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Comunioni ordinarie e speciali

 

Comunione ordinaria:

 

I comunisti o partecipanti alla comunione (anche un solo partecipante) alla comunione di beni possono richiedere lo scioglimento e la divisione: tale divisione può essere convenzionale, cioè voluta e concordata dalle parti, ovvero giudiziale.

 

Da tale volontà deriva la necessità di procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione.

 

La comunione, in sostanza, si scioglie solo per volontà dei partecipanti.

 

 

Comunione fra coniugi:

 

in costanza di matrimonio il regime patrimoniale previsto dalla legge è quello di comunione.

 

Naturalmente al momento del matrimonio  i coniugi possono scegliere il regime di separazione con espressa dichiarazione all'ufficiale di stato civile celebrante ovvero successivamente per volontà di entrambi coniugi è possibile mutare il regime stipulando un atto pubblico (atto notarile) e procedendo alla divisione dei beni.

 

Il regime di comunione si scioglie, inoltre, per espressa previsione di legge: articolo 191 del codice civile.

 

 

Comunione ereditaria:

 

è una comunione per quote: in merito alla possibilità dello scioglimento della comunione, le regole sono le medesime della comunione ordinaria e ogni coerede può chiedere, quindi, lo scioglimento e la divisione.

 

Tra l'altro la comunione ereditaria non è voluta dalle parti (coeredi) ma o dal testatore o dalla legge.

 

E' soggetta, però, a specifiche disposizioni normative: articoli codice civile da 713 a 768.

 

 

L'attività stragiudiziale e di consulenza dello studio

 

Lo studio fornisce consulenza e assiste il cliente nella fase delle trattative per raggiungere un accordo sullo scioglimento e sulla divisione della comunione, consigliandolo e partecipando all'attività di raccordo con il notaio per la redazione dell'atto di scioglimento della comunione e dell'atto di divisione

 

Il compenso verrà pattuito tra avvocato e cliente.

 

 

Attività giudiziale

 

Giudizio di scioglimento della comunione e divisione dei beni.

 

L'avvocato fornisce consulenza e assiste il cliente nella preparazione del giudizio difendendolo nella causa, che comporta vari momenti tra loro connessi, ma allo stesso tempo separati.

 

Il compenso verrà pattuito tra avvocato e cliente.

 

 

* * *

 

LA COMUNIONE ORDINARIA

 

 

La comunione, come detto, si scioglie con la divisione (art. 1111 c.c.).

 

In sostanza, è sufficiente che uno qualsiasi dei comproprietari voglia sciogliere la comunione perchè si proceda alla divisione senza che gli altri partecipanti alla comunione possano impedirlo.

 

Tutti i partecipanti (è necessaria, quindi, la totalità dei comproprietari) alla comunione possono stipulare un patto per  mantenerla e impedirne la divisione, ma per un termine non superiore ai 10 anni.

 

Nell'ipotesi in cui sia stato stipulato un termine per un periodo superiore non sarà ritenuto inefficace, ma il termine maggioree si riduce a quello di legge di dieci anni.

 

Nel caso di divisione, prima di tutto è prevista la divisione in natura (art. 1114 c.c.), ma solo se la cosa può essere comodamente divisa in parti secondo le quote dei partecipanti.

 

In caso contrario, ad esempio nell'ipotesi di immobili non  divisibili, si applicano l'Art. 720 e 721 del codice civile  (divisione in materia ereditaria) con la possibile vendita del bene immobile e ripartizione del ricavato tra i compartecipi. L'art. 1116 fa espresso richiamo alle norme sulla divisione ereditaria (artt. 713 e ss.).

 

Art. 1116.  Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria. Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

 

Art. 720.  Immobili non divisibili. Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

 

Art. 721. Vendita degli immobili.  I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

 

 

* * *

 

LA COMUNIONE FRA CONIUGI

 

Il codice civile prevede due regimi patrimoniali e lascia la scelta ai coniugi: la comunione dei beni o la separazione dei beni.

 

Tale scelta può essere fatto al momento del matrimonio con l'annotazione del regime scelto ( in realtà se non si effettua alcuna scelta i coniugi entrano in comunione dei beni). Comunque, è sempre possibile mutare il regime con un atto pubblico avanti al notaio.

 

La comunione dei beni sta a significare che  tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà comune (art. 177 c.c.). 

 

Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge tutti quei beni indicati dall'art. 179 codice civile (art. 179 c.c.).

 

Con la separazione dei beni ciascuno dei coniugi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.

