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Questa tipologia di conflitto di interessi nella Srl si manifesta quando il conflitto non riguarda soltanto l’atto rappresentativo finale, ma la formazione della decisione del consiglio di amministrazione.
L’art. 2475-ter, comma 2, c.c. consente di impugnare, entro novanta giorni, le decisioni adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, purché esse cagionino un danno patrimoniale alla società. Sono legittimati gli amministratori e, ove esistenti, i soggetti indicati dall’art. 2477 c.c.; restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in esecuzione della decisione.
La distinzione tra conflitto deliberativo e conflitto rappresentativo è stata esaminata dalla Cassazione in Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5545 del 3 marzo 2025. La Corte ha dato conto della ricostruzione, presente anche in dottrina, secondo cui il primo comma opera quando il conflitto si manifesta nell’esercizio del potere rappresentativo, mentre il secondo riguarda il procedimento collegiale e il voto determinante dell’amministratore interessato. La pronuncia non ha trasformato tale ricostruzione in una regola astratta svincolata dal caso concreto, ma ha sottolineato la necessità di individuare il momento nel quale il conflitto ha inciso: nella formazione della decisione collegiale oppure nella successiva stipulazione del contratto.
La raccomandazione operativa è di verbalizzare l’interesse personale o di terzi, le ragioni dell’eventuale astensione, le informazioni disponibili, le alternative considerate e la valutazione dell’interesse sociale. La trasparenza documentale non elimina da sola il conflitto, ma consente di distinguere una scelta consapevole e ragionata da una condotta diretta a privilegiare l’interesse extrasociale e rende più agevole la prova dell’assenza di danno o dell’esistenza di adeguate cautele.
La prevenzione del conflitto dovrebbe essere costruita già a livello statutario e organizzativo, prevedendo obblighi di informazione, procedure di astensione, verbalizzazione analitica delle operazioni con parti correlate, criteri di approvazione delle operazioni infragruppo e regole per la sostituzione dell’amministratore nella rappresentanza contrattuale o processuale.
Le autorizzazioni dei soci non devono essere meramente formali: devono essere precedute da informazioni sufficienti e da una valutazione documentata della convenienza per la società.
Lo studio legale LTD è specializzato nel diritto societario e di impresa, assiste soci e/o amministratori nelle cause civili presso i Tribunali delle Imprese.
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Avv. Nicola di Stefano
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