Tel/Fax  06.9435.6421

Mob. 328.6889.285 - 375.5711.724

info@legaletributariodistefano.it

 ROMA EUR - MILANO

 

Amministratore di sostegno: nomina, poteri, effetti e vantaggi

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale nel diritto di famiglia e nella tutela giuridica dei soggetti cd. fragili, in particolari minori, interdetti, emancipati, inabilitati, e più in generali soggetti non capaci di curare i propri interessi personali ed economici, oltre che patrimoniali.

In particolare, gli avvocati dello studio assistono i soggetti incapaci e loro familiari nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno data l'ampia diffusione di tale istituto nella prassi.

 

1. Definizione

 

E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia  nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. 

 

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non  autonome, a causa di disabilità psichiche e/o fisiche.  

 

L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito  familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge,  purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l'amministratore viene scelto, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare. 

 

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Giudice Tutelare del Tribunale competente (residenza/domicilio del beneficiario) su istanza del beneficiario stesso, familiari o Pubblico Ministero, allegando documenti (identità, certificati medici) che attestino l'inabilità a curare i propri interessi a causa di infermità, e specificando le esigenze. 

 

Nella prima udienza il Giudice sente il beneficiario e gli interessati, può disporre accertamenti medici, e chiude la procedura con decreto di nomina che definisce poteri, durata e limiti dell'incarico, con la possibilità di appello. 

 

2. Fasi del Procedimento

 

(i) Presentazione del Ricorso:
Dove: Tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Chi: Il beneficiario, parenti, servizi sociali o PM.
Cosa: Ricorso in carta semplice, con marca da bollo, indicando dati beneficiario/ricorrente, motivazioni (infermità, esigenze specifiche), e allegando documenti (identità, codice fiscale, certificati medici).

 

(ii) Udienza e Istruttoria:
Il Giudice convoca l'interessato per ascoltarlo personalmente, eventualmente nel luogo in cui si trova se impossibilitato a muoversi, e può disporre perizie mediche.
Vengono sentiti anche i familiari/conviventi indicati nel ricorso.

 

(iii) Emanazione del Decreto:
Il Giudice emana un decreto che nomina l'amministratore e ne definisce dettagliatamente compiti, durata, poteri e limiti.

L'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato.

 

(iv) Accettazione e Giuramento:
L'amministratore nominato giura e firma il decreto in Cancelleria.

 

3. Impugnazione (Reclamo):

 

Contro il decreto è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello entro 10 giorni dalla notifica (o 6 mesi dalla pubblicazione per provvedimenti definitivi). Il giudeice del reclamo si pronuncia con ordinanza, definitiva, inoppugnabile.

 

4. Effetti della nomina dell'amministratore di sostegno
  
L’istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti per i quali il decreto non richieda la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. 

 

Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come il decreto di chiusura. 

 

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.

 

L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario. 

 

5. Atti di straordinaria amministrazione 
 
L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione/decreto al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione:  

 

- acquisto di beni immobili e mobili registrati; 
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni;
- assunzione di obbligazioni; 
- accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni; 
- sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; 
- promozione di azioni giudiziarie; 
- vendita di beni immobili e mobili registrati; 
- costituzione di pegni o ipoteche; 
- divisioni o promozione dei relativi giudizi; 
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati; 
- ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’AdS. 

 

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

 

6. Aspetti essenziali: 

 

(i) Scopo: Proteggere la persona con menomazioni fisiche o psichiche che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi.

 

(ii) Flessibilità: La misura è personalizzata, adattata alle concrete esigenze del beneficiario.

 

(iii) Soggetti Interessati: Il beneficiario deve essere ascoltato, ma può essere rappresentato da un legale.

 

Il diritto di famiglia disciplina i rapporti giuridici tra persone legate da matrimonio, unioni di fatto, rapporti familiari e parentali o riguardo a persone soggette ad amministrazione di sostegno, alla tutela legale o alla tutela dei minori.

 

Trattandosi di problematiche particolarmente complesse, è consigliabile richiedere la consulenza di un avvocato specializzato in materia. I legali della nostra equipe offrono assistenza giudiziale e stragiudiziale.

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano offre consulenza e assistenza legale nel diritto di famiglia e nella tutela giuridica dei soggetti cd. fragili, in particolari minori, interdetti, emancipati, inabilitati, e più in generali soggetti non capaci di curare i propri interessi personali ed economici, oltre che patrimoniali.

In particolare, gli avvocati dello studio assistono i soggetti incapaci e loro familiari nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno data l'ampia diffusione di tale istituto nella prassi.

 

 

Tel/Fax  06.9435.6421

Mob. 328.6889.285 - 375.5711.724

info@legaletributariodistefano.it

 ROMA EUR - MILANO

 

Stampa | Mappa del sito
Studio Legale Tributario Di Stefano Roma - Milano

Chiama

E-mail

Come arrivare