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Fino a metà giugno 2016 il trust in Italia ha sempre fatto riferimento al diritto internazionale: ma con l’approvazione della legge sul “dopo di noi”, per la prima volta una legge italiana sul trust ha una normativa interna.
La legge n.112/2016 cd. "Dopo di noi" è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto significativi sgravi fiscali alla costituzione del trust in favore dei disabili.
Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.
La disabilità dei figli, infatti, da un lato impedisce loro la gestione diretta del patrimonio dopo la scomparsa dei genitori, e dall’altra rende necessarie nei loro confronti forme di assistenza articolate, continuative e spesso specialistiche.
In questo contesto il trust per disabile ha proprio nella duttilità una delle sue caratteristiche principali, che lo rende perfetto per rispondere in maniera dinamica ed efficace a qualsiasi problematica legata alla esigenze materiali, economiche e patrimoniali del disabile.
Nel trust, semplificando, i genitori possono designare come amministratore del patrimonio (o parte di esso) una associazione specializzata nella cura e tutela di persone che soffrono la patologia del figlio: in questo caso, assicurerebbero le proprie risorse a un soggetto competente e consapevole del loro utilizzo orientato esplicitamente al benessere della persona.
Oppure ancora (e forse questo potrebbe essere il modello più corretto e funzionale), possono nominare amministratore una persona di loro fiducia. Rispetto alle altre forme di tutela, nel trust per disabile cè una gestione patrimoniale a favore del disabile più snella ed efficace, essendo residuale l'interferenza dell'autorità giudiziaria.
Come dicevamo, questo è solo il punto di partenza: lo strumento del trust permetterà poi, in corsa, di modulare la gestione del patrimonio a seconda delle esigenze che sopraggiungeranno e che potrebbero mutare anche sensibilmente, soprattutto nel caso in cui le aspettative di vita dei figli dopo la scomparsa dei genitori sono molto lunghe.
Dal punto di vista dei costi, il trust non è uno strumento economico attesa la sua flessibilità e attitudine ad essere costituito su misura secondo le esigenze specifiche del disabile.
Di contro il trust per disabile gode di numerosi benifici fiscali, e precisamente:
- la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di
proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l’imposta municipale sugli immobili;
- l’innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei
premi per le assicurazioni sul rischio morte;
- agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo
gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona disabile in cui favore è istituito.
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