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Il pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni e somme giacenti su conto corrente costituisce uno dei terreni più dinamici del processo esecutivo italiano. La stratificazione normativa — che intreccia codice di rito, disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale e ripetuti interventi riformatori — ha generato un quadro di non agevole ricostruzione, che la giurisprudenza di merito e di legittimità continua a precisare. Questo contributo offre una panoramica aggiornata dello stato dell'arte, dando conto delle principali questioni dibattute e degli approdi giurisprudenziali più recenti.
Il perno della materia è rappresentato dall'art. 545 c.p.c., profondamente ridisegnato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). La norma si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
I primi due commi dell'art. 545 c.p.c. individuano ipotesi di impignorabilità assoluta: crediti alimentari (salvo che per cause di alimenti e con autorizzazione del presidente del tribunale), sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi per maternità, malattie o funerali erogati da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza.
La giurisprudenza ha escluso che vi rientrino trattamenti come la pensione privilegiata, qualificandola come misura previdenziale integrativa e non sussidio assistenziale (Tribunale di Sulmona, sentenza n. 196 del 3 settembre 2024).
Per stipendi, salari e indennità di lavoro, il regime ordinario è noto: pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito (art. 545, comma 4, c.p.c.). In caso di concorso simultaneo di più cause, il limite complessivo non può superare la metà dell'ammontare (comma 5).
È cruciale notare ciò che lo stipendio non ha: a differenza della pensione, per le retribuzioni non opera alcuna franchigia o soglia minima di impignorabilità. Non esiste un «minimo vitale» per gli stipendi. Questo principio, ribadito con decisione dalla giurisprudenza, trova fondamento in una scelta discrezionale del legislatore, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 248/2015.
La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1069 del 2 dicembre 2025, ha affermato con nettezza che «l'art. 545, comma 7, c.p.c., prevede la misura dell'impignorabilità (misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà) solo ed esclusivamente per le somme erogate a titolo di pensione», e che «per gli stipendi non accreditati o accreditati successivamente, l'art. 545, comma 8, c.p.c. stabilisce esclusivamente il limite generale di pignorabilità nella misura di un quinto». Nello stesso senso, il Tribunale di Catania, sentenza n. 4495 del 24 settembre 2024, ha precisato che il «minimo vitale» costituito dal triplo dell'assegno sociale «si applica esclusivamente alle pensioni» e che tale disciplina, costituendo eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., «non è suscettibile di applicazione analogica».
Per le pensioni, il regime è più favorevole al debitore. L'art. 545, comma 7, c.p.c. prevede che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte eccedente tale soglia è pignorabile nei limiti ordinari del terzo, quarto e quinto comma.
La vera svolta è rappresentata dal comma 8 dell'art. 545 c.p.c., introdotto dal D.L. 83/2015. La norma distingue due ipotesi in base al momento dell'accredito:
Prima della riforma del 2015, la Cassazione riteneva che le somme versate sul conto corrente perdessero la loro identità di crediti pensionistici o stipendiali e fossero soggette al regime ordinario dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, con conseguente piena pignorabilità ai sensi dell'art. 2740 c.c. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024). La riforma ha ribaltato tale impostazione, introducendo il principio per cui l'accredito sul conto corrente non fa venir meno la funzione connessa al titolo (previdenziale o retributivo) per il quale il denaro è stato percepito, purché le somme siano accreditate direttamente dall'ente o dal datore di lavoro e risulti chiaramente intelligibile la causale del versamento.
La violazione dei limiti comporta l'inefficacia parziale del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio (art. 545, ultimo comma, c.p.c.).
Quando il creditore procedente è l'agente della riscossione, accanto alla disciplina codicistica opera il regime speciale dettato dagli artt. 72-bis e 72-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
L'art. 72-ter, comma 1, prevede una gradazione più favorevole al fisco rispetto al regime codicistico, ma articolata su scaglioni:
La norma si applica alle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Il comma 2-bis dell'art. 72-ter stabilisce che, nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, «gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo».
