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IMU + TARI ai sensi del nuovo d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147

 

Quadro d’insieme

 

Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 interviene su entrambi i tributi, ma con disposizioni mirate: per l’IMU introduce una nuova disciplina dichiarativa e una regola speciale per gli immobili la cui rendita catastale è contestata; per la TARI modifica gli obblighi dichiarativi, il trattamento di alcune utenze non domestiche e le riduzioni per il compostaggio. L’art. 39 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

IMU

 

Dichiarazione. L’art. 26 inserisce il comma 768-bis nell’art. 1 della legge n. 160/2019. La dichiarazione IMU deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante per l’imposta. In linea generale produce effetti anche per gli anni successivi, finché non cambiano i dati o gli elementi che incidono sull’importo dovuto; per alcuni benefici il contribuente deve attestare nel modello il possesso dei requisiti. Le dichiarazioni già presentate restano ferme se compatibili con la nuova disciplina; per gli enti non commerciali indicati dalla norma la dichiarazione è annuale. Nelle more del decreto ministeriale attuativo si continuano a usare i modelli già previsti. Art. 26 d.lgs. 147/2026.

 

Il decreto, quindi, non elimina l’adempimento dichiarativo: ne unifica la modalità e ne disciplina la persistenza nel tempo, ma conserva una fase transitoria per la modulistica. Per casi in cui un’agevolazione richieda una dichiarazione specifica, andranno verificati anche la norma che istituisce il beneficio e le istruzioni applicabili al modello.

 

Rendita catastale impugnata. L’art. 32 riguarda il caso circoscritto in cui l’Agenzia delle entrate abbia rettificato la rendita catastale e il contribuente abbia impugnato tale rettifica. Se, dopo la decisione definitiva della controversia catastale, risulta una differenza d’imposta rispetto alla rendita proposta, il Comune può accertare la maggiore IMU dovuta dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In deroga al termine ordinario richiamato dalla disposizione, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza. La norma prevede la sola applicazione degli interessi legali.

 

Entro lo stesso termine il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute; il Comune deve eseguirlo entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. La disposizione non riguarda qualsiasi controversia catastale o ogni rettifica della rendita: il suo ambito testuale è quello della rendita rettificata dall’Agenzia e impugnata. Non esplicita, invece, come vadano trattate le pretese già definitivamente decadute prima della sua entrata in vigore: su questo aspetto non è prudente presumere una riapertura automatica dei termini. Art. 32 d.lgs. 147/2026

 

La regola speciale va distinta dalla giurisprudenza formatasi sul regime precedente, che attribuiva rilievo retroattivo alla rendita definitivamente stabilita rispetto alla data della variazione catastale, per le annualità ancora suscettibili di accertamento o rimborso. Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21321/2024. La ricerca non ha restituito decisioni specifiche che interpretino il nuovo art. 32.

 

TARI e tariffa rifiuti

 

Utenze non domestiche fuori dal servizio pubblico. L’art. 28 introduce il comma 649-bis nella legge n. 147/2013. L’utenza non domestica che conferisce fuori dal servizio pubblico rifiuti urbani e dimostra, mediante attestazione del soggetto che effettua l’operazione, di averli avviati al riciclo o al recupero è esclusa dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti. Non si tratta, per il solo effetto di questa norma, dell’esenzione integrale dalla TARI: l’esclusione riguarda quella componente.

 

La scelta tra servizio pubblico e ricorso al mercato deve essere mantenuta per almeno due anni. Va comunicata al Comune oppure, in caso di tariffa corrispettiva, al gestore entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il rispetto della scadenza e la prova dell’avvio a riciclo o recupero sono quindi centrali nell’applicazione concreta. Art. 28 d.lgs. 147/2026

 

Dichiarazioni e compostaggio. Per la dichiarazione iniziale TARI relativa all’inizio del possesso o della detenzione di locali o aree assoggettabili al tributo, il termine viene fissato in 90 giorni dall’inizio. Anche il termine per la dichiarazione prevista dal comma 685 viene sostituito con quello di 90 giorni dalla data rilevante. La norma rinvia, per alcuni dettagli applicativi, alla disciplina della TARI e al rapporto con il Comune o con il gestore, secondo il regime adottato.

 

È inoltre prevista una riduzione della tariffa per determinate utenze che effettuano compostaggio aerobico individuale: utenze agricole e vivaistiche non domestiche per specifici residui naturali non pericolosi, e utenze domestiche per i rifiuti organici da cucina e gli sfalci e le potature da giardino. La disposizione stabilisce il diritto alla riduzione, ma non ne quantifica direttamente la misura. Art. 28 d.lgs. 147/2026.

 

Rapporto tra TARI e tariffa corrispettiva. L’art. 29 sostituisce l’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006: per la tariffa di gestione dei rifiuti urbani e i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico rinvia alla disciplina dei prelievi sui rifiuti urbani prevista dall’art. 1, commi 639 e 668, della legge n. 147/2013. Il rinvio non afferma, da solo, che ogni prelievo comunale abbia natura corrispettiva, né trasforma automaticamente la TARI in tariffa: occorre considerare il regime concretamente istituito dal Comune e le modalità con cui il prelievo è applicato. Art. 29 d.lgs. 147/2026.

 

Per il periodo anteriore alle modifiche, la Cassazione ha affermato, in una controversia relativa agli anni 2016 e 2018, che la riduzione della componente variabile prevista dal precedente art. 1, comma 649, deve essere proporzionale alle quantità avviate al riciclo e che non è consentito introdurre un limite massimo non previsto dalla legge. La decisione riguarda la disciplina e le annualità allora applicabili: non interpreta il nuovo comma 649-bis. Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24321/2026.

 

Infine, l’art. 28 ammette che la tariffa copra anche costi accessori della gestione dei rifiuti, come lo spazzamento stradale, ma richiede che tali costi siano evidenziati nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari, qualora siano effettivamente coperti tramite tariffa.

 

Per applicare queste regole a una posizione concreta servono almeno il Comune interessato, l’annualità, il regolamento e la delibera tariffaria applicabili, il tipo di utenza e, per l’IMU, lo stato del giudizio catastale e la data del passaggio in giudicato.

 

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