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Il conflitto del socio rileva, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., quando la decisione dei soci
sia stata assunta con la partecipazione determinante di un socio portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della società e la decisione sia idonea a recare
danno alla società. I presupposti sono dunque cumulativi: conflitto concreto e riferito alla specifica decisione, decisività del voto e potenziale dannosità della decisione.
Il principio è stato verificato direttamente in Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10889 del 23
aprile 2024. La Corte ha escluso che il semplice conseguimento di un vantaggio personale renda invalida la decisione: occorre che il socio non possa realizzare il proprio interesse extracorporativo
senza sacrificare l’interesse sociale. Nello stesso caso la Cassazione ha ritenuto che la determinazione del compenso dell’amministratore non fosse invalida per il solo fatto che il
socio-amministratore avesse partecipato al voto, in assenza di prova di una concreta incompatibilità e di un pregiudizio, anche potenziale, per la società.
La distinzione tra conflitto del socio e abuso della maggioranza è essenziale. Il conflitto ex art.
2479-ter, comma 2, c.c. protegge direttamente l’interesse della società e richiede la dannosità della decisione; l’abuso della maggioranza riguarda invece l’esercizio del voto in violazione della
buona fede, quando esso sia privo di giustificazione nell’interesse sociale oppure sia diretto, con intenzionalità fraudolenta, a ledere i diritti partecipativi o patrimoniali della minoranza. La
distinzione è esposta dalla Cassazione nelle pronunce del 14 aprile 2026, tra cui Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9497 del 14 aprile 2026. Tali decisioni sono posteriori al nucleo principale
dell’analisi e sono qui richiamate soltanto per il principio risultante dal testo della pronuncia, non per costruire retroattivamente un orientamento consolidato su ogni possibile
fattispecie.
Una particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni con parti correlate, alle attribuzioni
patrimoniali a favore di soci, amministratori o società da essi partecipate, alla determinazione dei compensi e alle transazioni infragruppo. In questi casi l’esistenza di un interesse personale è
spesso evidente, ma non è sufficiente: occorre dimostrare perché la decisione sia potenzialmente pregiudizievole per la società. La sentenza del Tribunale di Milano n. 5109 del 23 giugno 2025
costituisce un’applicazione concreta della distinzione, avendo separato una pattuizione a condizioni deteriori da una transazione valutata alla luce delle reciproche rinunce.
La prevenzione del conflitto dovrebbe essere costruita già a livello statutario e organizzativo, prevedendo obblighi di informazione,
procedure di astensione, verbalizzazione analitica delle operazioni con parti correlate, criteri di approvazione delle operazioni infragruppo e regole per la sostituzione dell’amministratore nella
rappresentanza contrattuale o processuale. Le autorizzazioni dei soci non devono essere meramente formali: devono essere precedute da informazioni sufficienti e da una valutazione documentata della
convenienza per la società.
Lo studio legale LTD è specializzato nel diritto societario e di impresa, assiste soci e/o amministratori nelle cause civili presso i
Tribunali delle Imprese.
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Avv. Nicola di Stefano
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