assistenza ai soci di società di capitali e agli amministratori nelle operazioni sul capitale, aumento o riduzione del capitale sociale, e modifiche statutarie.

 

1. Che cos’è un aumento oneroso del capitale sociale?


L’aumento del capitale sociale è la modifica statutaria volta ad innalzarne l’ammontare nominale attuale, in ciò contrapponendosi alla sua riduzione, che produce effetti opposti.

 

Nelle società di capitali esistono regole stringenti a tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale, dirette a garantire che lo stesso risulti accantonato soltanto dietro l’effettivo apporto di risorse patrimoniali almeno equivalenti, a tutela dei creditori sociali e quale controbilanciamento del beneficio della responsabilità limitata dei soci.

 

L’aumento di capitale si distingue in oneroso e gratuito secondo quanto segue:

in caso di aumento oneroso, il maggior importo del capitale sociale è coperto mediante il conferimento da parte dei soci o di terzi (che così effettuano il loro ingresso nella società) di risorse a questa esterne e provenienti dal patrimonio dei sottoscrittori, che vanno a loro volta ad incrementare il patrimonio netto; in altre parole, dopo l’operazione, la società è più ricca, in quanto sono entrate nuove risorse esterne apportate dai sottoscrittori;
in caso di aumento gratuito, il maggior importo del capitale sociale è coperto mediante imputazione a capitale di risorse già presenti nella società ed iscritte a bilancio sotto forma di riserse disponibili o di utili accantonati; a differenza dell’aumento oneroso, pertanto, questa operazione si traduce in una mera contabilità algebrica che non incrementa il patrimonio effettivo della società, che - dopo l’aumento - non è più ricca né più povera, diretta soltanto a muovere importi da una voce contabile meno rigida (utili accontonati o riserve disponibili) a quella vincolata per eccellenza (il capitale sociale).


2. Quali sono le modalità di sottoscrizione dell’aumento oneroso del capitale sociale?


La legge e la prassi operativa conoscono tre modalità di sottoscrizione dell’aumento oneroso del capitale sociale, tra loro distinte secondo il momento in cui il sottoscrittore acquista la qualità di socio ed il destino delle partecipazioni nel caso in cui l’aumento non risulti interamente sottoscritto:

aumento inscindibile;
aumento scindibile non progressivo;
aumento scindibile progressivo.

 

2.1. Aumento inscinsibile del capitale sociale


In caso di aumento inscinsibile del capitale sociale, esso produrrà i propri effetti soltanto se interamente sottoscritto entro il termine finale previsto dalla delibera; in caso contrario, gli effetti resteranno caducati per l’intero, travolgendo non solo il residuo ma anche la parte già sottoscritta: in altre parole, la società valuta a priori come inutile un aumento di capitale sottoscritto soltanto parzialmente.

 

A titolo esemplificativo, si ipotizzi, ad es., che la società Alfa S.p.a. aumenti il capitale sociale a titolo oneroso di 1.000.000 di Euro, e che questo sia offerto in opzione ai due soci A e B. In realtà, soltanto A sottoscrive l’aumento per Euro 500.000, mentre la restante parte non viene sottoscritta nè da B, nè da A in prelazione, nè da terzi. Ebbene, in detta ipotesi l’aumento si intenderà come mai effettuato e pertanto – nonostante che già sottoscritta – anche la quota di A resterà caducata (con restituzione al conferente degli importi o dei valori già versati), e l’operazione si considererà come mai effettuata; nel caso in cui, invece, la restante quota di 500.000 Euro sia sottoscritta da B, o da A in prelazione, o da terzi, per intero, l’aumento produrrà i propri effetti e quindi acquisterà definitività.

 

Resta inteso che, stante il fatto che l’efficacia dell’aumento è subordinata alla sua totale sottoscrizione, il sottoscrittore non potrà che acquistare la qualità di socio dal momento in cui – e sempre se – quest’ultima si verifichi, integrandosi in precedenza una situazione di mera aspettativa giuridica, e non di diritto soggettivo.

 

2.2. Aumento scindibile del capitale sociale


In caso di aumento scinsibile del capitale sociale, esso produrrà i propri effetti anche se non interamente sottoscritto entro il termine finale previsto dalla delibera limitatamente alla parte effettivamente sottoscritta, caducandosi per l’eventuale residuo: a differenza del caso precedente, pertanto, la società valuta a priori come accettabile la raccolta di un importo anche inferiore al massimo originariamente previsto.

