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TRUST AUTODICHIARATO

 

Con il trust un soggetto, detto “Disponente”, affida e trasferisce in proprietà ad un altro soggetto di sua fiducia, detto “Trustee”, uno o più beni, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più “Beneficiari”.

 

Un ruolo importantissimo riveste la finalità del trust che normalmente viene espressa nella cd. “letter of whishes” ovvero lettera di intenti.​

 

La finalità del trust è quella di generare una segregazione patrimoniale.

 

Questo termine significa che i beni in trust sono separati dal restante patrimonio del Trustee. Essi sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché la proprietà del Trustee è finalizzata all'attuazione del programma stabilito dal Disponente.

 

Il Trustee dunque non può avvantaggiarsi personalmente dall'essere proprietario dei beni in trust, non può fare suoi i frutti, né godere dei beni stessi.

 

Il Trustee è tenuto solamente ad utilizzare i beni (gestirli, venderli, permutarli, ecc.) nell'interesse dei Beneficiari.

 

La segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria, ma continuano ad essere regolati dalle norme dell'atto istitutivo, passando in proprietà del Trustee successivo o, in mancanza, del Beneficiario stesso.

 

In caso poi di fallimento del Trustee o instaurazione di procedure esecutive o di azioni revocatorie nei suoi confronti, i beni in trust non potranno essere attaccati dai creditori personali del trustee in quanto segregati nel suo patrimonio cioè sottoposti a un "vincolo di destinazione" poiché finalizzati al raggiungimento dello scopo prefissato dal Disponente e a un "vincolo di separazione" poichè separati sia dal patrimonio del Disponente, da cui quei beni si staccano, sia dal patrimonio personale del Trustee, con il quale quei beni non si confondono, il tutto nell'interesse dei beneficiari.

 

 

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