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La prima tipologia ricorre quando l’amministratore munito di rappresentanza stipula, per conto della società, un contratto nel quale egli stesso o un terzo per il quale agisce è portatore di un interesse incompatibile con quello sociale.
Ai sensi dell’art. 2475-ter, comma 1, c.c., il contratto può essere annullato su domanda della società soltanto se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. La norma costituisce la disciplina speciale, per la s.r.l., della regola generale dell’art. 1394 c.c.
Il conflitto deve essere accertato con riferimento al singolo negozio e al momento della sua conclusione. Non basta, pertanto, la mera coincidenza delle cariche, la parentela tra l’amministratore e il terzo o l’appartenenza delle società al medesimo gruppo. Occorre una relazione antagonistica, anche non assoluta, nella quale l’utilità dell’amministratore o del terzo possa realizzarsi mediante il sacrificio dell’interesse della società.
La Cassazione ha ribadito che il conflitto non può essere desunto in via astratta dalla sola sovrapposizione dei ruoli, ma deve risultare dal contenuto e dalle modalità dell’operazione concreta, nonché dagli elementi che dimostrino l’incompatibilità degli interessi. Il principio è espresso, con riferimento alla responsabilità dell’amministratore e alla distinzione tra conflitto e ordinaria contrapposizione negoziale, da Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7279 del 13 marzo 2023.
La pronuncia appena richiamata precisa inoltre che la domanda di annullamento del contratto ex art. 2475-ter c.c. e l’azione risarcitoria ex art. 2476 c.c. sono rimedi autonomi. Il medesimo fatto può quindi rilevare sia come vizio del contratto, quando ne ricorrano i presupposti, sia come violazione dei doveri gestori, ma non è corretto confondere i rispettivi elementi costitutivi: per l’annullamento assume rilievo la situazione di conflitto e la sua conoscibilità da parte del terzo; per la responsabilità occorre provare anche il danno e il nesso causale.
Il contratto con sé stesso rappresenta la forma più evidente di questa tipologia. In tale ipotesi l’amministratore agisce contemporaneamente quale rappresentante della società e quale controparte personale, oppure quale rappresentante di entrambe le parti. La disciplina generale dell’art. 1395 c.c. ammette l’annullabilità, salvo autorizzazione specifica del rappresentato o predeterminazione del contenuto negoziale in modo tale da escludere la possibilità del conflitto. La verifica della concreta incidenza dell’interesse personale resta comunque necessaria quando la fattispecie non presenti una vera coincidenza soggettiva tra rappresentante e controparte.
Sul piano probatorio, l’annullamento non presuppone necessariamente la dimostrazione di un danno già definitivamente quantificato, ma richiede la prova degli elementi che rendono incompatibili gli interessi e della conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo. In senso applicativo, la sentenza del Tribunale di Como n. 80 del 5 febbraio 2025 ha ritenuto tipico il conflitto nel caso di cessione di un credito della società all’amministratore personalmente. Si tratta, tuttavia, di una pronuncia di merito: essa è utilizzabile come applicazione concreta, non come sostituto dell’orientamento di legittimità.
La violazione di limiti interni ai poteri dell’amministratore non coincide automaticamente con il conflitto di interessi. L’art. 2475-bis, comma 2, c.c. stabilisce che le limitazioni ai poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo la prova che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società. Ne consegue che l’assenza di una preventiva autorizzazione dei soci o del consiglio può fondare responsabilità interna, ma non determina da sola l’invalidità del contratto nei confronti del terzo. Il dato può però assumere valore indiziario quando si accompagni a condizioni economiche anomale, rapporti personali o societari con la controparte e concreta deviazione dell’operazione dall’interesse sociale.
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