 

A seconda del momento in cui il sottoscrittore acquisisca la qualità di socio relativamente alle partecipazioni sottoscritte, si distingue fra:

a) aumento scindibile non progressivo: il sottoscrittore è certo che acquisterà la qualità di socio quand’anche l’aumento non venisse interamente sottoscritto, ma l’effettività dello stesso si produrrà soltanto alla scadenza del termine finale di sottoscrizione o, se anteriore, dell’eventuale sottoscrizione integrale;
b) aumento scindibile progressivo: il sottoscrittore non solo è certo che acquisterà la qualità di socio quand’anche l’aumento non venisse interamente sottoscritto, ma la consegue sin dal momento della sottoscrizione.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi, ad es., che la società Alfa S.p.a. aumenti il capitale sociale a titolo oneroso di 1.000.000 di Euro, e che questo sia offerto in opzione ai due soci A e B. In realtà, soltanto A sottoscrive l’aumento per Euro 500.000, mentre la restante parte non viene sottoscritta nè da B, nè da A in prelazione, nè da terzi. Ebbene:

in caso di aumento scindibile non progressivo, A è certo sin dal momento della sottoscrizione di diventare socio, ma la propria partecipazione risulterà incrementata con le azioni sottoscritte soltanto dalla scadenza del termine finale dell’aumento;
in caso di aumento scindibile progressivo, A incrementa la propria partecipazione da subito, potendo istantaneamente esercitare i diritti incorporati nelle azioni sottoscritte, ed anche cederle.


Da quanto sopra consegue che nel caso di aumento scindibile non progressivo del capitale sociale il sottoscrittore ottiene un vero e proprio diritto soggettivo a diventare socio, mentre nel caso di aumento scindibile progressivo consegue direttamente lo status di socio, come tale giuridicamente tutelato.

 

3. Quando ed a quali condizioni è possibile revocare una delibera assembleare?


È pacifica in dottrina l’ammissibilità della revoca di una delibera assembleare, essendo principio fondante del diritto societario che la volontà dei soci che abbia dato luogo all’assunzione della delibera possa simmetricamente portare alla sua modifica od alla sua eliminazione, essendo nel più (l’adozione della delibera) compreso il meno (la revoca o la modifica).

 

Due limiti invalicabili vengono, tuttavia, individuati al fine dell’esercizio della facoltà consideranda:

non può in ogni caso essere revocata la delibera che abbia già avuto completa esecuzione, dato che in tanto può parlarsi di revoca in quanto sia impedito all’atto di produrre i propri effetti iniziali; in caso contrario, l’unica alternativa sarebbe di adottare una nuova delibera di contenuto uguale e contrario a quella i cui effetti già prodotti debbono essere eliminati, fermo restando l’insorgenza di ogni conseguenza giuridica conseguente all’adozione della nuova delibera in questione.


Per meglio comprendere quanto esporto, si ponga il seguente esempio: se una srl è stata trasformata in spa, ma i soci, pentiti, intendono revocare gli effetti della trasformazione; ove la delibera non sia ancora stata iscritta a registro imprese, nulla quaestio; ma ove, al contrario, l’iscrizione sia già stata effettuata, trattandosi di delibera c.d. self executing l’unico modo per eliminarne gli effetti sarebbe di deliberare una nuova trasformazione inversa da spa ad srl; tuttavia, non è indifferente, dal punto di vista giuridico, parlare di revoca della delibera di trasformazione o di nuova trasformazione uguale e contraria alla precedente, trattandosi di due fattispecie alquanto differenti: dal punto di vista fiscale, ad es., in caso di nuova trasformazione, sarebbero dovute nuovamente tutte le imposte già corrisposte in occasione dell’operazione iniziale; inoltre, l’atto dovrebbe essere rivolturato in catasto e ritrascritto nei registri immobiliari; i soci riacquisterebbero un nuovo ed autonomo diritto di recesso; ecc.;
la revoca della delibera, quando ancora possibile, deve in ogni caso trovare il consenso espresso di coloro che abbiano acquisito diritti soggettivi in dipendenza della stessa.

