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SRL reati societari prevenzione e tutela

 

La forma della società a responsabilità limitata non determina un autonomo sistema penale separato rispetto alle altre società di capitali. La responsabilità penale ricade, di regola, sulle persone fisiche che rivestono qualifiche gestorie, di controllo o liquidatorie; la s.r.l. può inoltre rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 quando il reato presupposto appartiene al catalogo previsto dalla legge ed è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. La responsabilità patrimoniale della società e la distinta responsabilità penale dell’amministratore non devono essere confuse con la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell’ente.

 

False comunicazioni sociali

 

Il falso in bilancio costituisce la fattispecie di maggiore ricorrenza pratica. L’art. 2621 c.c. punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. L’art. 2621-bis c.c. prevede la figura dei fatti di lieve entità, valutata in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità della condotta e ai suoi effetti. L’art. 2622 c.c. riguarda invece le società con strumenti finanziari quotati o assimilate e, normalmente, non trova applicazione alla s.r.l. ordinaria.

 

La giurisprudenza richiede una falsità o omissione rilevante, consapevole e concretamente decettiva, collegata all’ingiusto profitto. Non è sufficiente una mera irregolarità contabile, né ogni errore valutativo è automaticamente penalmente rilevante. In una vicenda relativa a una s.r.l., la Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7787 del 28 febbraio 2012 ha ritenuto rilevanti le appostazioni che avevano rappresentato come riserve somme qualificabili come debiti verso soci, incidendo sulla posizione del socio e sulle decisioni relative all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale. La sentenza è utilizzabile per il principio concreto sulla capacità decettiva dell’artificio contabile e sul danno conseguente, ma deve essere letta considerando che i fatti risalgono alla disciplina previgente dell’art. 2622 c.c.; non può essere citata per ricavare automaticamente la pena o tutti gli elementi dell’attuale fattispecie.

 

Quando il falso in bilancio contribuisce al dissesto e interviene una procedura concorsuale, la condotta può assumere rilievo come bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, secondo la disciplina concorsuale applicabile ratione temporis. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3197 del 26 gennaio 2024 ha qualificato tale ipotesi come reato complesso, richiedendo che il reato societario sia causa o concausa del dissesto; la falsità contabile viene assorbita nella bancarotta impropria, mentre possono concorrere condotte documentali diverse dalla falsificazione. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50489 del 7 novembre 2018 ha valorizzato, in una s.r.l. ammessa al concordato preventivo, la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, senza richiedere la volontà diretta di provocare l’insolvenza.

 

Impedito controllo

 

L’art. 2625 c.c. colpisce gli amministratori che, occultando documenti o mediante altri artifici, impediscono o ostacolano le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali. La forma delittuosa richiede il danno ai soci e procede a querela della persona offesa; la fattispecie base è sanzionata amministrativamente. Nella s.r.l. assume rilievo particolare il diritto individuale del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, nonché il ruolo dell’eventuale organo di controllo o del revisore.

 

In concreto, l’occultamento selettivo della contabilità, il rifiuto ingiustificato di esibire la documentazione richiesta e la predisposizione di artifici destinati a impedire un controllo effettivo possono integrare la condotta tipica. La responsabilità non deriva però dalla semplice disorganizzazione amministrativa: occorre individuare la condotta impeditiva o ostativa, il controllo legalmente spettante e, per la forma delittuosa, il danno arrecato.

 

Tutela dell’integrità del capitale e del patrimonio sociale

 

Rientrano in questo gruppo l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle quote sociali, la formazione fittizia del capitale e le operazioni in pregiudizio dei creditori. Gli artt. 2626 e 2627 c.c. proteggono rispettivamente la permanenza dei conferimenti e la distribuzione di utili o riserve non distribuibili. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato previsto dall’art. 2627 c.c.; analoghi meccanismi di ripristino sono previsti per le operazioni sulle quote e, per l’art. 2629 c.c., il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

 

L’art. 2632 c.c. punisce la formazione o l’aumento fittizio del capitale mediante attribuzioni di quote eccedenti il capitale, sottoscrizioni reciproche o rilevanti sopravvalutazioni dei conferimenti o del patrimonio. La fattispecie può coinvolgere sia amministratori sia soci conferenti e richiede un’alterazione effettiva della consistenza del capitale, non una mera irregolarità formale dell’atto costitutivo o dell’aumento.

 

La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46907 del 18 dicembre 2007 ha escluso l’assorbimento automatico tra indebita restituzione dei conferimenti e appropriazione indebita, riconoscendo la possibile concorrenza delle fattispecie quando le condotte abbiano struttura e oggetto diversi. La pronuncia riguarda fatti anteriori alla disciplina vigente del falso societario e deve quindi essere utilizzata limitatamente al principio sul concorso tra reati, non per ricostruire la disciplina attuale dell’art. 2622 c.c.

L’art. 2629 c.c. punisce le riduzioni del capitale, fusioni o scissioni compiute in violazione delle norme poste a tutela dei creditori quando ne derivi un danno. La fattispecie è procedibile a querela e il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. L’art. 2633 c.c. riguarda invece il liquidatore che ripartisca beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme necessarie. In Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41041 del 26 ottobre 2009, la Corte ha escluso che l’accollo dei debiti da parte del liquidatore equivalga, senza il consenso dei creditori, a integrale risarcimento idoneo a estinguere il reato.

 

Infedeltà patrimoniale e operazioni con parti correlate

 

L’art. 2634 c.c. punisce amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiano o concorrano a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, cagionando intenzionalmente un danno patrimoniale alla società. Il conflitto deve essere concreto e riferito all’operazione; il danno deve essere intenzionale e l’atto di disposizione deve incidere sul patrimonio sociale. La norma esclude l’ingiustizia del profitto della società collegata o del gruppo quando esso sia compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili.

