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 ROMA EUR - MILANO

 

TRUST DOPO DI NOI: AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Lo studio legale LTD Roma Eur e Milano è specializzato nel diritto patrimoniale e nella tutela e segregazione di asset patrimoniali, anche di provenienza ereditaria, al fine di preservarne il valore e favorirne la crescita attraverso tecniche e strategie basate sulla scelta dello strumento più idoneo previa pianificazione fiscale. 

 

L'Avv. Nicola di Stefano nello specifico presta consulenza e assistenza legale nella redazione dell'atto istitutivo del trust mediante conferimento di beni mobili e immobili, ed in modo particolare per la costituzione del trust del dopo di noi riservato a soggetti beneficiari diversamente abili ex art. 3, co. 3, legge 104/1992.

 

Allo scopo di agevolare il ricorso agli istituti da essa previsti, la Legge 112/2016 prevede alcuni benefici fiscali.

 

Le agevolazioni riguardano:
- la stipula di polizze assicurative, aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, per le quali l’art. 5, Legge n. 112/2016 prevede una maggiore detraibilità;
- l’istituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamenTo fiduciario.

 

Per tali istituti, l’art. 6, Legge n. 112/2016 prevede, come nel seguito singolarmente analizzato:
(i) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale (art. 6, comma 4, Legge n. 112/2016);
(ii) l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale (art. 6, comma 6, Legge 112/2016);
(iii) l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario nel contratto di affidamento del fondo speciale (art. 6, comma 7, Legge 112/2016);
(iv) la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di  diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali (art. 6, comma 8, Legge 112/2016);
(v) la deducibilità ex art. 14 comma 1, D.L. 35/2005, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust o dei fondi speciali,  con limiti al 20% del reddito imponibile e a 100.000,00 euro (art. 6, comma 9, Legge 112/2016).

 

DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE:

 

La prima agevolazione fiscale introdotta dalla Legge 112/2016 concerne la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la stipula di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

 

Infatti, l’art. 15 comma 1 lett. f ), TUIR, prevede che “a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge”.

 

ALTRE AGEVOLAZIONI:

„ imposte sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 comma 47 - 53, D.L. 3.10.2006 n. 262, (conv. Legge 24.11.2006 n. 286);
„ imposte di registro, ipotecaria e catastale;
„ imposta di bollo.

 

Con riguardo alle imposte sulle successioni e donazioni, l’art. 6 comma 1, Legge 112/20169 introduce un principio di generale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti:
„ che vengono conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave ex art. 3 comma 3, Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 410 della medesima legge ovvero

„ gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., a favore di persone con disabilità grave ex art. 3 comma 3, Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge ovvero

„ destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, a favore di persone con disabilità grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

 

Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall’art. 6, Legge 112/2016, “i beni e i diritti conferiti” in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali disciplinati da contratti di affidamento fiduciario, in favore di disabili gravi, non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere, pertanto, dal rapporto tra disponente e beneficiario e dal valore dei beni trasferirti (e comunque, senza erodere la franchigia).

 

Con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo alla morte del disabile, la norma agevolativa all’art. 6, comma 512, Legge 112/2016 prevede che in caso di morte del beneficiario (del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale), il trasferimento del patrimonio residuo sia soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, prendendo in considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

 

In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto al disponente, a norma dell’art. 6 comma 4, Legge 112/2016, trova applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, se i beni tornassero al disponente, l’imposta sulle successioni e donazioni non risulterebbe dovuta neppure al momento dello scioglimento del vincolo.

 

In conclusione, per quanto concerne la tassazione del trust, del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario “dopo di noi”, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento dell’assegnazione del patrimonio residuo al destinatario finale e qualora il destinatario finale sia soggetto diverso dal disponente, determinandone la misura sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale. Pertanto, da un lato la costituzione del vincolo (con o senza trasferimento) a favore del disabile grave, in presenza delle condizioni individuate dalla norma, è sempre agevolata, dall’altro lato, invece, il successivo trasferimento del patrimonio separato, ad un soggetto diverso dal disponente, sconta l’imposta in misura ordinaria, da determinare sulla base del rapporto tra disponente e destinatario finale.

 

Con riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’art. 6 comma 6, Legge 112/201613 prevede che le stesse siano applicate in misura fissa (200,00 euro ciascuna, secondo la misura attuale), in presenza delle condizioni individuate dalla norma, ai trasferimenti di beni e di diritti in favore di:
„ trust istituiti in favore di disabili gravi;
„ vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. a favore di disabili gravi;
„ fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e regolati dal contratto fiduciario, in favore di disabili gravi.

 

Con riguardo all’imposta di bollo, l’art. 6 comma 7, Legge 112/201614 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per tutta una serie di atti e documentazione posti in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario del fondo speciale, in presenza delle condizioni individuate dall’art. 6 comma 3, Legge 112/2016.

 

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DELLE DONAZIONI:

 

Il comma 9 del medesimo art. 6, Legge 112/2016 prevede altresì che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

 

IMU:

 

La Legge 112/2016 stabilisce, infine, la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’IMU in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali.

 

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI:

 

Le esenzioni e le agevolazioni introdotte dalla Legge 112/2016 risultano applicabili solo in presenza delle specifiche condizioni individuate dall’art. 6 della medesima legge, in relazione a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

 

In primo luogo, l’art. 6 comma 2, Legge 112/2016 dispone che le agevolazioni previste dall’art. 6 medesimo possano trovare applicazione a condizione che trust, fondi speciali e vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità – prosegue la norma – deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali ovvero nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

 

In secondo luogo, il comma 3 dell’art. 6, Legge 112/2016 individua una serie di altre condizioni che debbono sussistere, congiuntamente, perché trovino applicazione le agevolazioni previste dall’art. 6 medesimo, ed in particolare:


a. l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c., siano fatti per atto pubblico;

b. l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter, c.c.
„ identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
„ descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti e
„ indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c. l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione devono inoltre indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d. gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano le persone con disabilità grave;
e. i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f. l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi
speciali o del vincolo di destinazione;
g. l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter, c.c. stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. nella data della morte della persona con disabilità grave;
h. l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

 

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