 

4. Quando ed a che condizioni è possibile revocare la delibera di aumento oneroso del capitale sociale?


La delibera di aumento oneroso di capitale, a differenza di molte altre modifiche statutarie, rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, laddove – vale a dire – il prodursi dei suoi effetti è subordinato ad una serie di steps successivi, ciascuno dei quali deve portarsi a compimento al fine del conseguimento del risultato voluto (delibera di aumento, iscrizione della deliberazione a registro imprese, sottoscrizione da parte dell’oblato, esecuzione del conferimento dovuto): in conseguenza, non trattasi di una deliberazione self executing (automaticamente efficace, cioè, dalla sua mera iscrizione al registro delle imprese).

 

Da quanto ora considerato è agevole considerare come la delibera di aumento possa senz’altro essere revocata dall’assemblea anche dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese, purché prima della scadenza del termine finale di sottoscrizione (altrimenti essa sarebbe già caducata de iure) o, se anteriore, della sua integrale sottoscrizione (altrimenti risulterebbe interamente eseguita, e quindi irrevocabile, salva la facoltà di procedere una riduzione reale e volontaria del capitale sociale per l’importo aumentato). Occorre tuttavia chiedersi quale maggioranza e quali consensi siano necessari per la revoca in pendenza di detto termine, e la risposta è varia secondo il tipo di aumento da revocarsi:

aumento scindibile progressivo: posto che il sottoscrittore acquisisce – relativamente alle partecipazioni sottoscritte – la qualità di socio sin dal momento della sottoscrizione, occorre in realtà distinguere; per la parte di aumento non sottoscritto, la revoca sarà possibile a mera maggioranza, e non occorre raccogliere il consenso negoziale di alcuno (nessuno avendo acquistato diritti soggettivi in esito a quella parte della delibera); in relazione alla parte sottoscritta, essa è già al momento della sottoscrizione definitivamente acquisita a capitale, sicché la revoca non sarà possibile nemmeno all’unanimità e nemmeno con il consenso negoziale dei sottoscrittori: la fattispecie, piuttosto, costituirebbe – per la parte già sottoscritta – una riduzione reale e volontaria del capitale sociale, per giunta non proporzionale (in quanto non colpirebbe indiscriminatamente pro-quota tutti i soci, ma soltanto uno od alcuno di essi), deliberabile all’unanimità o secondo alcuni anche a mera maggioranza con il consenso negoziale del socio colpito dalla riduzione (il sottoscrittore), fermo restando che la stessa potrà produrre effetto soltanto 90 giorni dopo l’iscrizione della delibera al registro imprese, sempre che i creditori sociali non abbiano presentato in detto termine opposizione, o, se presentata, che questa non sia stata accolta;
aumento scindibile non progressivo: considerato che le partecipazioni sottoscritte verranno imputate a capitale soltanto dal momento del termine finale di sottoscrizione, o dell’integrale sottoscrizione dell’aumento, se anteriore, la revoca della deliberazione può senz’altro e per l’intero avvenire in questa fase, e sarà deliberabile a mera maggioranza; tuttavia, considerato che il sottoscrittore ha la certezza di acquistare, prima o poi, la qualità di socio, la revoca della delibera potrà avvenire soltanto dietro suo esplicito consenso negoziale, a valere quale implicita rinuncia al diritto soggettivo ad acquistare lo status di socio nel termine di cui sopra;
aumento inscindibile: il sottoscrittore non ha diritto di divenire socio, in quanto risulta tuttora incerto se l’aumento verrà sottoscritto per intero o meno, caducandosi, in caso contrario, anche per la parte già sottoscritta; da qui parte della dottrina sostiene la possibilità di revocare l’aumento a mera maggioranza, senza necessità di raccogliere il consenso negoziale del sottoscrittore (fermo restando che la revoca esporrà la società quantomeno ad inadempimento contrattuale, con l’obbligo di restituire il conferimento già raccolto e di risarcire ogni danno ulteriore); altra parte della dottrina più prudente ritiene comunque necessario raccogliere il consenso negoziale del sottoscrittore, considerando che egli non ha certo il diritto soggettivo di divenire socio (ciò che è subordinato all’integrale sottoscrizione dell’aumento, incerta), ma avrebbe pur sempre il diritto a che la società non interferisca con il termine entro il quale la sottoscrizione possa avvenire, così unilateralmente determinando il mancato avveramento della condizione, sulla base dell’art. 1359 cod. civ. a norma del quale si considera avverata la condizione mancata per evento imputabile alla parte controinteressata all’avveramento (se la società non avesse interferito, qualcuno avrebbe potuto sottoscrivere il residuo nei termini).

 

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