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Cessione ramo azienda: autonomia del ramo

Con l’ordinanza n. 23844 del 25.08.2025, la Cassazione afferma che il ramo d'azienda, per poter essere ceduto, deve rispettare la nozione di impresa e, pertanto, deve avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale sul mercato, non solo verso la cedente, ma anche verso terzi.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il trasferimento del ramo d’azienda cui erano adibiti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo infondate le doglianze dei ricorrenti circa l’insussistenza dell'autonomia del ramo ceduto ed il difetto di preesistenza dello stesso rispetto alla cessione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che elemento costitutivo della cessione è rappresentato dall'autonoma funzionale del ramo ceduto.

Ciò significa, per la sentenza, che il ramo, già al momento dello scorporo, deve avere la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, deve riuscire a svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

In altre parole, secondo i Giudici di legittimità, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria.

Difettando tale requisito nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dai lavoratori e dichiara illegittima l’impugnata cessione del ramo d’azienda cui gli stessi erano adibiti.

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