 

In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi (art. 184 c.c.).

 

In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.

 

In conclusione, il codice civile prevede quelli che sono i beni che cadono nella comunione (art. 177 c.c. e seguenti), l'amministrazione dei beni, le obbligazioni contratte da entrambi e/o da uno dei coniugi, lo scioglimento (art. 191c.c.), la separazione dei beni (art. 215 c.c.)

 

Una particolare questione che interessa la comunione dei beni è quella della aggredibilità dei beni oggetto della comunione da parte dei creditori di uno solo dei coniugi.

 

Nel caso di comunione ordinaria i creditori possono aggredire ovvero pignorare i beni in comunione solo relativamente alla quota del coniuge debitore (si pensi al pignoramento di una casa).

 

Nel caso di comunione tra coniugi il creditore del singolo coniuge la questione si complica, in particolare a causa delle diverse interpretazioni che danno alle disposizioni in materia i vari tribunali.

 

Il principio di fondo che regola l'esecuzione in tale caso è che la comunione può essere sciolta solo nei cassi indicati dalla legge (art. 191 c.c.).

 

Le soluzioni sono diverse:

  • in alcuni casi (la maggioranza) si consente il pignoramento dell'intero immobile ovvero della sola quota disponendo poi il giudizio di divisione,
  • in altri del solo intero pena la dichiarazione di improcedibilità del pignoramento per inesistenza del bene (alcune decisioni del Tribunale di Roma).

 

Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica nei casi indicati dall'art. 191 codice civile.

 

La separazione personale dei coniugi scioglie la comunione dei beni.

 

La scioglimento si verifica con l'omologazione della separazione consensuale o con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (non prima).

 

Avvenuto lo scioglimento della comunione può essere richiesta la divisione (art. 194 c.c.) che si effettua in parti uguali sia per l'attivo che per il passivo.

 

Possono richiedersi i frutti dei beni utilizzati solo da un coniuge, le restituzioni e rimborsi (art. 192 c.c.).

 

Gli effetti in relazione agli interessi decorrono dal momento della domanda giudiziale di divisione

 

* * *

 

LA COMUNIONE EREDITARIA

 

I beni in eredità.  La comunione dei beni è sempre e solo una e vi entrano tutti i beni del de cuius, esclusi naturalmente quelle di cui ha già disposto in vita (salvo azione di riduzione per lesione di legittima).

 

Il giudizio di divisione deve avere come parti (liticonsorti necessari) tutti gli eredi.

 

La comunione ereditaria sorge nel momento della morte di una persona e si apre così la successione.

 

I beni del defunto, tutti  i beni (mobili, immobili, crediti ecc), entrano nel cosiddetto asse ereditario e vi è, quindi,  una comproprietà  pro quota tra tutti gli eredi.

 

Con la divisione si vuole trasformare  la comproprietà  dei beni ereditati in più proprietà singole.

 

Le norme che  regolano la comunione ereditaria sono quelle previste dagli articoli da 713 a 768 del codice civile.

 

Le modalità di divisione  sono previste dall'art. 727 codice civile.

 

Alla morte del de cuius si apre la successione e sorge, quindi, una situazione di comunione ereditaria. I chiamati all’eredità devono, naturalmente, accettarla.

 

Art. 727.  Norme per la formazione delle porzioni.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.

 

L’obiettivo del giudizio di divisione è proprio la trasformazione della proprietà collettiva in proprietà individuale: situazione privilegiata dallo stesso Legislatore.

I coeredi sono proprietari dei beni del defunto secondo quote (indicate dalla legge e/o dal testatore): da tale situazione di con titolarità sono esclusi i legatari, coloro che hanno ricevuto dal de cuius singoli e specifici beni.

 

Le comunioni ereditarie portano, a volte, a situazioni di conflittualità che se non affrontate  correttamente non recano giovamento ad alcuno degli eredi.

 

Gli eredi possono vendere e cedere le proprie quote ereditarie, salvo dover comunicare ai coeredi tale volontà di cessione perchè possano esercitare il relativo diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Tale cessione non fa venire meno la comunione ereditaria, che si scioglierà solo al momento della divisione dei beni. (Vedi sentenza Cassazione 21491/07).

 

Art. 732 c.c.:  Diritto di prelazione. Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.  Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

 

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Si informa che dal 21 settembre 2013 è stata reintrodotta la procedura di mediazione obbligatoria per queste vicende e lo studio assiste i propri clienti nel tentativo di conciliazione.

 

 

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