 

Nelle s.r.l. la fattispecie è particolarmente sensibile per finanziamenti infragruppo, garanzie, cessioni di beni o crediti, prestazioni di servizi prive di reale utilità, compensi anomali e operazioni a favore dell’amministratore o di soggetti a lui collegati. La regola del vantaggio compensativo non consente una giustificazione generica fondata sull’interesse del gruppo: occorre individuare il beneficio riferibile alla società danneggiata, la sua concretezza o ragionevole prevedibilità e il collegamento con l’operazione.

La fattispecie penale dell’omessa comunicazione del conflitto di interessi prevista dall’art. 2629-bis c.c. riguarda, invece, società quotate, diffuse o sottoposte a specifica vigilanza e non la s.r.l. ordinaria. Nella s.r.l. non quotata la mancata informazione dell’amministratore può rilevare sul piano civilistico, organizzativo e risarcitorio, non integra però automaticamente il delitto dell’art. 2629-bis c.c.

 

Amministratore di fatto, amministratore formale e distrazioni

 

La s.r.l. è frequentemente utilizzata, nella prassi giudiziaria, per contestare la dissociazione tra amministratore formale e soggetto che esercita in concreto i poteri gestori. L’art. 2639 c.c. estende le qualifiche soggettive previste dai reati societari a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione, anche senza investitura formale.

 

La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18918 del 6 maggio 2019 ha ribadito che l’amministratore di diritto non risponde per la sola posizione formale, ma può concorrere con l’amministratore di fatto quando ometta consapevolmente di esercitare i poteri di gestione e controllo propri della carica. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13031 del 17 marzo 2017 ha ritenuto significativi, nel caso concreto, movimenti finanziari evidenziati nella contabilità e ingiustificati esborsi in una fase di dissesto già manifesta. La lezione operativa è che la qualifica formale non è sufficiente per la condanna, ma neppure è una schermatura quando il titolare della carica abbia concreta consapevolezza delle distrazioni e ometta di impedirle.

 

Responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001


L’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 include nel catalogo dei reati-presupposto, tra gli altri, le false comunicazioni sociali, l’impedito controllo nella forma delittuosa, la formazione fittizia del capitale, l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle quote, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l’indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l’illecita influenza sull’assemblea, l’aggiotaggio, l’ostacolo alle autorità di vigilanza, la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati. Il catalogo deve essere verificato nella versione vigente al momento del fatto, in applicazione dei principi di legalità e di successione delle leggi.

 

L’art. 5 del decreto richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un soggetto apicale o sottoposto. Interesse e vantaggio sono criteri distinti e alternativi: l’interesse attiene alla finalizzazione obiettiva della condotta, mentre il vantaggio riguarda il beneficio concretamente conseguito. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10265 del 4 marzo 2014 ha escluso che il solo perseguimento dell’interesse personale dell’autore impedisca la responsabilità dell’ente quando sia ravvisabile anche un interesse concorrente della società.

 

La responsabilità della s.r.l. unipersonale non è esclusa dalla presenza del socio unico. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021 ha affermato che la s.r.l. unipersonale è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica, ma ha richiesto l’accertamento concreto dell’interesse o vantaggio dell’ente e della sua autonomia organizzativa. La responsabilità non discende quindi automaticamente dalla forma societaria, ma neppure può essere esclusa qualificando la società come una mera impresa individuale.

 

Per le società appartenenti a gruppi o aggregazioni, l’interesse della capogruppo o di altra società non può essere presunto. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14343 dell’11 aprile 2025 ha richiesto la prova concreta dell’interesse o vantaggio della singola società e della qualifica soggettiva dell’autore rispetto all’ente chiamato a rispondere. È una cautela essenziale nelle s.r.l. che operano mediante direzioni unitarie, contratti infragruppo o raggruppamenti temporanei.

 

La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39458 del 9 dicembre 2025 ha precisato, in materia ambientale, che il semplice risparmio di spesa non basta se non è previamente dimostrata la riferibilità dell’attività illecita all’ente. Il principio è generale: occorre collegare la condotta al perimetro operativo della società e spiegare perché il vantaggio, anche come risparmio di costi, sia dell’ente e non esclusivamente della persona fisica.

 

Indicazioni operative

 

La s.r.l. dovrebbe mantenere una separazione documentata tra patrimonio sociale e interessi personali di soci e amministratori, formalizzare i compensi e le operazioni con parti correlate, motivare le operazioni infragruppo, assicurare l’accesso dei soci alla documentazione e conservare traccia delle richieste e delle risposte. Bilanci, situazioni infrannuali, verbali e scritture contabili devono consentire di ricostruire le decisioni e la loro base informativa, soprattutto quando la società presenta perdite, tensione finanziaria o riduzione del capitale.

 

Sul versante 231 è opportuno mappare i rischi effettivi della s.r.l., non adottare un modello meramente standardizzato, disciplinare i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza e prevedere controlli specifici su bilancio, conferimenti, distribuzioni, operazioni infragruppo, pagamenti a parti correlate, gestione dei rimborsi e rapporti con consulenti. L’adozione del modello non costituisce una garanzia automatica di esonero: rilevano la sua idoneità, la concreta attuazione e la capacità di prevenire il reato della specie verificatasi.

 

Lo studio legale LTD è specializzato nel diritto societario e di impresa, assiste soci e/o amministratori nelle cause civili presso i Tribunali delle Imprese, anche nella prevenzione e tutela contro reati penali societari e di impresa. 

 

 

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