La disposizione è stata valorizzata dal Tribunale di Rovigo, sentenza n. 32 del 22 gennaio 2025, secondo cui l'istituto di credito, nel momento in cui riceve la notifica del pignoramento esattoriale, è tenuto a versare al creditore le somme giacenti sul conto a quella data, ad esclusione di un importo pari all'ultimo stipendio o pensione accreditati. Qualora la giacenza sia costituita unicamente dall'ultima mensilità accreditata e risulti di importo inferiore o pari a tale emolumento, il pignoramento esattoriale non produce effetti e nulla è dovuto dal terzo pignorato.
Merita attenzione l'interpretazione del Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 4086 del 20 novembre 2025, secondo cui dall'art. 72-ter, comma 2-bis, emerge la possibilità per l'agente della riscossione di prelevare l'intero importo del credito azionato quando la disponibilità sul conto corrente alla data del pignoramento sia pari o superiore alla somma del credito stesso e dell'ultimo emolumento accreditato, lasciando così la disponibilità di quest'ultimo al debitore. I limiti di pignorabilità di cui al comma 1 trovano applicazione solo quando la disponibilità sul conto sia insufficiente a soddisfare integralmente il credito.
Un profilo di particolare delicatezza riguarda l'applicabilità dei limiti di cui all'art. 545, comma 8, c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione esattoriale.
La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 970 dell'8 aprile 2026, ha affermato un principio importante: nell'esecuzione esattoriale, quando il conto corrente pignorato risulti alimentato esclusivamente da trattamenti pensionistici, trovano piena applicazione i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 545 c.p.c., ivi compresi quelli previsti dal comma 8 in tema di somme accreditate a titolo di pensione (triplo dell'assegno sociale). Il mancato richiamo espresso del comma 8 da parte dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 è stato ritenuto irrilevante dalla Corte, atteso che tale disposizione speciale è stata emanata nel 2013, mentre il comma 8 dell'art. 545 c.p.c. è stato introdotto solo nel 2015: la ratio della normativa speciale è dunque quella di rispettare tutti i limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c., compresi quelli successivamente aggiunti.
Il comma 2-ter dell'art. 72-ter, aggiunto dal D.Lgs. 33/2025, ha introdotto una previsione di particolare rilievo pratico: l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'INPS. Si tratta di una disposizione che potenzia notevolmente la capacità dell'agente della riscossione di individuare il datore di lavoro e il trattamento economico del debitore, superando le tradizionali difficoltà nella fase di ricerca del terzo pignorato.
Uno dei temi più ricorrenti nella giurisprudenza recente riguarda la sorte del conto corrente su cui confluiscono sia somme di natura retributiva o pensionistica, sia somme di diversa provenienza (es. rimborsi spese, compensi di amministratore, donazioni, ecc.).
Il Tribunale di Ferrara, sentenza n. 859 del 24 settembre 2025, ha statuito che i limiti di impignorabilità relativa previsti dall'art. 545, comma 8, c.p.c. non trovano applicazione quando il conto abbia natura «mista», in quanto risulta impossibile distinguere oggettivamente se le somme in giacenza al momento del pignoramento siano quelle originate dal rapporto di lavoro ovvero da altre fonti. In tali casi, la prassi giurisprudenziale ritiene inapplicabili i limiti di impignorabilità alle somme in giacenza, salvo discernere, in base a un criterio temporale, gli accrediti successivi al pignoramento derivanti da stipendi o pensioni, che restano soggetti ai limiti di legge.
Il principio è di grande impatto pratico: il debitore che abbia un conto «misto» perde la protezione del comma 8 sulle somme già giacenti, con l'onere di dimostrare la provenienza esclusiva degli accrediti per beneficiare dei limiti di pignorabilità.
Il Tribunale di Lecce, sentenza n. 1047 del 18 marzo 2026, ha affrontato il caso del debitore che subisce un primo pignoramento presso il datore di lavoro (con trattenuta di un decimo dello stipendio) e un secondo pignoramento sul conto corrente dove viene accreditato il residuo dello stipendio già decurtato alla fonte. Il Tribunale ha ritenuto che, quando l'accredito dello stipendio ha luogo in data coeva al pignoramento, trovano applicazione i limiti dell'art. 545, comma 8, c.p.c. e dell'art. 72-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, con pignorabilità nella misura di un decimo. Tale limite opera anche qualora le somme giacenti costituiscano il residuo dello stipendio già decurtato alla fonte in virtù di un precedente pignoramento, non rilevando la circostanza che le somme siano state oggetto di precedente esecuzione.
