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Qui di seguito la normativa della Regione Lazio che disciplina le strutture ricettive turistiche:
1) La Legge della Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i;
Poi vi sono i Regolamenti Regionali che disciplinano i seguenti tipi:
2) Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i, per le strutture Alberghiere;
3) Regolamento Regionale n. 8/2015 e s.m.i., per le strutture Extralberghiere;
4) Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i, per le strutture all’Aria aperta;
5) Regolamento Regionale n.7/2015 e s.m.i, per le strutture di Alberghi diffusi;
6) Regolamento regionale n. 14/2017, per tutte le strutture ricettive turistiche.
Le strutture turistiche ricettive sono attività che possono essere svolte in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. Tali attività possono essere svolte in edifici o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione, prima o seconda casa non fa differenza.
L’attuale normativa regionale suddivide le strutture in:
1) Alberghiere: Alberghi (o Hotel)-Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)
2) Extralberghiere: - Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli - Case e Appartamenti per vacanze – Case Per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna- Rifugi montani – Rifugi escursionistici;
3) Altre forme di ospitalità
4) Aria Aperta: Campeggi – Villaggi Turistici – Aree di Sosta Temporanea.
5) Albergo diffuso
Oggetto della presente indagine è l’attività extralberghiere disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8/2015, come modificato dal Regolamento n. 14/2017:
Bed and Breakfast (art.9 R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni.
L’obbligo di residenza da parte del gestore/titolare che deve riservare, all’interno dell’unità abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento.
La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria.
Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l’ospitalità con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.
L’articolo 9 del Regolamento non stabilisce una specifica modalità di gestione per i B&B, essendo consentita sia la forma “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale”, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali.
Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria.I B&B non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti all’Allegato 6 del R.R. n.8/2015 e s.m.i.I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.
Che differenza c'è tra un B&B e affittacamere?
I b&b devono limitarsi a offrire letto e prima colazione, gli affittacamere sono liberi di fornire altri servizi accessori. L'interruzione dell'attività. Poiché il b&b viene considerata un'attività occasionale deve rispettare dei periodi di chiusura annuale. Gli affittacamere possono invece lavorare tutto l'anno.
Come sono regolati gli affitti brevi?
Il contratto per gli affitti brevi è quindi una scrittura privata, stipulata tra il proprietario della casa e l'ospite. Se allegate un giustificativo di pagamento al contratto firmato (mi raccomando, firmato! altrimenti perde di valore legale), non dovrete emettere ricevuta semplice.
Quanto paga di tasse un affittacamere?
In termini di tassazione mentre il B&B occasionale è tassato secondo gli ordinari scaglioni di reddito IRPEF, gli affittacamere aperti come srl rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRES con aliquota attualmente al 24%.
Come avviare un’attività ricettiva turistica?
Un’attività ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP o SUAR del Comune dove è ubicata la struttura.
Nella SCIA dovranno essere allegati il Modello di Autocertificazione di Classificazione (reperibile sul Sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Argomenti Turismo), oltre a una serie di documenti a seconda delle tipologie ricettive che si intendono avviare
Come si individua una classificazione?
La classificazione si individua in “stelle” per le strutture turistiche Alberghiere ed all’Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in “categorie”; viene dichiarata dal titolare o dall’impresa mediante un’autocertificazione di classificazione, da allegare alla SCIA.
I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.
Dove reperire la modulistica per la dichiarazione relativa all’autocertificazione di classificazione?
La modulistica è reperibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo www.regione.lazio.it - Argomenti Turismo - Strutture ricettive, dove è possibile trovare Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”.
E’ necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione?
No, poiché con la Legge della Regione Lazio n.8/2013 art.13 cessa l’obbligo annuale della comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive.
I prezzi che si intendono applicare alla clientela sono di libera determinazione da parte del titolare e/o gestore della struttura ricettiva e non sono in relazione alla classificazione posseduta.
Il titolare e/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio – Argomenti Turismo - Strutture Ricettive - Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”, che, una volta compilato, indicando l’anno di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben visibile al pubblico (reception o vano comune). Non si devono praticare prezzi difformi da quelli esposti.
Il titolare e/o gestore dovrà compilare altresì il “cartellino Prezzi” (tranne per le case vacanze che devono esporre solo la tabella prezzi) ed esporlo all’interno di ciascuna camera da letto, indicando il prezzo effettivo della camera, non superando il prezzo massimo indicato nella tabella prezzi.
Per i Comuni che abbiano determinato una tassa/contributo di soggiorno, il titolare e/o gestore indicherà nella “Tabella Prezzi” il valore giornaliero della tassa/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera.
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