In caso di conto cointestato con soggetto estraneo alla procedura esecutiva, opera la presunzione di parità di quote tra cointestatari prevista dall'art. 1854 c.c. Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Trani, sentenza n. 781 del 30 aprile 2024, tale presunzione può essere superata dalle dichiarazioni rese dal terzo pignorato che attestino una diversa situazione giuridica (nella specie, l'alimentazione esclusiva del conto mediante accrediti pensionistici del solo debitore esecutato), purché le circostanze evidenziate assumano carattere di gravità, precisione e concordanza e trovino conferma nella documentazione bancaria.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia del processo civile), e il successivo correttivo di cui al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, non hanno inciso direttamente sulla disciplina sostanziale dei limiti di pignorabilità, ma hanno introdotto significative modifiche sul piano processuale.
In particolare, l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 149/2022 ha modificato l'art. 492-bis c.p.c. in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, potenziando gli strumenti di accesso del creditore alle banche dati. L'art. 35 del medesimo decreto ha dettato la disciplina transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
L'art. 7 del D.Lgs. 164/2024 ha precisato che le disposizioni di cui agli artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c., come modificate dalla riforma, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.
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Oggetto |
Pignoramento ordinario |
Pignoramento esattoriale |
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Stipendio (pignorato alla fonte) |
1/5 |
1/10 fino a 2.500€; 1/7 da 2.500€ a 5.000€; 1/5 oltre 5.000€ |
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Pensione (pignorata alla fonte) |
1/5 sull'eccedenza il doppio dell'assegno sociale (min. 1.000€) |
1/5 sull'eccedenza il doppio dell'assegno sociale (min. 1.000€) |
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Conto corrente (accredito anteriore) |
Solo eccedenza il triplo dell'assegno sociale |
Limiti art. 545 co. 8 c.p.c. (eccedenza triplo assegno sociale) per pensioni; ultimo emolumento escluso ex art. 72-ter co. 2-bis |
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Conto corrente (accredito coevo o successivo) |
Limiti ordinari (1/5 per stipendi; doppio assegno sociale + 1/5 per pensioni) |
Limiti art. 72-ter co. 1 (scaglioni) per stipendi |
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Conto corrente «misto» |
Limiti inapplicabili alle giacenze anteriori |
Limiti inapplicabili alle giacenze anteriori |
Il quadro che emerge dalla ricognizione normativa e giurisprudenziale restituisce l'immagine di una disciplina in continua evoluzione, in cui l'interprete è chiamato a districarsi tra fonti eterogenee — dal codice di rito alla legislazione speciale sulla riscossione, passando per la riforma Cartabia — e tra orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.
Alcuni punti fermi possono tuttavia essere tracciati. In primo luogo, la distinzione tra regime pensionistico e regime stipendiale è netta e consapevole, e la giurisprudenza la presidia con rigore: il «minimo vitale» è appannaggio esclusivo delle pensioni. In secondo luogo, la riforma del 2015 ha introdotto una tutela significativa per i risparmi del debitore accreditati su conto corrente, ma tale tutela è condizionata alla «purezza» del conto: il conto «misto» espone il debitore alla piena aggressione delle somme già giacenti. In terzo luogo, l'esecuzione esattoriale gode di un regime più favorevole al creditore, ma la giurisprudenza più recente tende a estendere anche a tale ambito le garanzie codicistiche, in particolare per i trattamenti pensionistici.
Resta infine da segnalare l'importanza crescente dell'accesso telematico alle banche dati pubbliche, che sta progressivamente ridisegnando i rapporti di forza tra creditore e debitore nella fase di ricerca dei beni, con ricadute che la prassi applicativa non ha ancora interamente metabolizzato.
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